PIGNORAMENTO

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

PIGNORAMENTO

Antonio Segni

. La legge italiana (art. 577 segg. cod. proc. civ.) chiama pignoramento l'atto col quale, nell'esecuzione mobiliare, si sottopongono al vincolo esecutivo i beni da espropriare, individuati in detto atto. Ma poiché anche nell'esecuzione immobiliare abbiamo un complesso di atti, i quali hanno gli stessi effetti giuridici (art. 2085 cod. civ.), giustamente si è adottata dalla dottrina la denominazione di pignoramento per l'atto, o atti, che nei procedimenti di espropriazione per debiti di danaro, hanno l'ufficio di individuare i beni da espropriare e sottoporli al vincolo del processo di espropriazione. Le forme e gli effetti del pignoramento vanno considerati in relazione alle varie forme di esecuzione.

Esecuzione mobiliare. - Il pignoramento è atto di ufficiale giudiziario, che prende forme diverse secondo che i beni da pignorare si trovino presso il debitore, o presso terzi. Se i beni da pignorare si trovano presso il debitore, il pignoramento si esegue dall'ufficiale giudiziario, che accompagnato da due testimonî, si reca sul luogo dove si trovano i mobili da pignorare: l'ufficiale giudiziario ha diritto di far aprire i locali o i mobili dove ritiene possano trovarsi oggetti da pignorare. Il pignoramento consiste nell'apprensione di oggetti del debitore (che viene privato del loro possesso) e nell'affidamento di essi a un custode, o, se ciò sia impossibile, nel provvedere nel modo più conveniente alla conservazione degli oggetti stessi (art. 599 cod. proc. civ.); il pignoramento non sempre importa la materiale rimozione degli oggetti pignorati dai locali del debitore. Nel pignoramento è redatto processo verbale (articoli 597 e 607 cod. proc. civ.), nel quale sono distintamente descritti gli oggetti pignorati, ed è indicato il loro valore approssimativo.

Se i mobili e i crediti da pignorare si trovano presso terzi (art. 611 cod. proc. civ.), il pignoramento è fatto con atto, notificato al terzo nella forma delle citazioni, nel quale si contiene, oltre all'enunciazione del titolo esecutivo, l'indicazione dei mobili che sono presso il terzo o delle somme da questo dovute; il divieto di disporre delle cose pignorate senza ordine di giustizia; la citazione al terzo e al debitore a comparire avanti l'autorità giudiziaria, perché il terzo renda la sua dichiarazione sulle cose detenute o sulle somme dovute. Gli effetti del pignoramento mobiliare si esplicano in molteplici direzioni: sui rapporti tra creditore e debitore; tra creditore e terzi; tra i diversi creditori, se vi sia una molteplicità di creditori.

a) Nei rapporti col debitore, il pignoramento non dà al creditore il diritto di disporre della cosa pignorata, né toglie la proprietà al debitore. La cosa è affidata a un custode, che non rappresenta né il creditore né il debitore, ma esercita funzione di organo ausiliario del giudice (la stessa funzione assume il terzo nel caso di pignoramento presso terzi). Le funzioni del custode non si limitano alla semplice custodia materiale: egli può compiere atti (sia materiali sia giuridici) necessarî per la conservazione della cosa pignorata (raccogliere i frutti pendenti, esigere gli affitti della cosa pignorata, ecc.: cfr. art. 587 cod. proc. civ.). Il pignoramento vincola la cosa, sottoponendola al potere dello stato di compiere l'esecuzione forzata: esso è atto necessario del procedimento esecutivo, che si conchiude col passaggio della proprietà della cosa pignorata dal debitore a un terzo o al creditore (mediante vendita, aggiudicazione od assegnazione: articoli 618, 619, 620, 623 segg., 637, 643 cod. proc. civ.): non è necessario né ammissibile ritenere che il pignoramento, dopo la vendita della cosa pignorata, continui a mantenersi sul prezzo ricavatone, perché tale prezzo è depositato presso un organo ausiliario dell'ufficio esecutivo, organo che non può che pagare ai creditori utilmente collocati nel giudizio di assegnazione del danaro pignorato o ricavato dalla vendita (art. 654 cod. proc. civ.), in modo che la destinazione del ricavato dell'espropriazione non può esser frustrata da atti del debitore.

b) Nei rapporti fra creditore e terzi, la cosa pignorata si trova ad essere oggetto di un procedimento i risultati del quale non possono esser frustrati da atti di terzi, intervenuti nel corso del procedimento. Qualunque atto di terzi (compresi gli atti fra terzi e debitore) resta privo di effetti sulla posizione giuridica della cosa sottoposta al pignoramento, per un principio analogo a quello che vale per il processo di cognizione, e in forza del quale non hanno efficacia sulla res litigiosa i fatti intervenuti nel corso del procedimento.

c) Nel caso di molteplicità di creditori, il pignoramento ha effetto nei rapporti fra i creditori. Se l'ufficiale giudiziario presentatosi per eseguire un pignoramento ne trovi un altro incominciato, i due pignoramenti sono riuniti (art. 598 cod. proc. civ.); i due creditori hanno eguali diritti nel processo esecutivo, che resta unico con pluralità di parti: il procedimento resta unico, perché uno è il fine da conseguire rispetto a tutti, ma vi sarà una molteplicità di parti aventi i poteri processuali per lo svolgimento del procedimento.

