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Principio del contradittorio. Diritto processuale penale

Enciclopedia on line
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Introdotto nell’art. 111 della Costituzione dalla l. n. 2/1999, il principio del contraddittorio costituisce una peculiare connotazione della giurisdizione penale in quanto garantisce il pieno esercizio del diritto alla prova, e quindi alla difesa, attuando quella dialettica processuale, propria di un sistema penale di stampo accusatorio.

Il nuovo testo dell’art. 111 stabilisce, infatti, che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

Nel suo significato più ristretto, tale principio inerisce la fase delle indagini preliminari, assicurando il diritto del difensore ad essere presente ad un atto di indagine o a conoscerne il verbale, e quella del dibattimento, riconoscendo, ai fini della decisione, la validità della prova solo se è stata formata oralmente all’interno dell’esame incrociato. La conoscenza dei verbali e degli atti di indagine può poi definirsi esaustiva nel momento in cui il pubblico ministero invia l’avvio di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.).

Nella sua accezione più ampia, il contraddittorio si riferisce, invece, alla parità delle parti durante le fasi della formazione della prova. La piena attuazione del principio del contraddittorio assicura altresì un’ampia gamma di diritti strumentali tra i quali si rileva il diritto ad ottenere dal giudice l’ammissione della prova, sia essa orale, documentale o reale (art. 190 e 495, comma1, c.p.p.); il diritto ad ottenere l’ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale richiesta da altri (art. 495, comma 2, c.p.p.); il diritto di porre domande nell’esame e nel controesame (art. 498 c.p.p.), il cui esercizio è controllato dal presidente dell’organo collegiale che valuta la pertinenza e l’ammissibilità della singola domanda (art. 499, comma 6, c.p.p.). In particolare, nell'ambito dell'esame incrociato, le domande sono poste prima dalla parte, pubblico ministero o difensore, che ha chiesto l’esame di una determinata persona (c.d. esame diretto); poi precede al controesame la parte che ha un interesse contrario; infine la parte che ha chiesto l’esame può proporre ulteriori domande.

Il comma 5 dell’art. 111 pone importanti eccezioni al principio del contraddittorio che, in quanto derogatrici di una regola tutelata a livello costituzionale, non possono essere estese analogicamente. In sintesi, la prova è utilizzabile anche se si è formata fuori dal contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Voci correlate

Dibattimento

Incidente probatorio

Prova. Diritto processuale penale

Approfondimenti di attualità

La diversa definizione del fatto nel giudizio di Cassazione e il metodo del contraddittorio di Valeria Logrillo

Le contestazioni nel processo penale: un’interpretazione della corte che valorizza  il contraddittorio di Claudio Papagno

Il sistema normativo vigente di Giorgio Spangher

Vedi anche
probatorio Nel linguaggio giuridico, attinente alle prove o che ha forza di prova (➔ incidente probatorio). Incidente probatorio Meccanismo processuale che permette l’anticipazione della formazione della prova nella fase delle indagini preliminari. Rispetto al codice di procedura penale – ispirato al principio per cui la prova si formi in dibattimento nel contraddittorio delle parti dinanzi a un giudice – l’istituto dell’incidente ... Dibattimento Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più ... Prova. Diritto processuale penale In materia penale le prove sono previste dal libro terzo del codice di procedura penale che disciplina i principi generali (art. 187-193), i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova. L’art. 187 c.Prova. Diritto processuale penaleProva. Diritto processuale penale stabilisce che sono oggetto di ...
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  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
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  • PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
  • INCIDENTE PROBATORIO
  • PUBBLICO MINISTERO
Vocabolario
contradire, contradittóre, contradittorietà, contradittòrio, contradizióne
contradire, contradittore, contradittorieta, contradittorio, contradizione contradire, contradittóre, contradittorietà, contradittòrio, contradizióne. – Varianti meno com. e meno corrette di contraddire, contraddittore, contraddittorietà,...
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
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