POLIZZA

Enciclopedia Italiana (1935)

POLIZZA

Camillo VITERBO
Carlo DRAGHI

. Con questa parola, d'origine incerta, s'indica in genere un documento: Con essa però si usano indicare alcuni documenti giuridici particolari, come quello su cui è steso il contratto di assicurazione, la ricevuta del lotto, la ricevuta rilasciata dai monti di pietà e il documento rappresentativo della merce rilasciato dal capitano nel trasporto marittimo. Essendo "polizza" una parola generica, questa enumerazione non può tuttavia considerarsi tassativa.

Polizza di assicurazione (v. anche assicurazione). - La polizza è prevista a pena di nullità soltanto per il diritto sovietico (cod. civ. sov. par. 379). Per il diritto francese (Ordonnance de la marine, III, 6, art. 2; cod. comm., art. 332) la forma scritta non è sancita a pena di nullità, ma la sua mancanza importa limiti nella facoltà di prova. Per il diritto italiano, come per quello inglese e per quello tedesco, la validità del contratto di assicurazione è indipendente dall'esistenza d'una polizza. La forma scritta è però, di solito, resa contrattualmente necessaria da una clausola, in questo senso, che viene inserita nella proposta. L'assicurato ha in questo caso azione per ottenere la polizza, e l'assicuratore, che si rifiuta di consegnargliela, può essere condannato ai danni.

Sono dette polizze generali di abbonamento o polizze quelle che contemplano un numero indeterminato di rischi, che si verranno via via determinando entro un dato periodo di tempo. Sono praticate soprattutto dai grandi commercianti per assicurarsi contro i rischi che essi correranno per le varie spedizioni che dovranno fare nel corso dell'annata e che non possono determinare con precisione all'inizio di essa. Si praticano anche nell'assicurazione del credito.

La medesima polizza può contenere più contratti di assicurazione. È problema d'interpretazione il determinarlo. L'assicurato può cedere i diritti che gli spettano nei confronti dell'assicurazione, trasferendo la polizza mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal cessionario. La cessione della polizza nominativa deve essere notificata alla compagnia di assicurazione e accettata per iscritto dalla medesima. Contrariamente a quanto sembrerebbe risultare dalla formula usata dal legislatore italiano nell'art. 422 cod. comm., la tradizione della polizza non è essenziale per la valida cessione dei diritti dell'assicurato. Questa è perfetta, secondo la dottrina dominante (C. Vivante), col semplice consenso. La polizza può essere anche data in pegno.

Polizza di carico. - È il documento rappresentativo della merce che viene rilasciato dal capitano al caricatore. Circa la forma, il cod. di comm. prescrive che la polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate. Essa deve essere datata, ed enunciare: 1. la persona del caricatore e la sua residenza; 2. la persona cui è diretta la spedizione e la sua residenza; 3. il nome o cognome del capitano o padrone; 4. il nome, la nazionalità e la portata della nave; 5. il luogo della partenza e quello della destinazione; 6. il nolo (561 seg.). La polizza deve avere segnate in margine le marche e i numeri delle cose caricate. Gli originali della polizza destinati al capitano e all'armatore o padrone sono sottoscritti dal caricatore. Gli altri originali della polizza dovrebbero, secondo il testo della legge, essere sottoscritti dal capitano: dottrina e giurisprudenza ammettono però l'equipollenza della firma di un mandatario di esso: un ufficiale in seconda, o altro mandatario, o l'armatore stesso. La polizza dovrebbe essere emessa solo dopo che la merce è stata ricevuta a bordo: si ammette, però, che essa possa essere validamente emessa, quando la merce è stata ricevuta nei magazzini, sulle banchine o sulle chiatte, per la caricazione. Circa il numero di esemplari della polizza di carico l'art. 556 cod. comm. dispone che essa è "fatta in quattro originali, destinati al capitano, al proprietario od armatore della nave, al caricatore ed alla persona cui le cose caricate devono essere consegnate". Lo stesso articolo dispone che "sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona alla quale è destinato". I quattro originali debbono essere identici in tutto e per tutto. In caso di difformità fra i quattro originali l'art. 559 cod. comm. dispone che "fa prova quello che è presso il capitano, se è riempito di mano del caricatore o di mano del suo commissionario; e quello che è presentato dal caricatore o dalla persona cui è diretta la spedizione fa prova, se è riempito di mano del capitano". L'art. 558 cod. comm. sancisce che la polizza di carico, formata nel modo sopra stabilito, fa prova fra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori. Ogni originale della polizza dà, qualunque sia il numero che esso porta, il diritto di ritirare la merce dal capitano. In caso di presentazione contemporanea di più esemplari da parte di persone diverse, il capitano deve depositare giudizialmente il carico.

