Provvisionale e vicende dell'impugnazione penale

Il libro dell anno del diritto 2018 (2018)

Provvisionale e vicende dell'impugnazione penale

Francesca Tribisonna

Chiamata a dirimere un contrasto interpretativo in tema di domanda risarcitoria esercitata nel processo penale, la Corte di cassazione a sezioni unite affronta una ricostruzione sistematica della portata del principio devolutivo ex art. 597, co. 1, c.p.p., del canone civilistico della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del divieto di reformatio in peius di cui al co. 3 dell’art. 597 c.p.p., affermando come non violi i suddetti principi la sentenza del giudice d’appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.

La ricognizione

All’esito di un giudizio abbreviato per reati sessuali su minore, l’imputato veniva condannato alla pena di giustizia e, in assenza di richiesta di provvisionale, al generico risarcimento danni, da liquidarsi in separato giudizio civile ex art. 539, co. 1, c.p.p., in favore della parte civile. A seguito di appello del solo imputato, si instaurava il giudizio di secondo grado, nel corso del quale la parte civile – rappresentate le sopravvenute difficoltà economiche in cui era incorsa – domandava ed otteneva la condanna dell’imputato al versamento di una provvisionale ex art. 539, co. 2, c.p.p. immediatamente esecutiva ai sensi del co. 2 dell’art. 540 c.p.p. Seguiva il ricorso per cassazione dell’imputato che lamentava la violazione dell’art. 597 c.p.p. a seguito della concessione della provvisionale alla parte civile che, pur non avendo presentato autonomo atto d’appello, ne faceva richiesta per la prima volta in quella sede.

La terza sezione, rilevando un contrasto interpretativo, rimetteva alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto: «Se violi il divieto della reformatio in peius la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisionale proposta per la prima volta in grado di appello dalla parte civile non impugnante»1.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, ricostruiti i profili problematici correlati con il quesito sottoposto alla loro attenzione, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante»2.

La focalizzazione

Le sezioni unite della Suprema Corte, nel negare l’esistenza di un contrasto relativo allo specifico quesito loro sottoposto, rilevano, piuttosto, come vi sia controversia di vedute con riferimento a due problematiche ad esso strettamente correlate. Da una parte, la concedibilità della provvisionale in primo e in secondo grado in assenza di apposita richiesta della parte civile; dall’altra, la modificabilità da parte del giudice d’appello della somma già liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile non impugnante.

Preliminarmente, si chiarisce come la questione prospettata assuma rilievo solo qualora il giudice di primo grado non abbia respinto la richiesta di provvisionale già avanzata ovvero se non abbia omesso di pronunciarsi su detta richiesta, poiché, in caso contrario, il principio devolutivo precluderebbe l’esame del giudice d’appello in assenza di un’apposita impugnazione della parte civile sullo specifico punto della sentenza.

Con riferimento alla prima questione, si afferma che – pur nell’esistenza di orientamenti di segno opposto – si debba aderire a quell’impostazione che nega l’esistenza di un potere del giudice di concedere ex officio la provvisionale in mancanza di una specifica “richiesta” della parte civile, giusto il dettato letterale di cui all’art. 539, co. 2, c.p.p.3, estensibile al grado d’appello in virtù del rinvio ex art. 598 c.p.p. Se così non fosse, egli infatti esorbiterebbe dai compiti assegnatigli dalle disposizioni codicistiche finendo per pronunciarsi ultra petita.

Per quanto concerne, invece, la seconda questione, la Suprema Corte rileva come, per talune impostazioni, la decisione con cui il giudice d’appello aggravi l’esposizione risarcitoria dell’imputato risulti distonica sia con il divieto di reformatio in peius, sia con il principio devolutivo, sia con i principi basilari del processo civile.