Il pignoramento esplica efficacia anche nella fase di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita delle cose pignorate: il prezzo è distribuito, proporzionalmente ai crediti rispettivi, fra i creditori istanti e gli altri che abbiano fatto opposizione sul prezzo prima della vendita, senza pregiudizio dei diritti di privilegio. Il creditore o creditori pignoranti sono perciò preferiti ai creditori non privilegiati (anche se muniti di titolo esecutivo), che non abbiano fatto opposizione sul prezzo (articoli 598 capov. 1 e 2,646 cod. proc. civ.).

Il pignoramento, quale è concepito nel codice di proc. civ., per la forma e gli effetti, è mezzo esecutivo adattabile ai beni mobili corporali e ai diritti di credito: esso ha normalmente per oggetto beni che fanno parte del patrimonio del debitore, ma anche in questa sfera patrimoniale vi sono beni che sono sottratti all'esecuzione. La legge parla qui di impignorabilità, intendendo chiaramente che escludere la pignorabilità significa escludere la possibilità di esecuzione forzata sui beni impignorabili. La legge però può estendere la sfera dei beni sottoposti all'esecuzione oltre il patrimonio del debitore: es., art. 1958, n. 3 cod. civ.: la sfera dei beni pignorabili - cioè esecutabili - è diversa dalla sfera del patrimonio del debitore, e invece coincide con la sfera dei beni che rispondono - nel senso degli articoli 1948 e 1949 cod. civ. - per i debiti di lui, potendo esser compresi tra di essi beni che sono proprietà di terzi, ed esserne invece esclusi beni del debitore, che siano impignorabili.

I criterî che presiedono alla dichiarazione di impignorabilità, sono i più diversi, né possono ridursi a una rigorosa classificazione, data la molteplicità delle norme contenute in molte leggi speciali.

Una prima categoria di beni impignorabili è stabilita per ragione di umanità verso il debitore: non possono essere pignorati il letto del debitore, gli abiti per l'uso quotidiano, gli utensili necessarî per preparare il cibo; le lettere, registri e scritti di famiglia (art. 585 cod. proc. civ.); possono pignorarsi solo in difetto di altri mobili e soltanto per causa di alimenti, pigioni o fitti: i libri, gli strumenti, le macchine e gli altri oggetti necessarî per l'esercizio della professione o arte del debitore sino al valore complessivo di lire cinquecento; la farina e derrate necessarie per il vitto del debitore e famiglia per un mese; una vacca, due capre o tre pecore, a scelta del debitore, e il foraggio necessario al loro alimento per un mese (art. 596 cod. proc. civ.). Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, eccetto che per credito alimentare (art. 592 cod. proc. civ.); non possono esser pignorati che parzialmente e in favore di crediti speciali (per alimenti, per tasse comunali, crediti dello stato) gli stipendî, assegni, salarî, paghe e compensi di qualsiasi natura. che lo stato, od altri enti pubblici, corrispondano ai loro funzionarî, impiegati o salariati; sono egualmente impignorabili le indennità, i sussidî, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione, corrisposte dallo stato e dagli enti pubblici (legge 30 giugno 1908, n. 335, articoli 1 e 2). Ma già nello stabilire quest'ultima categoria di benì impignorabili, accanto alla considerazione umanitaria verso il debitore (data la natura alimentare degli stipendî, pensioni, ecc.) si uniscono considerazioni di interesse pubblico (la necessità che la prestazione di opera dell'impiegato non venga turbata da preoccupazioni relative alla percezione dello stipendio) che dominano poi nettamente nell'infinita categoria dei beni dichiarati impignorabili per favorire lo svolgimento di determinate attività di interesse pubblico (es., legge sui lavori pubblici, all. F, legge 25 marzo 1865, n. 2248, articoli 351-355) o determinati investimenti in titoli di stato, o enti pubblici (es., buoni postali fruttiferi: decr. min. 5 maggio 1930, Gazz. uff. 18 giugno 1930; certificati di sottoscrizione del prestito 5% e titoli del redimibile 3,50% presentati per la sottoscrizione al prestito 5%: decr. min. 26 settembre 1935, Gazz. uff. 26 settembre 1935).

La natura mobiliare del bene assoggettato all'esecuzione si determina normalmente secondo le norme del codice civile, alle quali però apporta qualche eccezione la legge processuale, consentendo il pignoramento di immobili per destinazione e di frutti pendenti (articoli 585 n. 1, 606 cod. proc. civ.). Ma fuori di questi casi, la natura giuridica del bene non è considerata diversamente dal diritto processuale e sostanziale; così non può considerarsi come unico bene una delle cosiddette universalità di fatto; il pignoramento di essa dovrà effettuarsi come pignoramento dei singoli componenti dell'universalità (sia pure con accorgimenti particolari nello svolgimento del procedimento esecutivo: es., art. 587 c. p. c.).

