persona Individuo della specie umana, senza distinzione di sesso, età, condizione sociale ecc., considerato sia come elemento a sé stante sia come facente parte di un gruppo o di una collettività.
A partire dagli studi di L. Lévy-Bruhl,
I lavori di Mauss e di Leenhardt hanno consentito a numerosi antropologi, francesi e africanisti, di indagare i sistemi concettuali (mitologici, religiosi, rituali) all’interno dei quali le diverse culture africane hanno elaborato l’idea di persona. Particolarmente importanti, in tal senso, sono gli studi di
Un’altra prospettiva d’indagine, adottata dagli antropologi sociali inglesi, privilegia lo studio dei modi in cui una certa elaborazione della nozione di p. è inserita e utilizzata all’interno di un quadro istituzionale di un sistema regolato di relazioni sociali. Soffermandosi sull’idea di «p. sociale e morale» elaborata da Mauss, alcuni autori inglesi (in particolare
Nell’etimologia latina, il termine p. indica la maschera teatrale che veniva indossata dagli attori per intensificare la loro voce, facendola per-sonare, e farsi ascoltare anche dagli spettatori più lontani dal palcoscenico. Di qui, l’uso nella filosofia stoica di chiamare p. tutti gli uomini, quali attori nel mondo, destinatari del dovere fondamentale di recitare il ruolo loro attribuito da dio, dal destino, dalla società. P. è pertanto colui che è riconoscibile e qualificabile come soggetto di azione, causa del proprio agire. Nel diritto romano il termine era contrapposto a res, indicando l’uomo quale esclusivo soggetto di diritti. Nella teologia cristiana, l’espressione è utilizzata per individuare il dogma trinitario: in questa prospettiva, l’uomo è p. sia perché creato a immagine di dio (s. Agostino) sia perché chiamato da dio ad agire come soggetto libero e responsabile. Dalla definizione di Boezio, per il quale p. è la «sostanza individuale di natura razionale», ripresa poi da
Così, nell’epoca contemporanea, dominata dal progresso medico e dallo scientismo tecnologico, che ha seriamente messo in crisi il concetto di p., tutti coloro che non sono in grado di dimostrare tale qualità ricadono nella categoria delle ‘non-p.’: embrioni umani, feti, neonati, soggetti in coma, disabili mentali, venendosi così a configurare una distinzione tra esseri umani e p., sia sul piano filosofico sia sul piano giuridico-sociale, con il rischio di una grave discriminazione nella tutela giuridica della vita, che viene differenziata per gradi. Nel dibattito bioetico attuale, infatti, si è giunti a mettere in dubbio che la vita umana possieda sempre carattere personale e si sono evidenziate due tendenze contrapposte: una a separare il concetto di p. da quello di essere umano e di vita umana, l’altra che, sulla scia della tradizione filosofica occidentale, fa invece coincidere i due concetti. Nel primo approccio, detto separazionista e sostenuto, tra gli altri da
Nel linguaggio giuridico, con il termine persona si indica in generale il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito all’uopo della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi. La p. fisica viene a esistenza nel momento della nascita dell’essere umano, più precisamente quando il medesimo nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce rilievo al concepito e al non concepito. Il fatto della nascita è il sostegno naturalistico dell’attribuzione della capacità giuridica. L’uomo si trova naturalmente in particolari rapporti con l’ambiente sociale, sia esso familiare o sociale in senso lato, dai quali egli non può separarsi e dai quali
Legati alle p. fisiche e alle loro vicende naturali e giuridiche sono gli atti dello stato civile. La p. giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati. Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l’esistenza della p. giuridica sono: una pluralità di p., un patrimonio autonomo, uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza, ma i primi due elementi non concorrono necessariamente o comunque non si presentano ugualmente importanti: la pluralità di p. può in alcuni tipi di p. giuridiche presentarsi non in primo piano o mancare del tutto, mentre è essenziale in altri tipi di p. giuridiche (come le associazioni). La presenza di questi elementi normalmente deve desumersi dall’atto costitutivo della p. giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà di coloro che gettano le basi dell’ente (atto che per la categoria delle cosiddette fondazioni è detto negozio di fondazione/">fondazione), e dallo statuto della medesima. Il momento giuridico dell’attribuzione della personalità giuridica all’ente qualificato dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici. A seguito del riconoscimento, l’ente può legittimamente esprimere una propria volontà mediante gli organi all’uopo predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia rispetto a ogni altro, compresi anche quelli delle p. che abbiano contribuito alla formazione del patrimonio della p. giuridica. Il riconoscimento può assumere forme diverse, essere cioè conferito genericamente mediante la preventiva determinazione delle condizioni volute dalla legge per concedere la personalità giuridica, sicché per quegli enti rispetto ai quali le condizioni richieste si siano verificate, l’attribuzione in concreto della personalità deriva dalla sola osservanza di formalità, ovvero può essere conferito specificatamente mediante un provvedimento dell’autorità amministrativa, la quale, oltre a verificare l’esistenza delle condizioni richieste preventivamente dalla legge, può scendere anche a valutare in concreto la rilevanza oggettiva, la liceità e la determinatezza dello scopo che la p. giuridica in formazione intende perseguire (per es., per le associazioni, fondazioni, istituzioni private). La capacità giuridica della p. giuridica, conseguente al riconoscimento, è più limitata rispetto a quella propria delle p. fisiche, non potendo estrinsecarsi in numerosi rapporti che presuppongono la personalità fisica (per es., rapporti di diritto familiare) e dovendosi sviluppare nella direzione richiesta dallo scopo: la capacità è generale nei rapporti giuridici patrimoniali, e più limitata invece nell’ambito dei diritti della personalità e connessi (diritto al nome, all’onore, ecc.). La capacità di agire della p. giuridica deve essere ammessa anche se il suo esercizio richiede la partecipazione di rappresentanti (amministratori), i quali comunque derivano la loro posizione giuridica dalla volontà dell’ente. I modi di estinzione possono essere naturali, a seguito del venir meno dell’elemento personale, per scioglimento volontario, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo o nel negozio di fondazione, a seguito della realizzazione dello scopo o della impossibilità, o legali, a seguito della revoca del riconoscimento o per fusione e trasformazione dell’ente. La funzione di pubblicità concernente la vita delle p. giuridiche è esercitata, analogamente a quanto avviene per le p. fisiche con i registri dello stato civile, dallo Stato, il quale vi provvede mediante la tenuta e la conservazione (presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia) di un pubblico registro delle p. giuridiche. Delle p. giuridiche si danno numerose distinzioni sulla base della presenza di elementi determinati a caratterizzare un tipo. La distinzione fondamentale è quella tra associazioni e fondazioni. Con il d. lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nel sistema giuridico italiano un’articolata disciplina della responsabilità amministrativa delle p. giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
2. La libera circolazione della persona
Insieme con la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, è una delle quattro libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea (UE). Inizialmente fu concepita dai Trattati istitutivi come libera circolazione degli operatori economici al fine di prestare lavoro subordinato all’interno degli Stati membri; in seguito agli Accordi di
La libera circolazione delle p., nel creare uno spazio senza frontiere interne, ha comportato una cooperazione intergovernativa in materia di visti, asilo e immigrazione, che ha visto la sua comunitarizzazione con il Trattato di
I delitti contro la p. sono previsti nel 12° titolo del vigente c.p., nel quale sono stati distintamente raggruppati i fatti che ledono l’integrità fisica (capo I, delitti contro la vita e l’incolumità individuale: omicidio [art. 575-577], infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale [art. 578], omicidio del consenziente [art. 579], istigazione o aiuto al suicidio [art. 580], percosse [art. 581], lesione personale [art. 582, 583, 585], omicidio preterintenzionale [art. 584, 585], morte o lesioni quale conseguenza di delitto doloso [art. 586], rissa [art. 588], omicidio colposo [art. 589], lesioni personali colpose [art. 590], abbandono di persone minori o incapaci [art. 591], omissione di soccorso [art. 593]), quelli che attentano alla integrità morale (capo II, delitti contro l’onore: ingiuria [art. 594], diffamazione [art. 595]) e quelli che violano il diritto alla libertà individuale, intesa come il complesso delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione della personalità umana (capo III, delitti contro la libertà individuale, distinti in delitti contro la personalità individuale, contro la libertà personale, contro la libertà morale, contro l’inviolabilità del domicilio, contro l’inviolabilità dei segreti: art. 600-623 bis c.p.).
