• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le App
    • Skill
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Parte civile. Diritto processuale penale

Enciclopedia on line
  • Condividi

Nel diritto processuale penale la parte civile è il danneggiato del reato (Vittima del reato) che decide di esercitare nel processo penale l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno. L’azione civile è facoltativa e disponibile, nel senso che in ogni momento del processo penale il danneggiato può revocare la costituzione di parte civile. I poteri e il comportamento processuale della parte civile sono disciplinati dal codice di procedura civile; per tale motivo l’esercizio dell’azione civile nel processo penale subisce, nei suoi aspetti procedimentali, numerose deroghe rispetto alla regolamentazione vigente nel processo civile. La parte civile gode, per esempio, di un autonomo diritto di ricerca e di ammissione della prova, ma può comunque affidarsi all’iniziativa del pubblico ministero. La costituzione di parte civile deve essere fatta mediante un’apposita dichiarazione resa per iscritto secondo le disposizioni dell’art. 78 c.p.p. Tale atto deve essere sottoscritto dal difensore in quanto il danneggiato partecipa al giudizio non personalmente, ma mediante il difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile. La dichiarazione svolge la funzione dell’atto di citazione del processo civile e deve contenere i seguenti elementi a pena di inammissibilità: le generalità della persona fisica, quelle dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile, il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura a questi rilasciata, l’esposizione delle ragioni che giustificano la richiesta al giudice di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, e, infine, la sottoscrizione del difensore. Vi sono due termini, previsti a pena di decadenza, per costituirsi parte civile: l’inizio dell’udienza preliminare o prima dell’inizio del dibattimento, in entrambi i casi nel momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni grado e stato del procedimento.

Voci correlate

Processo penale

Vittima del reato

Vedi anche
Dibattimento Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più ... Prova. Diritto processuale penale In materia penale le prove sono previste dal libro terzo del codice di procedura penale che disciplina i principi generali (art. 187-193), i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova. L’art. 187 c.Prova. Diritto processuale penaleProva. Diritto processuale penale stabilisce che sono oggetto di ... Revisione diritto Mezzo straordinario di impugnazione avente ad oggetto una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Sia per la fase di incardinamento della richiesta, sia per lo stesso giudizio di revisione, l’organo competente è esclusivamente la Corte d’appello individuata in base alla medesima tabella prevista ... condanna La pena inflitta o l’obbligo imposto 1. Diritto processuale civile Una delle tre forme di azione (➔) civile di cognizione. Essa è finalizzata a ottenere dal giudice non solo l’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo che l’attore afferma essere stato violato, ma anche l’accertamento dell’inadempimento ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • UDIENZA PRELIMINARE
  • PUBBLICO MINISTERO
  • ATTO DI CITAZIONE
  • SCRITTURA PRIVATA
  • PROCESSO CIVILE
Altri risultati per Parte civile. Diritto processuale penale
  • PARTE CIVILE
    Enciclopedia Italiana (1935)
    Giulio Paoli . L'azione civile per il risarcimento dei danni materiali e morali causati dal reato e per le restituzioni può esercitarsi nel procedimento penale dalla persona a cui il reato recò pregiudizio. Essa può essere proposta contro chi ha commesso il reato e anche, ove ne sia il caso, contro ...
Vocabolario
diritto²
diritto2 diritto2 (ant. dritto) s. m. [uso sostantivato dell’agg. prec.]. – 1. In senso ampio, nel linguaggio letter. (non quindi come termine tecnico del linguaggio giur.), ciò che è giusto, o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto,...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le App
    • Skill
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali