Polizia

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Diritto

Insieme di corpi militari e civili dello Stato, o di enti pubblici territoriali, con cui si mira alla rimozione di tutte le cause che possono ostacolare la tranquilla e ordinata convivenza civile o ledere gli interessi legittimi dei singoli.

Forze di polizia

Ai sensi dell’art. 16 della l. 121/1981 ne fanno parte: la P. di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, nonché la P. penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di p. hanno funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso (art. 16, co. 1 e 3, l. 121/1981).

La P. di Stato, istituita nel 1852 come Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è stata riformata dalla l. 121/1981 che ha attribuito a essa compiti di tutela dell’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; prevenzione e repressione dei reati; soccorso in caso di calamità e infortuni (art. 24). Posta alle dipendenze del ministero dell’Interno (dipartimento della pubblica sicurezza), da cui dipendono le direzioni interregionali istituite dal d.p.p. 208/2001, dal 1981 è un corpo civile con struttura molto articolata (tra i diversi comparti, si ricordano la p. delle comunicazioni, la p. stradale, la p. ferroviaria, la p. di frontiera, la p. scientifica).

L’Arma dei Carabinieri, in origine corpo militare, è stato elevato al rango di Forza armata (➔) nel 2000 (d. legisl. 297/2000, art. 2) e svolge servizio permanente di pubblica sicurezza (l. 121/1981, art. 16).

La Guardia di Finanza è una forza di p. a ordinamento militare che dipende dal ministro dell’Economia e delle finanze. Ha competenza generale in materia economica e finanziaria nonché, oltre a funzioni di sicurezza, di p. giudiziaria e militare e di concorso alla difesa delle frontiere (l. 189/1959, art. 1; l. 78/2000, art. 4; d. legisl. 78/2001), competenza di p. tributaria.

La P. penitenziaria è stata istituita dalla l. 395/1990, e ha sostituito il Corpo degli agenti di custodia e il soppresso ruolo delle Vigilatrici penitenziarie. Posta alle dipendenze del ministero di Grazia e giustizia (dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria), è un corpo civile adibito ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantire l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e di pena, tutelandone la sicurezza, partecipare alle attività di osservazione, trattamento rieducativo e piantonamento di detenuti e internati.

Il Corpo forestale dello Stato, riorganizzato dalla l. 36/ 2004, è la forza di p. a ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro-forestale italiano e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema; concorre nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, operando alle dirette dipendenze del ministro delle Politiche agricole e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale dal ministro dell’Interno per le questioni inerenti l’ordine pubblico.

La p. giudiziaria

La funzione è delineata nell’art. 55 c.p.p., in base al quale essa «deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale». Da ciò si evince la differenza tra la p. di sicurezza e quella giudiziaria: la prima è preordinata alla prevenzione dei reati, la seconda alla loro repressione. Per tale motivo la p. giudiziaria può esercitare anche poteri coercitivi quali l’arresto in flagranza o il fermo di una persona gravemente indiziata; inoltre la sua funzione è svolta sotto la direzione del pubblico ministero e sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la corte d’appello. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della p. giudiziaria (art. 109 Cost.), le cui funzioni sono svolte da tre strutture: le sezioni, i servizi e gli altri uffici. Le sezioni sono organi costituiti presso gli uffici del pubblico ministero e composti generalmente da ufficiali e agenti della p. di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza; i servizi sono costituiti, presso i corpi di appartenenza, quali questure, comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, e si identificano in tutti i servizi ai quali è affidato il compito, da parte delle rispettive amministrazioni, di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di p. giudiziaria; gli altri uffici di p. giudiziaria restano comunque sotto la dipendenza funzionale della magistratura in quanto, ai sensi dell’art. 59, co. 3, c.p.p., «gli ufficiali e gli agenti di p. giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati dall’autorità giudiziaria». Con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata (➔), la funzione di p. giudiziaria è svolta da un organo centrale, chiamato Direzione investigativa antimafia (DIA) e posto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore nazionale antimafia.

Il Consiglio nazionale di p. è un organo, previsto dalla l. 121/1981, con funzioni consultive in materia di stato giuridico e formazione professionale del personale della p. di Stato e in ordine a qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal ministro dell’Interno (che ne è il presidente). È composto da 60 membri, 30 dei quali designati dal ministro e 30 eletti dagli appartenenti alla p. in rappresentanza dei diversi ruoli del personale.

