Presidente della Repubblica

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Nell’ordinamento costituzionale italiano, Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87, co. 1, Cost.; Repubblica). È opinione comune tra gli studiosi che il Presidente della Repubblica, a differenza dell’esperienza statutaria (art. 5 Statuto albertino), non faccia più parte del potere esecutivo, opinione confortata anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale, ma sia un organo costituzionale di garanzia. D’altra parte, proprio il mancato inserimento del Presidente della Repubblica nell’ambito del potere esecutivo era stato oggetto di dure critiche da parte di Orlando in seno all’Assemblea costituente.

Il Presidente della Repubblica viene ora configurato, sulla scia delle tesi di B. Constant, come un potere «neutro», posto al di fuori della tripartizione dei poteri teorizzata da Montesquieu (Separazione dei poteri). La sua funzione di garanzia è stata, tuttavia, intesa in modo diverso da parte della dottrina, tanto che si è arrivati addirittura a ipotizzare che il Presidente della Repubblica sia portatore di un proprio indirizzo politico, il c.d. indirizzo politico costituzionale, allo scopo di impedire che quello di maggioranza travalichi o si discosti dalle direttive fissate nella Carta costituzionale. Per questa sua specifica funzione costituzionale, il Presidente della Repubblica è stato ritenuto un soggetto legittimato a sollevare (o a resistere in) un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica. -  In termini generali, il Presidente della Repubblica, nel nostro ordinamento, è irresponsabile, in virtù dell’istituto della controfirma ministeriale (art. 89 Cost.), che costituisce condizione necessaria per la validità dei suoi atti. Anche se al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri, poi, il Presidente della Repubblica interferisce, in virtù delle sue attribuzioni, con tutti e tre i poteri. Per quanto riguarda le attribuzioni nei confronti del potere legislativo (Parlamento), il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (art. 87, co. 3, Cost.), così come può convocarle in via straordinaria (art. 62 Cost.); nomina cinque senatori a vita (art. 59, co. 2, Cost.); scioglie le Camere (art. 88 Cost.); promulga le leggi (artt. 73 e 87, co. 5, Cost.); può rinviare le leggi alle Camere (art. 74 Cost.); invia messaggi alle Camere (art. 87, co. 2, Cost.); indice i referendum (art. 87, co. 6, Cost.). Va detto che, secondo una diversa ricostruzione, l’indizione delle elezioni delle Camere e dei referendum non farebbero parte delle attribuzioni nei confronti del potere legislativo, ma sarebbero delle attribuzioni nei confronti del corpo elettorale.

Per quanto riguarda le attribuzioni nei confronti del potere esecutivo (Governo), il Presidente della Repubblica ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara la guerra deliberata dalle Camere (art. 87, co. 9, Cost.); accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, così come ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione da parte delle Camere, quando ciò sia richiesto (art. 87, co. 8, Cost.); nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri (art. 92 Cost.; Ministri. Diritto costituzionale); nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato (art. 87, co. 7, Cost.); emana i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti (art. 87, co. 5, Cost.); autorizza il Governo alla presentazione dei disegni di legge al Parlamento (art. 87, co. 4, Cost.; Procedimento legislativo); concede le onorificenze della Repubblica (art. 87, co. 12, Cost.); scioglie i Consigli regionali che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge (art. 126 Cost.). Anche in questo caso, va detto che, secondo un’opinione diversa, sia la dichiarazione di guerra, sia la ratifica dei trattati internazionali, sia l’accreditamento dei rappresentanti diplomatici non sarebbero configurabili come attribuzioni nei confronti del potere esecutivo, ma deriverebbero dalla funzione di rappresentanza generale dello Stato, insita nella qualità stessa di Capo dello Stato. Inoltre, secondo una tesi diversa, l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi al Parlamento sarebbe da considerare come un’attribuzione nei confronti del potere legislativo e non del potere esecutivo.

Per quanto riguarda, infine, le attribuzioni nei confronti del potere giudiziario (Magistratura. Diritto costituzionale), il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura (artt. 87, co. 10, e 104 Cost.) e può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87, co. 11, Cost.). Un’attribuzione che esula dalla tradizionale tripartizione è sicuramente la nomina dei cinque giudici della Corte costituzionale (art. 134 Cost.), in quanto in Italia (a differenza che in Germania, dove il Tribunale costituzionale federale è inserito a pieno titolo nell’ambito degli organi giurisdizionali) l’organo di giustizia costituzionale non fa parte del potere giudiziario.

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