paradiso
Nella dottrina cattolica, lo stato di felicità suprema e definitiva, nel quale si trovano coloro che, morti nella grazia e nell’amicizia di Dio e perfettamente purificati, sono per sempre riuniti attorno a Cristo e a sua madre Maria, agli Angeli e ai Santi, e formano la Chiesa gloriosa, nella quale tutti vedono Dio «faccia a faccia» (prima lettera ai Corinzi 13, 12), vivono cioè pienamente la comunione d’amore con la santissima Trinità e intercedono per i loro fratelli nella fede che sono ancora in cammino verso la loro dimora eterna.
Con riferimento ad altre religioni, s’intende genericamente per p. la sede dei buoni dopo la morte, l’oltretomba felice, variamente localizzato e concepito. Fra gli altri, quello più spesso ricordato è il p. di Maometto, soprattutto perché, a differenza del p. cristiano, è inteso come un giardino di delizie anche materiali. Nell’ebraismo postbiblico, invece, non esistendo nell’Antico Testamento riferimenti espliciti al destino dei giusti dopo la morte, sono immaginate variamente e senza precise definizioni dottrinali le condizioni di beatitudine spirituale nella contemplazione divina riservate ai giusti dopo la morte individuale, in un mondo futuro o dopo la resurrezione.
P. terrestreIl delizioso giardino dell’Eden dove, secondo l’Antico Testamento, soggiornarono Adamo ed Eva e dal quale furono cacciati dopo il peccato originale. Anche in altre religioni, con l’accezione del termine p. come oltretomba dei beati, coesiste quella di luogo o piuttosto condizione di una prima umanità felice. L’idea di un’esistenza beata della prima umanità è espressa nel racconto della età aurea dei Greci, del regno di
Secondo la Genesi, il p. terrestre è rappresentato come un giardino rigoglioso abitato da animali e uccelli, dove sgorgano i quattro fiumi dell’Eden (dittico eburneo, 5° sec.,
Con l’espressione p. fiscale (nata dall’errata traduzione, per la confusione fra haven «riparo» e heaven «paradiso», della locuzione inglese tax haven) si indica uno Stato (o territorio dotato di autonomia impositiva) caratterizzato da bassa fiscalità e che prevede trattamenti fiscali particolarmente favorevoli per tutti i presupposti impositivi che si realizzano nel proprio territorio. Più in particolare, il livello del prelievo limitato o nullo, la scarsa trasparenza delle transazioni effettuate, la particolare riservatezza, sia in termini di segreto bancario, sia, più in generale, di scambio internazionale di informazioni, l’elevato sviluppo del settore dei servizi finanziari, costituiscono forti incentivi al trasferimento di capitali dai paesi che applicano standard internazionali di tassazione ai p. fiscali e alla localizzazione in tali Stati o territori di sedi societarie (cosiddette società offshore/">offshore: gruppi industriali e gestori di fondi, banche e compagnie assicurative, trust ecc.); queste ultime, infatti, sono solitamente di numero sproporzionato rispetto alla dimensione del territorio dei p. stessi.
L’ordinamento italiano, come quello della gran parte dei paesi europei, attua politiche fiscali di contrasto verso i p., finalizzate a evitare i trasferimenti di imprese o capitali verso questi territori e la notevole perdita di gettito per l’erario che ne deriva. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (