Pignoramento

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Atto iniziale dell’espropriazione forzata, che ha la funzione di individuare e vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore di una somma di denaro (art. 491 c.p.c.). Consiste nell’ingiunzione che, su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario «fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi» (art. 492).

I beni pignorati sono giuridicamente vincolati alla soddisfazione del credito per il quale si procede: il pignoramento ha l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti gli atti di alienazione del bene pignorato. Il pignoramento deve contenere l’invito al debitore a effettuare, presso la cancelleria del tribunale, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in un comune del circondario del tribunale stesso e deve contenere l’avvertimento che il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, presentando, a pena di inammissibilità, istanza di conversione del pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene, e depositando un quinto della somma dovuta (art. 495).

In caso di insufficienza dei beni pignorati o di manifesta lunga durata della liquidazione dei beni, il debitore, su invito dell’ufficiale giudiziario, deve indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano e le generalità dei terzi debitori (l’omessa e falsa dichiarazione del debitore è sanzionata penalmente). In caso di insufficienza dei beni pignorati, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare altre ricerche presso l’anagrafe tributaria e le altre banche dati pubbliche. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

Il debitore può evitare il pignoramento di cose consegnando, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro «eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi» (art. 494). Il giudice può ridurre il pignoramento «quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti» per i quali si procede (art. 496).

Il pignoramento diventa inefficace se entro 90 giorni dal suo compimento non viene proposta l’istanza di assegnazione o di vendita delle cose pignorate (art. 497). Il pignoramento di beni mobili che si trovano nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti è compiuto verbalmente dall’ufficiale giudiziario e viene documentato in un processo verbale. Il pignoramento presso terzi (di crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo e di beni mobili del debitore che sono in possesso di un terzo) si effettua notificando un atto al debitore e al terzo che vengono citati a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo (art. 543). Il pignoramento di beni immobili si effettua notificando al debitore un atto contenente gli estremi, richiesti dalla legge, per individuare il bene e i diritti che si vogliono vincolare all’esecuzione e trascrivendo il pignoramento nei pubblici registri immobiliari.

Alcuni beni mobili non possono essere pignorati in quanto indispensabili per la vita (letti, sedie, armadi) o per il sostentamento (commestibili per un mese) del debitore e della sua famiglia (art. 514). Non sono pignorabili né i crediti alimentari (tranne che per cause di alimenti) né i sussidi di sostentamento e assistenza. I crediti per stipendi, salari e indennità relativi al rapporto di lavoro possono essere pignorati nella misura non superiore al quinto e non oltre la metà, in caso di pluralità di crediti. Se il pignoramento colpisce beni impignorabili, il debitore può proporre l’opposizione all’esecuzione (art. 615), mentre si deve utilizzare l’opposizione agli atti esecutivi per far valere altri vizi del pignoramento (art. 617).

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Esecuzione forzata

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