Lateranensi, Patti

Dizionario di Storia (2010)

lateranensi, Patti


Accordi stipulati fra l’Italia e la Santa Sede l’11 febbr. 1929, sottoscritti da B. Mussolini e dal cardinale Gasparri, che comprendono un trattato politico, una convenzione finanziaria e un concordato. Con tale atto la Santa Sede riconosceva il regno d’Italia e veniva quindi ricomposta la cosiddetta . Quando Roma era divenuta la capitale del nuovo regno (1870), da parte italiana era stata data una soluzione unilaterale alla questione con la (1871), respinta tuttavia dalla Santa Sede. Negli anni successivi si cercò di trovare un accordo coinvolgendo esponenti del cattolicesimo liberale o cattolici – sia ecclesiastici sia laici – favorevoli a una conciliazione. Sotto il pontificato di Leone XIII furono compiuti nuovi tentativi di avvicinamento, che si conclusero però con un irrigidimento delle rispettive posizioni. Dopo la Prima guerra mondiale, la formazione di un partito cattolico favorì la ricerca di nuove soluzioni. Con l’avvento del fascismo, la Chiesa si preoccupò di ottenere garanzie per la propria libertà e la propria presenza nella vita del Paese mediante strumenti giuridici, quindi nel 1926 furono avviate le trattative che portarono alla firma dei Patti. Nel trattato, di carattere giuridico-politico, l’Italia riconosceva, tra l’altro, la personalità giuridica internazionale della Santa Sede, la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, il diritto di legazione attivo e passivo, la piena proprietà sulle basiliche di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo e sul palazzo pontificio di Castel Gandolfo, prestazioni in materia giurisdizionale e di polizia da parte dello Stato. In base alla convenzione finanziaria venivano risarciti da parte italiana i danni materiali subiti dalla Santa Sede con la perdita del potere temporale. Il concordato regolava «le condizioni della religione e della Chiesa in Italia», riaffermando il carattere cattolico dello Stato. Assicurava, fra l’altro, piena libertà di culto e il rispetto della giurisdizione ecclesiastica per le materie di sua competenza, garantiva un trattamento di favore a persone ed enti ecclesiastici, dava risalto alle attribuzioni delle autorità ecclesiastiche, in partic. in materia di matrimonio, insegnamento, istituti ecclesiastici, anche con agevolazioni tributarie. Gli accordi raggiunti nel 1929 furono inseriti nella Costituzione italiana del 1947. I Patti l. sono stati rivisti e modificati nel 1984 (sottoscritti dal presidente del Consiglio B. Craxi e dal segretario di Stato cardinale Casaroli), sia nelle motivazioni di fondo sia nei principi ispiratori. È stato abrogato il principio del confessionismo statale, affermando la neutralità dello Stato in materia religiosa e con ciò attribuendo alla Chiesa maggior autonomia nella sua organizzazione. È caduta una serie di esenzioni e privilegi a favore degli enti ecclesiastici; sono stati definiti gli impegni finanziari dello Stato nei confronti degli enti ecclesiastici; sono stati riconosciuti gli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico (nel concordato del 1929, essendo il matrimonio «sacramento», veniva considerato indissolubile).

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