Con una significativa modificazione nella sistematica del c.p., la l. 66/1996 ha abrogato il capo I del titolo IX relativo ai delitti contro la libertà sessuale e ha introdotto nel capo III del titolo XII, concernente i delitti contro la libertà individuale, gli art. 609 bis-609 decies, che prevedono i delitti contro la libertà sessuale delle persone. La l. 269/1998 ha poi introdotto nel medesimo capo del titolo XII gli art. 600 bis-600 septies, che prevedono e sanzionano, come nuove forme di riduzione in schiavitù, lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori.
Anche nell’ordinamento canonico p. equivale a soggetto di diritto: i soggetti di diritto possono essere tanto le p. fisiche, cioè gli esseri umani, quanto le p. giuridiche, cioè gli insiemi di p. o insiemi di cose (can. 96-100 e 113-118). In particolare, per il diritto canonico, ogni essere umano è p., cioè soggetto di diritto; però i fedeli, vale a dire i battezzati nella Chiesa cattolica, sono i soggetti primari di tale ordinamento in quanto destinatari delle sue norme generali (can. 11) e particolari; i battezzati nelle altre Chiese e comunità cristiane, in quanto incorporati al Cristo e alla Chiesa mediante il vincolo fondamentale del battesimo, godono di una certa soggettività, e quindi dell’esercizio dei diritti, corrispondenti al grado di comunione con la Chiesa, secondo il dettato del concilio Vaticano II, mentre i non battezzati (detti una volta «infedeli») ne sono soggetti secondari in quanto destinatari della evangelizzazione. Sotto il profilo dell’istituzione divina e della partecipazione al sacerdozio del Cristo i battezzati si distinguono in chierici e laici (can. 207, par. 1), mentre dagli uni e dagli altri provengono i consacrati mediante la professione dei consigli evangelici (can. 207, par. 2).
Le p. giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto (per es. diocesi, parrocchie ecc.) oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità ecclesiastica (istituti di vita consacrata, associazioni ecc.).
Nella filosofia moderna le critiche al concetto di p. sono determinate soprattutto dal carattere d’identità temporale a essa considerato intrinseco. In particolare,
I temi della finitezza, della libertà e della responsabilità della p. hanno acquistato particolare rilievo nell’ambito del pensiero contemporaneo, soprattutto in quello francese (valgano come esempio le teorizzazioni di
Nell’uso grammaticale si chiamano nomi di p. quelli che si riferiscono a individuo determinato (nomi propri di p.) o a categoria di persone (nomi comuni di p.), in opposizione a nomi di cosa (➔ nome).
Si usa il termine p. a proposito delle forme del pronome o del verbo, secondo che si riferiscano a chi parla (prima p. singolare), o a colui che ascolta (seconda p. singolare), oppure a p. (o cosa) diversa da questi due (terza p. singolare); e, trattandosi di gruppo di due o più p. (o cose), se in queste è inclusa la prima p. (prima p. plurale o duale), o se gli ascoltatori sono più p. (o cose) fra cui è incluso l’uditore (seconda p. plurale o duale), o infine se né chi parla né chi ascolta fanno parte del gruppo (terza p. plurale o duale). Nel verbo le p. sono indicate dalle desinenze che a volte, per es. nel verbo semitico e in certe forme di origine nominale nel verbo slavo, possono distinguere anche il genere maschile o femminile o neutro.
Nella dottrina psicologica di C.G. Jung, il termine latino persona («maschera») indica quella parte della personalità che copre le strutture più profonde e che definisce l’individuo nella considerazione e nelle esigenze del suo ambiente sociale quotidiano. P. è quindi la maschera sociale che ogni individuo deve assumere in rapporto al proprio ruolo nella società; quanto più accentuata è la p., tanto più oscura è l’ombra, che costituisce l’‘altro lato’ oscuro della personalità. L’archetipo dell’ombra è l’archetipo del male ed è parte dell’inconscio collettivo; in quanto tale, si carica di ogni contenuto represso ma anche di ogni possibilità trasformativa e creativa.
In psichiatria, misconoscimento di p., disturbo dell’identificazione delle p. sia sotto forma di riconoscimento di sconosciuto sia – più raramente – sotto forma di disconoscimento di conosciuto. Si riscontra in molte forme di psicosi, sia organiche sia schizofreniche.
Nella tradizione cristiana, le tre p. divine, quelle che insieme costituiscono la Trinità: il Padre, il Figlio, lo Spirito
Il chiarimento definitivo del termine in teologia si ebbe nel Concilio di
Approfondimento:
Lo status giuridico di consumatore: caratteristiche e singole accezioni di Emilio Graziuso