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Processo penale

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Concatenazione di atti finalizzata ad una decisione. Sotto il profilo strutturale il processo penale inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e termina con l’irrevocabilità della sentenza. Tecnicamente, la fase delle indagini preliminari non appartiene al processo in senso stretto, ma concorre, insieme a questo, a configurare il cosiddetto procedimento penale. L’azione penale consiste nella richiesta al giudice di decidere sull’imputazione. Nel procedimento ordinario il pubblico ministero esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell’imputato. Nei procedimenti cosiddetti speciali (Giudizio. Diritto processuale penale) l’azione penale è esercitata, invece, quando il pubblico mistero formula l’imputazione nell’atto che instaura il singolo procedimento. L’imputazione consiste nell’addebitare a un determinato soggetto un fatto di reato.

Con la richiesta di rinvio a giudizio si passa dalla fase delle indagini preliminari a quella dell’udienza preliminare. Quest’ultima ha la funzione di assicurare che il giudice per l’udienza preliminare (Giudice dell'udienza preliminare) controlli la legittimità e il merito della richiesta stessa e può, inoltre, costituire la sede di definizione anticipata del procedimento. È, infatti, nel corso di tale udienza che il giudice può accogliere la richiesta di giudizio abbreviato o di patteggiamento. Al di fuori di questi casi, al termine dell’udienza, il giudice decide se emettere sentenza di non luogo a procedere o disporre il decreto che rinvia a giudizio. Nel primo caso il processo termina, nel secondo continua nella fase dibattimentale. La fase dibattimentale è la sede naturale della formazione della prova e della sua valutazione da parte del giudice terzo e imparziale. Essa si articola essenzialmente in tre sottofasi: a) fase pre-dibattimentale, in cui il presidente del tribunale può svolgere alcuni atti urgenti e vengono effettuate le citazioni dei testimoni, periti e consulenti tecnici dopo il deposito della lista dei testi, dei consulenti e degli argomenti su cui verterà l’esame; b) fase del giudizio, comprensiva delle questioni preliminari, dell’istruttoria dibattimentale e della discussione finale; c) fase della emanazione della sentenza, in cui il giudice decide, delibera e deposita la sentenza e la relativa motivazione. Il dibattimento, nucleo fondamentale del processo, è informato da una serie di principi: quello della pubblicità, che permette a ogni cittadino di conoscere quanto si svolge in questa fase; quello della correlazione tra accusa e sentenza, in base al quale il fatto storico può essere modificato solo entro limiti rigorosi; quello del contraddittorio, che comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova; quello della concentrazione, che impone che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione e la deliberazione della sentenza; quello dell’oralità, che caratterizza le prove dichiarative e, non da ultimo, quello dell’immediatezza, in base al quale deve sussistere identità fisica tra il giudice che decide e quello davanti al quale si svolge il dibattimento. Al termine di questa fase il giudice può emettere sentenza di condanna o di proscioglimento. Se tale sentenza viene impugnata, il giudizio prosegue in grado di appello ed eventualmente in cassazione; in caso contrario il processo giunge al termine. Una volta divenuta irrevocabile, la sentenza è esecutiva e si forma il cosiddetto giudicato, il cui effetto comporta che l’imputato, prosciolto o condannato, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico.

Voci correlate

Cosa giudicata. Diritto processuale penale

Impugnazioni. Diritto processuale penale

Imputato

Sentenza. Diritto processuale penale

Approfondimenti di attualità

Processo (ragionevolmente) breve di Antonio Carratta

Le statistiche sulle cause di inefficienza del sistema giudiziario ed i rimedi all’eccessiva durata del processo penale di Luigi Lonzillo

La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) e la durata irragionevole del «processo breve» (garanzia soggettiva) di Vincenzo Garofoli

L'impatto del diritto europeo sul processo penale di Giorgio Spangher

Vedi anche
Dibattimento Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina con l’emanazione della sentenza. Alla disciplina del dibattimento è dedicato il titolo II (art. 470-524) del libro VII del codice di procedura penale, articolato in cinque capi corrispondenti ai suoi momenti più ... Parte civile. Diritto processuale penale Nel diritto processuale penale la parte civile è il danneggiato del reato (Vittima del reato) che decide di esercitare nel processo penale l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno. L’azione civile è facoltativa e disponibile, nel senso che in ogni momento del processo penale il danneggiato ... Pubblico ministero. Diritto processuale penale Organo giudiziario costituito dal complesso di uffici pubblici che rappresentano nel procedimento penale l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado, inclusi anche quelli davanti alla Corte ... Patteggiamento Istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti previsto e disciplinato dagli art. 444 s. c.p.p. Si distingue il patteggiamento c.d. tradizionale da quello allargato. Il primo può essere richiesto per i reati punibili con una pena che non superi i due anni di detenzione sola o congiunta ...
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Tag
  • DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  • UDIENZA PRELIMINARE
  • GIUDIZIO ABBREVIATO
  • PROCEDIMENTO PENALE
  • FASE DIBATTIMENTALE
Altri risultati per Processo penale
  • Processo penale
    Enciclopedia Italiana - VI Appendice (2000)
    Giovanni Masi (XXVIII, p. 282; App. III, ii, p. 491; IV, iii, p. 59; V, iv, p. 281) Le difficoltà del nuovo codice L'introduzione nel sistema processuale penale italiano di un modello di codice completamente diverso dal precedente e ispirato in massima parte ai principi del processo accusatorio non ...
Vocabolario
penale
penale agg. e s. f. [dal lat. poenalis «che concerne la pena, il castigo», der. di poena «pena»]. – 1. agg. a. Che riguarda le pene giudiziarie, o le norme che le prevedono, o i fatti giuridici da cui possono conseguire: diritto p., il...
procèsso
processo procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign....
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