Procura. Diritto processuale civile

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Nel processo civile la procura è l’atto con cui la parte conferisce l’incarico al difensore. Con la nomina, il difensore può compiere e ricevere gli atti processuali in nome della parte, a eccezione di quelli che la legge riserva espressamente a quest’ultima e di quelli con cui si dispone del diritto controverso, a meno che non ne sia stato conferito specifico potere (art. 84 c.p.c.). Le attività che il difensore incaricato può svolgere sono tutte quelle che, frutto della sua discrezionalità tecnica, consistono nello scegliere e nel tenere la condotta processuale che meglio risponde agli interessi della parte.

La procura deve essere conferita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal difensore e può essere generale, se ha a oggetto tutte le controversie, o speciale, se ne ha a oggetto una sola (art. 83). La parte può sempre revocare la procura e il difensore può rinunciarvi, ma revoca e modifica non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non viene sostituito il professionista (art. 85).

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