PAGAMENTO

Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)

PAGAMENTO (XXV, p. 921)

Orlando D'ALAURO

Pagamenti internazionali. - L'abbandono ufficiale o virtuale del gold standard ha causato l'aumento, specialmente dopo la crisi del 1929, degli interventi dello stato nel settore dei pagamenti internazionali. I timori di riduzioni delle capacità d'acquisto interna ed estera delle varie monete hanno spesso determinato l'adozione di controlli valutarî che si sono risolti quasi sempre in vincoli di varia severità sui p. internazionali. In regime d'inconvertibilità i p. per transazioni correnti - riguardanti i movimenti commerciali ed i servizî - sono di regola permessi, pur essendo sottoposti a verifiche rivolte ad accertarne l'effettiva natura; i p. per movimenti di capitale sono invece vietati o ridotti a cifre minime allo scopo d'impedire fughe di capitali che potrebbero accrescere le difficoltà valutarie normali dei paesi a controllo.

In genere quando il controllo dei cambî (v. cambio, in questa App.) diviene rigido, i paesi che lo adottano fanno ricorso - come è normalmente accaduto nel periodo 1931-1950 - alla conclusione di accordi per limitare i trasferimenti valutarî dipendenti dai p. internazionali. Numerosi sono stati gli accordi di compensazione valutaria generale (di clearing) e di compensazione privata e, in alcuni casi, di semplici accordi di p., stipulati negli ultimi decennî (v. compensazione: compensazioni internazionali; App. I, p. 453; II, 1, p. 661).

Occorre incidentalmente ricordare che gli accordi di Bretton Woods (v. in App. II, 11, p. 454) hanno, dal 1945, mirato ad agevolare anche i p. internazionali. In effetti i membri del Fondo Monetario Internazionale si sono impegnati a non imporre "senza l'approvazione del Fondo" (art. 8) alcuna restrizione sui p. per transazioni correnti. Nel periodo di transizione è stata però concessa la facoltà di mantenere le restrizioni in vigore: e addirittura i membri "i cui territorî sono stati sottoposti ad occupazione" hanno anche potuto introdurre nuove restrizioni (art. 14). L'azione del Fondo ha in genere promosso, man mano che le circostanze lo concedevano, l'abolizione delle limitazioni ai p., pur continuando ad ammettere i controlli sui p. relativi ai movimenti dei capitali.

Gli accordi di clearing (normalmente bilaterali) hanno contribuito a garantire l'effettuazione dei p. internazionali nonostante le restrizioni valutarie, tuttavia essi non di rado hanno ostacolato lo sviluppo delle relazioni economiche fra i varî paesi. In effetti il clearing può funzionare regolarmente solo se le singole casse di compensazione dispongono di fondi sufficienti per effettuare i p. agli esportatori: e cioè solo se in ciascun paese le somme versate dagli importatori sono quasi uguali a quelle dovute agli esportatori. In caso contrario, quando vi sono squilibri nelle bilance commerciali, il clearing tende a "sfasarsi" contro il paese creditore: e i p. ai suoi esportatori subiscono notevoli ritardi e a volte sono addirittura sospesi (si ha allora il cosiddetto "congelamento" dei crediti in clearing) per periodi più o meno lunghi. Vero è che per ovviare a tali inconvenienti i paesi a bilancia commerciale attiva (che per lo più sono paesi a moneta forte o relativamente meno debole) hanno talora preso misure per integrare la deficiente liquidità del clearing. Ciò è avvenuto attraverso anticipazioni - di regola fatte dalla banca centrale - agli esportatori delle somme corrispondenti all'ammontare dei loro crediti in compensazione, sganciando così il sistema dei pagamenti dalle esigenze tecniche imposte dalla compensazione obbligatoria delle partite. Indubbiamente quando notevole è l'entità dei crediti per esportazioni questi interventi determinano - come di frequente è accaduto - pressioni inflazionistiche che, provocando aumenti nelle importazioni e freni alle esportazioni, tendono a ripristinare l'equilibrio delle bilance commerciali e del sistema di compensazione. Nell'ultimo dopoguerra, per ovviare al grave inconveniente dei ritardi nei p., si è adottata, in Europa Occidentale (e in Italia dal 1950), una forma impropria di clearing, il "clearing decentrato", che permette di effettuare compensazioni per il tramite del normale sistema bancario. In base a questo sistema gli importatori versano le somme corrispondenti ai loro debiti alle banche ordinarie le quali le accreditano, in conti valutarî particolari, a favore delle banche estere del paese in cui si trova l'esportatore che, a sua volta, può essere pagato senza indugio se la sua banca ha sufficienti disponibilità valutarie.

Le compensazioni private - la cui importanza è declinata nettamente dopo il 1938 - comportano l'esclusione di p. diretti internazionali e un regime di scambio molto simile al baratto. In realtà esse si sono quasi ovunque risolte nella facoltà data ai singoli esportatori di cedere i crediti derivanti dalle esportazioni, a condizione che essi fossero destinati esclusivamente a pagare importazioni debitamente controllate. La cessione dei crediti agli importatori è stata fatta considerando di regola cambî più elevati di quelli ufficiali, tenendo cioè conto di "premî di compensazione" dipendenti essenzialmente dal vantaggio valutario realizzabile con la compensazione mercantile. In alcuni casi le compensazioni private sono state autorizzate solo se il connesso regolamento finanziario avveniva attraverso la cassa del clearing esistente, ossia con versamenti e riscossioni dei controvalori in moneta nazionale, però sempre ad un cambio concordato fra le parti (affari di reciprocità).