P. nel settore tributario

La Guardia di Finanza è soggetto ausiliario dell’Amministrazione finanziaria e svolge funzioni investigative strumentali all’esercizio del potere impositivo sia sul piano dell’accertamento di tributi e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative (funzione di p. tributaria amministrativa) sia su quello della repressione dei reati conseguenti alle violazioni della legge tributaria (funzione di p. giudiziaria, distinta e autonoma rispetto alla prima, essendo generalmente destinata ad acquisire prove da far confluire in un processo penale). L’accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie che costituiscono reato, a norma dell’art. 30 della l. 4/1929, spetta agli ufficiali e agli agenti di p. tributaria, nonché agli ufficiali e agli agenti di p. giudiziaria ordinaria. A tale proposito, la nozione di p. tributaria è più ampia di quella relativa ai nuclei istituiti con r.d. 95/1923 (concernente «Disposizioni per il Corpo della Guardia di finanza»), in quanto l’art. 31 della l. 4/1929 prevede che qualora una legge finanziaria attribuisca l’accertamento di determinati reati a funzionari e agenti dell’Amministrazione, questi funzionari e agenti acquistino, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della p. tributaria. Per quel che concerne l’esercizio dei poteri strumentali all’accertamento e all’irrogazione di sanzioni amministrative in materia tributaria, l’art. 34 della l. 4/1929 dispone che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, che non costituiscono reato, siano accertate dagli ufficiali e dagli agenti della p. tributaria e dagli altri organi indicati nelle singole leggi d’imposta. A tale scopo (art. 1, r.d.l. 63/1926, modificato dal r.d.l. 1290/1937) agli ufficiali della Guardia di finanza sono conferiti poteri di indagine, di accesso, di controllo, di richiesta e di acquisizione di informazioni. Queste funzioni investigative, ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni nelle imposte dirette e dell’IVA, sono svolte in cooperazione e coordinamento con gli uffici finanziari (art. 32 e 33 d.p.r. 600/73 e art. 51 e 52 d.p.r. 633/72). In ragione della duplicità di funzioni (di p. tributaria amministrativa e di p. giudiziaria) facenti capo alla Guardia di finanza, si pone il problema del rapporto tra l’attività in veste di p. tributaria amministrativa e quella in veste di p. giudiziaria, che possono coesistere nel corso di un controllo a fini fiscali. Qualora la p. tributaria, nell’esercizio delle funzioni amministrative, rilevi la presenza di violazioni costituenti reato, su di essa ricade l’obbligo di comunicare all’Autorità giudiziaria la notizia del reato, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. Riguardo, poi, all’ammissibilità del trasferimento dei dati acquisiti dal procedimento penale a quello tributario, una specifica disciplina normativa (art. 63 d.p.r. 633/1972 e art. 33 d.p.r. 600/1973, così come riformulati dall’art. 23 del d. legisl. 74/2000) prevede la possibilità in capo alla Guardia di finanza – anche in deroga all’art. 329 c.p.p. che disciplina il segreto in fase di indagini preliminari – di trasmettere gli atti acquisiti in sede di attività di p. giudiziaria, in presenza di specifica autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Il trasferimento di elementi acquisiti dal procedimento penale a quello tributario di indagine è subordinato, pertanto, a specifica autorizzazione che assume il ruolo di strumento idoneo al superamento, ai fini fiscali, del segreto previsto per le indagini penali nonché la natura di atto amministrativo discrezionale, essendo rimessa alla valutazione dell’Autorità giudiziaria l’opportunità della deroga al segreto per scopi tributari.

Storia

Il significato antico della parola p., equivalente a forma di governo, costituzione, ordinamento della città e dello Stato, si conservò attraverso tutto il Medioevo e solo nel 15° sec. si cominciò a parlare, specialmente in Francia e in Germania, della p. nel senso di ordine e di sicurezza pubblica. Ma, essendo allora comune opinione che i provvedimenti emanati dall’autorità per la conservazione dell’ordine e della sicurezza fossero sottratti a qualunque controllo dei tribunali, si delineò fino da allora la tendenza a estendere quanto più possibile il campo della polizia. Per questo, l’espressione Stato di p. – tipo di Stato che nell’Europa del 18° sec. rappresentò la più compiuta forma evolutiva dei regimi assolutistici nel quale il benessere dei sudditi, la prosperità dello Stato e l’ordine pubblico erano assicurati da un controllo amministrativo autoritario, verticistico e paternalistico – fu poi usata per indicare quel particolare tipo storico di Stato in cui il sovrano era sottratto a qualunque limite formale e controllo giurisdizionale. La p. giunse così a comprendere tutta l’amministrazione, fatta eccezione solo per quella militare e per la materia finanziaria. Affermatosi in seguito alle Costituzioni moderne il nuovo Stato di diritto, il campo della p. venne gradatamente a restringersi entro i confini attuali.

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