A richiesta del caricatore possono essere emessi uno o più duplicati delle polizze (art. 556 cod. comm.). Per questi duplicati vale quanto è disposto dal codice di commercio per i duplicati delle cambiali (art. 277, 278). Il sistema dei duplicati è destinato a rimediare all'inconveniente dello smarrimento delle polizze.

La polizza può essere nominativa o all'ordine o al portatore. In quest'ultimo caso solo il possessore di questa può reclamare dal capitano la consegna della merce.

Nel caso di polizza nominativa la sua circolazione avviene con la cessione. Quando la polizza è all'ordine o al portatore, essa circola secondo i principî che regolano la circolazione dei titoli di credito. Si è disputato di recente se l'essenza della polizza consista tutta nel diritto ex recepto, cioè unicamente nel diritto alla riconsegna della merce (F. Carnelutti), o se essa rappresenti in modo vero e proprio le merci depositate (F. Messineo). Si riconosce da parte di chi sostiene la seconda tesi che il contratto (receptum) è il presupposto dell'emissione del titolo rappresentativo, ma si osserva che il nesso contrattuale fra caricatore e capitano non è sufficiente a spiegare il diritto che spetta al terzo a cui il titolo pervenga per tradizione o girata. La controversia si risolve in quest'altra: se la polizza conferisca al possessore un mero diritto di credito alla riconsegna della merce o un diritto reale su di essa. A favore di quest'ultima tesi si è osservato anzitutto che oggetto del diritto scaturente dal titolo rappresentativo sono cose determinate che possono essere quindi oggetto di un diritto reale.

Si è osservato ancora che queste merci non entrano a far parte del patrimonio del vettore e questi non sopporta i rischi della perdita o dell'avaria delle merci se non dovute a sua colpa. In contrario si è osservato che il caricatore può non essere il proprietario della merce. Al che si replica che, se il capitano non subordina l'accettazione delle merci alla dimostrazione che esse siano di proprietà del caricatore, nemmeno subordina a quest'accertamento la riconsegna. Il capitano quindi detiene la merce nomine alieno a disposizione del caricatore e dei suoi aventi causa, i quali avrebbero sulle cose un diritto di restituzione consistente in un rapporto possessorio di carattere reale.

Delivery order. - Qualora il caricatore di merce (generalmente di largo consumo, come ad es. ferro, carbone, ecc.) abbia la convenienza o soltanto la possibilità di cedere il carico non a uno solo, ma a parecchi compratori, può inviare, prima della partenza, la polizza di carico a uno speciale agente di commercio marittimo chiamato raccomandatario, residente nel porto di destinazione, con l'incarico di vendere a lotti la merce caricata. Il documento, con il quale dal raccomandatario direttamente, oppure dal proprietario del carico, viene ordinato al capitano della nave di consegnare ai diversi compratori una quota della merce caricata, prende il nome di delivery order (ordine di consegna). Si tratta, quindi, di un documento che sostituisce la polizza di carico, limitatamente alla porzione di merce per la quale è valevole, ma è, nello stesso tempo, necessariamente collegato e dipendente dalla polizza di carico medesima, tanto che esso non può avere efficacia nei riguardi della persona a favore della quale è emesso, se non è controfirmato dal raccomandatario, che ha in deposito la polizza di carico. Esso viene definito un titolo frazionario della polizza di carico e circola con le modalità della stessa.

Bibl.: L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Handelsrecht, Stoccarda 1891, p. 374, nota 121; A. Brunetti, Del commercio marittimo e della navigazione, Milano 1920, n. 359 segg.; C. Vivante, Contratto di assicurazione, Torino 1922, n. 52 segg.; id., Trattato, 5ª ed., Milano 1921-1926, p. 322 segg.; E. Bruck, Das Privatversicherungsrecht, Berlino 1930, p. 215 segg.; F. Messineo, Studi in onore di C. Vivante, II, Roma 1931, p. 15 segg.