Prestazione sociale

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

prestazione sociale

Riccardo Vannini

Servizi a carattere sociale, erogati in funzione della situazione economica, sanitaria, di età dell’utente, finalizzati a sovvenire tutti i membri della collettività che si trovino in condizioni di bisogno: appartengono alle p. s. le pensioni, le spese sanitarie o scolastiche di carattere universale, dunque anche servizi per nulla focalizzati sulle condizioni di vero bisogno. Le p. s. possono essere in denaro, se modificano direttamente il potere di acquisto dei beneficiari, o in natura, se modificano la disponibilità di beni o sevizi per i destinatari. Si parla di p. s. quando viene applicato un prezzo agevolato, o quando l’accesso a un determinato bene o servizio è consentito in via esclusiva a una classe di cittadini con una predeterminata condizione di salute o età o situazione economica. Questa è di norma accertata attraverso l’utilizzo di scale di equivalenza (➔ equivalenza, scale di). Per es., rientrano tra le p. s. i servizi socio-sanitari, le agevolazioni economiche per gli affitti e i servizi di pubblica utilità o i sussidi alle famiglie in caso di disoccupazione o altro.

Principi alla base delle prestazioni sociali

Le p. s. rispondono, in generale, al principio di equità (➔) e non si configurano, quindi, come mero strumento di soccorso all’indigenza e al pauperismo, ma mirano a eliminare gli impedimenti al pieno sviluppo della persona umana, per es. sostenendo il diritto allo studio, i nuclei familiari numerosi, o i servizi educativi per l’infanzia. Le p. s. non vanno altresì confuse con la beneficenza: mentre questa presenta i tratti della mera liberalità, quindi di un’attività del tutto volontaria, le p. s. hanno carattere di obbligo giuridico e trovano fondamento nella Costituzione. In particolare, il loro presupposto è nei principi fondamentali della Costituzione (artt. 2 e 3), nel richiamo ai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini. Con la l. cost. 3/2001 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), le p. s. hanno ricevuto un esplicito riconoscimento, laddove (art. 117) è stabilito che lo Stato ha legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle p. concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Le prestazioni sociali in contesto comunitario

Nell’Unione Europea, la determinazione delle p. s. e dei loro vincoli di attribuzione avviene a livello nazionale, conformemente alle tradizioni e alla cultura di ciascun Paese. Tuttavia, il diritto comunitario stabilisce regole e principi volti a garantire il diritto alla libera circolazione delle persone nella UE. In tale ambito, secondo il principio della parità di trattamento, i cittadini di un Paese dell’Unione e le persone che vi risiedono senza averne la nazionalità, sono pari, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale, ivi compresi tutti i settori della sicurezza sociale, come per es. le p. in caso di disoccupazione, di infortunio sul lavoro, o di morte (➔ anche prepensionamento).

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