Processo civile

Lessico del XXI Secolo (2013)

processo civile


procèsso civile locuz. sost. m. – Con tale espressione s’individua genericamente il complesso delle forme procedimentali mediante le quali si realizza, nel concreto, la giustizia civile, ossia quella branca della giurisdizione volta principalmente (ma non esclusivamente) all’accertamento e all’attuazione delle situazioni giuridiche soggettive dei privati. Nel procedimento la funzione (ora giurisdizionale) si fa atto, decisione: l’art. 111 Cost. dispone che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Come specie del genere procedimento si caratterizza per una sequela d’atti ordinati nel tempo per la struttura a contraddittorio, ossia per il fatto che a detta sequela partecipano, con propri atti, quindi nell’esercizio di propri poteri, i soggetti nei cui confronti sono destinati a operare gli effetti del provvedimento. Le forme del p. c. sono diverse in ragione della strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, in quanto è necessario adattare le forme del procedimento al tipo di tutela richiesto, ove unico minimo comune denominatore è l’esplicarsi del contraddittorio dinnanzi a un giudice. In quanto sono diversi i diritti, i bisogni materiali a essi sottesi, le violazioni che essi subiscono, diverse devono essere le tutele, quindi le forme processuali. Del resto, se l’ordinamento vieta di norma l’autotutela, la pace sociale postula difese giurisdizionali regolate dalla legge. In questo senso, si distingue tra p. c. di cognizione, volto all’accertamento delle situazioni giuridiche soggettive; p.c. esecutivo, che mira alla realizzazione materiale delle situazioni stesse; e p. c. cautelare, funzionale ad assicurare che, nel tempo necessario perché si dipani il processo, la situazione di fatto non muti in modo tale da rendere non più realizzabile la tutela cognitiva o esecutiva. Quale struttura caratterizzante lo stato di diritto – il quale assicura che laddove vi è il riconoscimento di un diritto vi deve concorrere un’adeguata tutela giurisdizionale – il p. c. trova ora garanzia nella Costituzione, ove si assicura: da un lato, che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (art. 24), cosiddetto potere d’azione; dall’altro, che il procedimento debba essere informato a certe essenziali garanzie per le parti quali delineate nell’essenza (ma non in via esclusiva) dall’art. 111 della Costituzione. Con riferimento al p. c., il 'giusto processo' (il due process of law di tradizione inglese), la Cost. richiede: che il processo sia «regolato dalla legge», ossia trovi la propria disciplina in una normazione avente un preciso grado formale; che si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al giudice terzo e imparziale», anche se, all’evidenza, sono diverse le forme procedimentali in cui il contraddittorio nel concreto si realizza; che sia assicurata «la ragionevole durata», pur dovendosi constatare la ricorrente ed eccessiva lentezza dei processi nel nostro ordinamento; che tutti «i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati» (pur se si ammette, per posizione consolidata, che alcuni provvedimenti a contenuto meramente interlocutorio-interinale possano essere emessi senza motivazione); che, da ultimo, «contro le sentenze» pronunciate dagli organi giurisdizionali sia «sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge», laddove per sentenza, secondo la giurisprudenza della Cassazione stessa, deve intendersi, in senso sostanziale, ogni provvedimento che ha contenuto derisorio su diritti a prescindere dalla forma adottata nel concreto o imposta dal legislatore. Ma vi è di più: dalla complessità formale del processo, dalla funzione assolta dal potere di azione, dalla garanzia per il ricorso in Cassazione, si deve dedurre che trova tutela costituzionale il giudicato civile, quale espressione particolare dell’efficacia di accertamento del provvedimento di cognizione, ossia un effetto che caratterizza esclusivamente la funzione giurisdizionale e che solo è in grado di assicurare stabilità e certezza ai diritti delle parti.