Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea

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Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea

Introdotta dal titolo V del Trattato di Maastricht del 1992 quale “secondo pilastro” dell’Unione Europea (UE), la politica estera e di sicurezza comune (PESC) è ora disciplinata, a seguito della revisione del Trattato sull’UE operata dal Trattato di Lisbona del 2007, dagli artt. 23-41, di seguito alle disposizioni riguardanti in generale l’azione esterna dell’UE (artt. 21 e 22).

In base all’art. 23, la PESC si fonda sugli stessi principi e persegue gli stessi obiettivi generali dell’azione esterna (Relazioni esterne dell’Unione Europea) e riguarda (art. 24) “tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune” che potrebbe condurre, in prospettiva, a una difesa comune dell’UE (Politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione Europea).

Le istituzioni competenti. - I principi e gli orientamenti generali della PESC sono stabiliti dal Consiglio europeo, mentre al Consiglio dell’Unione Europea spetta adottare le decisioni necessarie a definire e ad attuare tale politica. Più precisamente, il Consiglio dell’Unione decide gli obiettivi, la portata, i mezzi e le condizioni di attuazione, nonché eventualmente la durata, degli interventi operativi (art. 28); esso può inoltre adottare una posizione dell’Unione “su una questione particolare di natura geografica o tematica” (art. 29). Salva diversa previsione nel Trattato, tutte le delibere in materia di PESC sono adottate all’unanimità, sia da parte del Consiglio europeo sia da parte del Consiglio dell’Unione (art. 31).

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. - In materia di PESC sono altresì coinvolti, a vario titolo e con varie competenze altre istituzioni e organi dell’UE e, in particolare, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Istituito dal Trattato di Amsterdam del 1997 come Alto rappresentante per la PESC (incarico a lungo ricoperto dallo spagnolo Xavier Solana), l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha il compito di assicurare, insieme con il Consiglio dell’Unione, “l’unità, la coerenza e l’efficacia” dell’azione dell’UE in questo settore (art. 26 del Trattato sull’UE). Egli presiede il Consiglio dell’Unione riunito nella formazione Affari esteri; contribuisce con le proprie proposte all’elaborazione della politica estera e di sicurezza; rappresenta l’Unione all’esterno per le materie della PESC; esprime la posizione comune dell’UE nelle organizzazioni e conferenze internazionali (art. 27); può proporre al Consiglio dell’Unione di nominare un rappresentante speciale per problemi politici specifici, che opera sotto la sua autorità (art. 33). Inoltre, l’Alto rappresentante consulta regolarmente il Parlamento europeo sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza e difesa, e provvede affinché le opinioni del Parlamento siano prese debitamente in considerazione (art. 36). Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) e la cessazione delle funzioni del Rappresentante per la PESC, è stata nominata Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza la britannica Catherine Ashton.

Obblighi degli Stati membri. - Le decisioni relative a interventi da effettuare nell’ambito della PESC vincolano gli Stati membri dell’UE, i quali hanno altresì l’obbligo di conformare le proprie politiche nazionali alle posizioni adottate dall’Unione. Gli Stati devono consultarsi, in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dell’Unione, in merito a qualsiasi questione di politica estera e sicurezza di interesse generale e, in particolare, prima di assumere qualsiasi impegno internazionale che possa ledere gli interessi dell’UE (art. 32). Essi coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze diplomatiche, dove difendono le posizioni dell’UE; ciò vale anche per gli Stati membri dell’UE facenti parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatte salve le responsabilità che ad essi incombono in forza della Carta dell’ONU (art. 34).

Voci correlate

Relazioni esterne dell’Unione Europea

Politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione Europea

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Trattato di amsterdam

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