Gli accordi di p. hanno in certo grado cercato di superare gli ostacoli derivanti dai clearing. Normalmente ogni paese partecipante ad essi si è impegnato ad autorizzare gli importatori a trasferire direttamente agli esportatori dell'altro paese una data percentuale di divise. In genere questi accordi permettono al debitore di effettuare i p. attraverso le banche e servono a ristabilire normali rapporti valutarî. Essi si sono rivelati particolarmente utili nei confronti dei paesi aventi organizzazioni di controllo valutario tali da non garantire una buona tenuta di conti di compensazione valutaria generale. In base a tali accordi nei paesi a controllo dei cambî gli esportatori devono cedere le divise all'ente di controllo il quale le destina in parte al p. delle importazioni provenienti dall'altro paese, e in parte al servizio dei debiti finanziarî e congelati; nei paesi a cambî liberi gli importatori ed esportatori mantengono una completa libertà d'azione, dato che di solito ad essi viene richiesta la sola esibizione dei documenti riguardanti gli scambî per il semplice controllo dell'attuazione dell'accordo.

A volte sono stati utilizzati anche accordi misti di clearing e di p., nei quali si è stabilita la compensazione generale delle partite derivanti da scambî commerciali e l'utilizzazione di divise libere per la regolamentazione dei conti riguardanti servizî finanziarî.

Il sistema dei p. internazionali è stato migliorato in seguito alla stipulazione di accordi multilaterali, i quali hanno in certo grado integrato o sostituito gli accordi bilaterali, permettendo di ristabilire quella libera disponibilità dei fondi derivanti dai p. internazionali che costituisce l'elemento essenziale per lo sviluppo di sane e normali relazioni economiche.

Il primo importante accordo venne concluso il 16 novembre 1947, fra Italia, Francia, Olanda e Belgio-Lussemburgo, sotto gli auspici dell'OECE. Esso realizzò, pur rispettando i conti bilaterali esistenti fra i cinque paesi, un sistema di compensazione monetaria multilaterale, ma il suo funzionamento fu ostacolato dall'effettiva intrasferibilità della maggior parte delle valute europee. Di gran lunga più efficace fu l'accordo "per i p. e per le compensazioni" concluso il 16 ottobre 1948 fra i diciannove paesi europei partecipanti all'OECE e che venne successivamente prorogato fino al 1° luglio 1950, allorché fu creata l'Unione Europea dei Pagamenti (UEP). Quest'ultimo organismo permise il regolamento dei p. fra i varî paesi con un sistema multilaterale che superava nettamente gli esistenti accordi bilaterali. I saldi che le banche centrali di ciascun paese ponevano mensilmente in evidenza nei confronti delle altre banche centrali venivano compensati nell'ambito dell'Unione: ciascun paese eseguiva, o riceveva, p. parte in oro o in dollari, e parte sotto forma di crediti utilizzabili per effettuare p. in qualsiasi paese (ed area monetaria) partecipante all'Unione. Indubbiamente l'Unione ha contribuito a ridurre, sia pure su base regionale, le difficoltà dei p. internazionali dipendenti dalla inconvertibilità monetaria. L'Accordo Monetario Europeo (AME), che dalla fine di dicembre del 1958 ha sostituito l'Unione, ha cercato di aumentare le misure di liberazione dei p., tuttavia anch'esso ha un'efficacia che è strettamente dipendente dal regime di convertibilità esterna adottato nei diversi paesi, i quali in genere l'hanno limitata alle disponibilità dei "non residenti" e per le sole "transazioni correnti".

Per agevolare i p. internazionali si è giunti anche alla stipulazione di accordi particolari per la formazione di aree monetarie, entro cui si svolgono liberamente i p. fra i paesi ad esse partecipanti, i quali di regola assumono l'impegno di adottare politiche valutarie uniformi e di utilizzare una determinata moneta per la regolamentazione dei rapporti valutarî. L'area della sterlina è quella di maggior rilievo: i paesi ad essa aderenti accettano le disposizioni valutarie britanniche e la regolamentazione convenzionale in sterline delle transazioni nell'area.

Un miglioramento dei p. internazionali è derivato anche dal ripristino, dal 1953, di un sistema di arbitraggi multilaterali che ammette l'utilizzazione di paesi intermedî per regolare i rapporti di debito e credito internazionali. Notevoli sono stati i club d'arbitraggi dell'Aia e di Parigi, a cui hanno partecipato, oltre a paesi dell'UEP, rispettivamente l'Argentina e il Brasile. Le transazioni fra i varî paesi aderenti ai club hanno potuto esser regolate nelle monete dei singoli paesi, e sono venute a cadere tutte le discriminazioni dipendenti dalle valute e dalle limitazioni esistenti nei singoli accordi bilaterali.

Attualmente (dicembre 1960) il regime più liberale dei p. è quello vigente nella cosiddetta area del dollaro, i cui paesi non pongono alcun ostacolo al regolamento in dollari - o in altre monete convertibili - dei loro rapporti commerciali ed hanno ridotto al minimo, o addirittura annullato, le restrizioni particolari sui trasferimenti internazionali dei capitali.

Bibl.: Société des Nations, Enquête sur les accords de clearing, Ginevra 1935; O. Ahbe, Praxis und Mangel des Kompensationsgeschaft, Amburgo 1939; R. F. Mikesell, Foreign exchange in the postwar world, New York 1954; M. N. Trued e R. F. Mikesell, Postwar bilateral payments agreements, Princeton 1955; R. Bertrand, Dall'unione europea dei pagamenti all'accordo monetario europeo, in Rassegna economica del banco di Napoli, ottobre-dicembre 1955; O. D'Alauro, Lezioni di politica economica internazionale, Genova 1958; C. Fabrizi, Tecnica del commercio estero, Padova 1958.

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