Esecuzione immobiliare. - L'art. 2085 cod. civ. dispone che il precetto immobiliare deve esser trascritto: dalla data di trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non può alienare i beni medesimi e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziario, eccetto che sull'istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Gli effetti caratteristici del pignoramento si trovano qui collegati alla trascrizione del precetto: il mutamento di titolo nel possesso del proprietario equivale alla materiale apprensione dei beni da parte dell'ufficio esecutivo: Come il pignoramento, questa apprensione dei beni non costituisce un passaggio di proprietà, né fa perdere al debitore il potere di disposizione; ma essa costituisce il punto iniziale del procedimento esecutivo, che può proseguire senza che su di esso possano esplicare influenza gli atti compiuti successivamente dal debitore o da terzi, relativi al bene oggetto della espropriazione.

Il creditore che per primo ha trascritto il precetto ha diritto di proseguire l'espropriazione, né i creditori, che successivamente abbiano trascritto anch'essi precetto sugli stessi beni, possono pretendere di sostituirsi a lui (tranne il caso di surroga a sensi dell'art. 575 cod. proc. civ. se il primo creditore trascuri l'esecuzione). Solo se il secondo precetto comprende maggiore quantità di beni, il creditore procedente deve comprenderli tutti nell'espropriazione (art. 661 cod. proc. civ.). Ma la trascrizione del precetto - diversamente che nell'esecuzione mobiliare - non conferisce alcun diritto di preferenza nella distribuzione del ricavato dall'espropriazione.

Oggetto del pignoramento immobiliare possono essere tutti i beni immobili, che rispondono per le obbligazioni del debitore, appartengano sia al debitore, sia a terzi. Possono aversi qui, come nel pignoramento mobiliare, beni del debitore, che devono escludersi dal pignoramento (nei casi di responsabilità limitata del debitore) e beni di terzi, che possono esser compresi nel pignoramento immobiliare (es., art. 2014 cod. civ.).

Procedimenti esecutivi speciali. - Anche in questi procedimenti si incontrano sempre, all'inizio della esecuzione, atti che hanno il carattere. del pignoramento. Nel caso di esecuzione sui diritti di autore (r. decr. legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, articoli 51 e 52) il pignoramento è da ritenersi effettuato con la trascrizione, all'ufficio della proprietà intellettuale (art. 53), del precetto per la vendita forzata. Nel caso di esecuzione su privative industriali (r. decr. 13 settembre 1934, n. 1602) il pignoramento vero e proprio si effettua con la trascrizione del verbale di pignoramento presso l'ufficio della proprietà intellettuale (art. 100). Vi è qui un parallelismo tra le forme di trasmissione dei diritti e del pignoramento, che si riscontra anche rispetto ai beni immobili, e che accosta queste forme speciali al pignoramento immobiliare.

Si attengono invece alle forme del pignoramento mobiliare l'esecuzione forzata su navi (articoli 879 e 885 cod. comm.) e quella sugli autoveicoli, sia che quest'ultima si pratichi nelle forme ordinarie del codice di proc. civile, sia in quelle speciali del r. decr. legge 15 marzo 1927, n. 436 (convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510), art. 7 (che dà impropriamente il nome di sequestro, a quello che è un vero pignoramento).

Non presentano particolarità sostanziali l'esecuzione per debiti di imposta (testo unico approvato con r. decr. 17 ottobre 1922, n. 1401, articoli 34 e 45); e quella regolata dal testo unico approvato con r. decr. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato ed enti pubblici (articoli 6 e 16): il pignoramento mobiliare e immobiliare avviene con forme che hanno i caratteri essenziali degli atti analoghi dell'esecuzione ordinaria del cod. proc. civ.

In tutte le sue forme, il pignoramento ha carattere non di atto cautelare, ma di atto esecutivo, e che fa parte del processo di esecuzione.

Bibl.: F. Carnelutti, Lezioni di dir. proc. civ., Padova 1932, V, n. 490 segg.; VI, n. 614 segg.; id., Sistema di proc. civ., I, ivi 1936, n. 832 segg.; L. Mortara, Commentario del cod. e delle leggi di proc. civ., Milano s. a., V. nn. 128 segg. 195 segg.; T. Carnacini, Contrib. alla teor. del pignor., Padova 1936, p. 1 segg.; S. Satta, L'esecuz. forzata, ivi 1937, nn. 54 segg., 79 segg. 99 segg.; V. Andrioli, Il concorso dei credit. nell'esecuz. singolare, Roma 1937, nn. 6, 7, 9, segg.; Fr. Stein, Grundfragen der Zwangsvollstreckung, Tubinga 1913, p. 24 segg.; K. Hellwig e P. Oertmann, System des d. Zivilprozessrechts, II, Lipsia 1919, pp. 295, 413 segg.; R. Pollak, Zivilprozessr., III, 2ª ed., Vienna 1930, p. 821 segg.

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