Paradiso

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Religione

Nella dottrina cattolica, lo stato di felicità suprema e definitiva, nel quale si trovano coloro che, morti nella grazia e nell’amicizia di Dio e perfettamente purificati, sono per sempre riuniti attorno a Cristo e a sua madre Maria, agli Angeli e ai Santi, e formano la Chiesa gloriosa, nella quale tutti vedono Dio «faccia a faccia» (prima lettera ai Corinzi 13, 12), vivono cioè pienamente la comunione d’amore con la santissima Trinità e intercedono per i loro fratelli nella fede che sono ancora in cammino verso la loro dimora eterna.

Con riferimento ad altre religioni, s’intende genericamente per p. la sede dei buoni dopo la morte, l’oltretomba felice, variamente localizzato e concepito. Fra gli altri, quello più spesso ricordato è il p. di Maometto, soprattutto perché, a differenza del p. cristiano, è inteso come un giardino di delizie anche materiali. Nell’ebraismo postbiblico, invece, non esistendo nell’Antico Testamento riferimenti espliciti al destino dei giusti dopo la morte, sono immaginate variamente e senza precise definizioni dottrinali le condizioni di beatitudine spirituale nella contemplazione divina riservate ai giusti dopo la morte individuale, in un mondo futuro o dopo la resurrezione.

P. terrestre Il delizioso giardino dell’Eden dove, secondo l’Antico Testamento, soggiornarono Adamo ed Eva e dal quale furono cacciati dopo il peccato originale. Anche in altre religioni, con l’accezione del termine p. come oltretomba dei beati, coesiste quella di luogo o piuttosto condizione di una prima umanità felice. L’idea di un’esistenza beata della prima umanità è espressa nel racconto della età aurea dei Greci, del regno di Yima nella religione persiana ecc., e le descrizioni che se ne hanno mostrano spesso le più estese analogie con il p. dell’oltretomba. A volte il p. terrestre è localizzato, ma, più che il luogo, sono le condizioni dell’esistenza che costituiscono la sua sostanza: un’esistenza priva dei mali che caratterizzano la condizione umana, come, in primo luogo, la mortalità, poi le malattie, la fatica necessaria per procurarsi i mezzi di sussistenza ecc. La fine delle condizioni paradisiache sopravviene con il costituirsi delle condizioni umane, frutto spesso di un ‘peccato originale’ (che tuttavia non sempre è peccato nel senso morale: la mortalità può introdursi nella vita, per es., in seguito a un errore).

Secondo la Genesi, il p. terrestre è rappresentato come un giardino rigoglioso abitato da animali e uccelli, dove sgorgano i quattro fiumi dell’Eden (dittico eburneo, 5° sec., Firenze, Museo Nazionale del Bargello; Les très riches heures del duca di Berry, 15° sec., Chantilly, Musée Condé). Come luogo destinato alle anime dei beati dopo la morte, non precisamente definito nei testi sacri, inizialmente ha iconografia simile a quella del p. terrestre, ma popolato dalle anime dei beati, oranti (affreschi a Roma, catacombe di Domitilla, Priscilla, Callisto), o coronate e accompagnate da angeli; la fonte dei quattro fiumi fu spesso raffigurata dalla fine del Medioevo in forma simbolica, come una fontana dalla complessa struttura architettonica. Il p. fu rappresentato anche con l’immagine della Gerusalemme celeste, circondata da mura d’oro e pietre preziose, tratta dall’Apocalisse (mosaico a Roma, S. Pudenziana, 5° sec.). Varie immagini contaminano elementi diversi: dalla città celeste deriva la cinta muraria che spesso circonda il giardino del p. (terrestre o celeste), in relazione anche con l’hortus conclusus descritto nel Cantico. Da vari passi delle Scritture, e dalle esegesi in primo luogo patristiche, si elaborò, grazie soprattutto all’interpretazione dantesca, l’immagine del p. come luogo celeste, abitato da schiere angeliche, dai santi e dagli eletti (Giovanni di Paolo, miniature del Paradiso di Dante, 1438-44, Londra, British Library). Il p. è inoltre componente essenziale nel giudizio universale (affreschi a Capua, S. Angelo in Formis, 12° sec.; Beato Angelico, 1431, Firenze, Museo di S. Marco). L’immagine di Abramo che accoglie nel suo seno le anime degli eletti ricorre, oltre che nelle illustrazioni della parabola del ricco epulone, anche nelle raffigurazioni del paradiso.

Diritto

Con l’espressione p. fiscale (nata dall’errata traduzione, per la confusione fra haven «riparo» e heaven «paradiso», della locuzione inglese tax haven) si indica uno Stato (o territorio dotato di autonomia impositiva) caratterizzato da bassa fiscalità e che prevede trattamenti fiscali particolarmente favorevoli per tutti i presupposti impositivi che si realizzano nel proprio territorio. Più in particolare, il livello del prelievo limitato o nullo, la scarsa trasparenza delle transazioni effettuate, la particolare riservatezza, sia in termini di segreto bancario, sia, più in generale, di scambio internazionale di informazioni, l’elevato sviluppo del settore dei servizi finanziari, costituiscono forti incentivi al trasferimento di capitali dai paesi che applicano standard internazionali di tassazione ai p. fiscali e alla localizzazione in tali Stati o territori di sedi societarie (cosiddette società offshore: gruppi industriali e gestori di fondi, banche e compagnie assicurative, trust ecc.); queste ultime, infatti, sono solitamente di numero sproporzionato rispetto alla dimensione del territorio dei p. stessi.

L’ordinamento italiano, come quello della gran parte dei paesi europei, attua politiche fiscali di contrasto verso i p., finalizzate a evitare i trasferimenti di imprese o capitali verso questi territori e la notevole perdita di gettito per l’erario che ne deriva. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) distingue tra paesi che non rispettano gli standard fiscali internazionali e non si sono impegnati a farlo (inclusi in una lista nera) e paesi che si sono impegnati in tal senso, ma che al momento non hanno realizzato concretamente questo impegno (cosiddetta lista grigia). Anche il legislatore italiano ha stilato una lista nera di Stati e territori nei quali è applicato un livello di imposizione marcatamente inferiore (almeno del 30%) rispetto a quello medio italiano e ha stabilito delle presunzioni di elusività in relazione alle operazioni effettuate da soggetti nazionali in tali paesi. L’esistenza di p. fiscali pone altresì problemi di contrasto alle organizzazioni criminali che sfruttano la possibilità di operarvi in stretta riservatezza per riciclare il denaro derivante da attività illecite (➔ riciclaggio).

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