Regolazione dei trasporti

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Nel corso degli anni Novanta la normativa italiana in materia di trasporti è stata profondamente influenzata dalla politica dei trasporto perseguita dall'Unione Europea.

In termini più specifici, per quanto riguarda il trasporto ferroviario il governo italiano ha approvato il regolamento n. 277/98 di attuazione della direttiva 91/440/CEE finalizzata allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la quale prevede: l'indipendenza gestionale delle imprese ferroviarie; la separazione contabile obbligatoria (e quella organica o istituzionale facoltativa) tra infrastrutture e gestione del servizio; il diritto di accesso alle reti per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci. Inoltre, con il d.lgs. n. 13 gennaio 1999, n. 41, è stata data attuazione alle direttive 96/49/CEE e 96/87/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose in ferrovie.

Di grande rilievo è stato il processo di rinnovamento del contesto istituzionale e organizzativo del sistema di trasporto pubblico locale (su cui v. servizi pubblici). Infatti la l. 15 marzo 1997, n. 59, ha affermato il principio della delega alle Regioni di tutti i trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati, demandando alle Regioni il compito di stipulare i contratti di servizio con le società concessionarie, con onere a carico dei bilanci regionali.

I principi dettati da tale legge sono stati sviluppati con il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 442 (in seguito modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400), in base al quale alle Regioni, tenute ad adottare le relative normative di attuazione, sono delegati i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, con il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini. I costi di tali servizi sono a carico dei bilanci regionali, mentre i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi sono a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio. L'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle Regioni sono precedute da appositi accordi di programma tra il ministero dei Trasporti e della Navigazione e le Regioni stesse. L'esercizio dei servizi, con qualsiasi modalità effettuati, deve essere regolato dalle Regioni o dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante contratti di servizio pubblico che, secondo la previsione del regolamento 1893/91/CEE, sono conclusi tra autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di garantire servizi di trasporto, tenuto conto di fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio, o per offrire particolari condizioni tariffarie per determinate categorie di passeggeri.

Meritano inoltre di essere segnalati i provvedimenti legislativi che, al fine di conseguire il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto delle merci, prevedono interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto delle merci in favore dell'intermodalità.

In particolare, la l. 4 agosto 1990, n. 240, definisce l'interporto come un complesso organico di strutture e di servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. La prospettiva di tali interventi è che, attraverso la realizzazione degli interporti e di altri centri intermodali, le varie aree territoriali del paese trovino un'equilibrata integrazione con la rete complessiva dei trasporti, anche rispetto alle interrelazioni con l'estero.

Un'ulteriore evoluzione del quadro normativo in materia di trasporti è stata determinata dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in tema di riforma dell'organizzazione del governo, con il quale a decorrere dalla XIV legislatura è stato istituito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tale ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, alle opere di competenza statale, alle politiche urbane e dell'edilizia abitativa, alle opere marittime e alle infrastrutture idrauliche, ai trasporti e alla viabilità. In particolare, il ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle aree funzionali del trasporto terrestre, della circolazione dei veicoli e della sicurezza dei trasporti terrestri, della navigazione e del trasporto marittimo, della sicurezza della navigazione e del trasporto nelle acque interne, dell'aviazione civile e del trasporto aereo. In sostanza al ministero sono state trasferite (fatte salve le funzioni conferite a Regioni ed enti locali e quelle attribuite ad altri ministeri o agenzie) le funzioni e i compiti dei ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e della Navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il d.lgs. n. 300 del 1999 è stata istituita l'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, alla quale sono devolute le funzioni spettanti allo Stato in relazione alla definizione degli standard e alle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri, alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore, alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali o parziali sui veicoli a motore e di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali (anche adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili), nonché il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.

Ai sensi dell’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), è stata inoltre istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), autorità amministrativa indipendente competente per la regolazione dei trasporti e l’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, tra le cui funzioni vi sono anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto.

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