Al fine di risolvere il quesito sottopostole, il massimo consesso sente, dunque, l’esigenza di richiamare i principi dell’azione civile nel processo penale e, in particolare, il canone di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., osservando come si abbia domanda nuova solo nel caso in cui si ampli il petitum o si introduca nel giudizio una pretesa avente presupposti diversi da quelli di fatto della domanda originaria. La provvisionale, al contrario – che è soggetta alla clausola rebus sic stantibus – è ontologicamente funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile in ragione della durata del processo; e ciò nei ristretti limiti del quantum per cui si ritenga già raggiunta la prova. Pertanto, la statuizione con la quale il giudice pronuncia la condanna generica al risarcimento di cui al co. 1 dell’art. 539 c.p.p. – che postula unicamente l’accertamento della “potenziale capacità lesiva del fatto dannoso” – ricomprende anche il diritto del danneggiato ad ottenere la condanna al pagamento di una provvisionale, la quale ha carattere strumentale, accessorio ed anticipatorio rispetto alla liquidazione definitiva.

In base al cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile, poi, come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 2, 574, co. 4 e 601, co. 4, c.p.p., l’impugnazione avanzata dall’imputato in punto di responsabilità penale devolve al giudice d’appello anche la cognizione sul risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Così ricostruito il quadro, è opinione delle Sezioni Unite che l’accoglimento della richiesta di condanna ad una provvisionale avanzata per la prima volta dalla parte civile in appello o l’aumento dell’importo stabilito in primo grado non si ponga in contrasto con il principio devolutivo né con il diritto dell’imputato a contraddire in merito a questi aspetti.

Sotto altro profilo, nemmeno si avrà violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, co. 3, c.p.p., il quale – secondo l’orientamento maggioritario, fatto proprio dal plenum – è principio che attiene solo alle statuizioni penali della sentenza, ponendo un limite alla pretesa punitiva dello Stato. La sua portata, dunque, non potrà essere estesa per via interpretativa ad ipotesi diverse da quelle normativamente disciplinate e, quale conseguenza, non si applicherà alle statuizioni civili della sentenza.

I profili problematici

In assenza di specifici profili di problematicità originati dalla citata pronuncia – le cui argomentazioni ed il risultato a cui giunge sono stati definiti «condivisibili ed in linea con un’interpretazione sistematica delle norme, civili e penali, il più possibile fedeli al dato testuale»4 – vale forse la pena evidenziare come, da ultimo, le Sezioni Unite abbiano chiarito quali siano i rimedi esperibili avverso la concessione della provvisionale. In particolare, l’imputato e il responsabile civile potranno dolersi dell’immediata esecutività ex art. 540, co. 2, c.p.p. della provvisionale riconosciuta dal giudice in sentenza al ricorrere di determinati requisiti. Da una parte, se disposta in primo grado, potranno domandare la sospensione dell’esecuzione ex art. 600, co. 3, c.p.p. per la sussistenza di “gravi motivi” al giudice d’appello; se, invece, disposta in secondo grado, la richiesta andrà fatta a norma dell’art. 612 c.p.p. e la Corte di cassazione deciderà de plano, senza previa instaurazione di un contraddittorio.

Note

1 Cass. pen., sez. III, 13.7.2016, n. 29398, inedita.

2 Cass. pen, S.U., 15.12.2016, n. 53153, in CED rv. n. 268179. Per alcuni precedenti, cfr. Cass. pen., sez. III, 9.3.2016, n. 35570, inedita; Cass. pen., sez. I, 2.2.2011, n. 17240, in CED rv. n. 249961 e Cass. pen., sez. III, 7.5.2015, n. 42684, in CED rv. n. 265198.

3 Si badi come le Sezioni Unite, nel dichiarare come l’interpretazione letterale sia il canone ermeneutico prioritario da seguire per l’interprete, richiamano il proprio precedente Cass. pen., S.U., 29.9.2016, n. 46688, in CED rv. n. 267884, Schirru, v. in questa area del volume, 3.3.1 Reato abrogato e statuizione sugli interessi civili.

4 Così Casasole, F., Provvisionale disposta in appello senza gravame della parte civile, in Proc. pen. e giust., 2017, 3, p. 473.

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