Patteggiamento

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Istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti previsto e disciplinato dagli art. 444 s. c.p.p. Si distingue il patteggiamento c.d. tradizionale da quello allargato. Il primo può essere richiesto per i reati punibili con una pena che non superi i due anni di detenzione sola o congiunta con pena pecuniaria; mentre nessuna soglia è prevista in caso di sola pena pecuniaria. Non sussistono limiti oggettivi o soggettivi all’operatività di questo istituto, mentre vari sono i benefici a esso collegati, tra cui spicca, inevitabilmente, la riduzione di un terzo della pena da applicarsi in concreto. A tale incentivo devono aggiungersene altri: in primo luogo la parte può subordinare il perfezionarsi dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale per opera del giudice; in secondo luogo la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’irrogamento delle pene accessorie o l’applicazione delle misure di sicurezza. Infine, il reato è estinto se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso di patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione).

Il cosiddetto patteggiamento allargato, introdotto dalla l. n. 134/2003, consente alle parti di accordarsi su una sanzione che, ridotta fino a un terzo, non superi 5 anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. L’operatività di questo istituto dipende poi dall’esclusione di una serie di limiti soggettivi (quali lo status di delinquente abituale, professionale, per tendenza o di recidivo reiterato ex art. 99, co. 4, c.p.) e oggettivi (a titolo esemplificativo, i procedimenti per i delitti consumati o tentati di associazione mafiosa, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di tratta di persone ecc.). Possono assumere l’iniziativa relativa all’accordo l’imputato, il difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero. La sede per proporre la richiesta delle parti è la presentazione delle conclusioni nell’udienza preliminare. Il giudice ha una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta di patteggiamento nel senso che, verificata la legittimità e la fondatezza dell’accordo, o la accetta secondo quanto stabilito dalle parti, o la rigetta in toto. In ogni caso, se il giudice accoglie la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti, pronuncia la relativa sentenza; altrimenti rigetta la richiesta con ordinanza e ordina di procedersi con rito ordinario. Ai sensi dell’art. 445 c.p.p, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna.

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