Perquisizione

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Mezzo di ricerca della prova finalizzato ad assicurare al processo un corpo di reato o consentire l’arresto di una persona.

Si distingue in locale e personale: la prima è disposta quando vi sia fondato motivo di ritenere che le cose oggetto di reato, o a esso pertinenti, si trovino in un determinato luogo, ovvero che in questo possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’indagato; la seconda è disposta, invece, quando vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti tali cose su una persona. È disposta con decreto motivato dall’autorità giudiziaria, che può procedere alla p. personalmente o delegare l’esecuzione a un ufficiale di polizia giudiziaria. Se la p. riguarda una persona, occorre consegnare a questa una copia del decreto con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e non minore degli anni 14; se, invece, la p. ha per oggetto un luogo, va consegnata copia del decreto all’interessato e a colui che ha la disponibilità del luogo. Le cose rinvenute dopo la p. sono sottoposte a sequestro probatorio qualora costituiscano il corpo del reato o una sua pertinenza; mentre se si trova la persona ricercata, si dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto e fermo. Nel corso delle indagini preliminari la p. è ordinata dal pubblico ministero che vi provvede personalmente o delegandola a un ufficiale di polizia giudiziaria. All’indagato presente alla p. è chiesto che sia assistito da un difensore di fiducia; qualora ne sia privo, ne è designato uno d’ufficio. Le p. presso il difensore sono consentite soltanto quando esso o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati e limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito. Procede il giudice personalmente o, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza del decreto di autorizzazione del giudice.

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