Parte del negozio giuridico

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In diritto civile, il termine "parte del negozio giuridico" è usato per indicare sia il soggetto che concretamente ha compiuto la manifestazione di volontà, sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio. Nel diritto dei contratti, nel primo caso si parla di parte in senso formale, e nel secondo caso di parte in senso sostanziale. Molto spesso parte in senso formale e parte in senso sostanziale coincidono in un unico soggetto, ma ciò non avviene sempre: ad es., nel caso della rappresentanza, il rappresentante sarà parte in senso formale, ed il rappresentato parte in senso sostanziale. La distinzione è importante poiché, ad es., nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o mala fede, di scienza o ignoranza di determinate circostanze o un vizio della volontà, si avrà riguardo esclusivo alla parte in senso formale, a meno che gli elementi sopra citati non fossero predeterminati dalla parte in senso sostanziale (artt. 1390-1391 c.c.).

Voci correlate

Negozio giuridico

Rappresentanza. Diritto civile

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Diritto civile