Rescissione

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In diritto civile, azione diretta a togliere efficacia a un negozio con effetto retroattivo a causa di una sproporzione esistente fra le contrapposte prestazioni o a causa dell’iniquità delle condizioni delle obbligazioni assunte da una parte. Il codice civile prevede un’azione generale di rescissione per lesione, che presuppone una grave sproporzione fra le prestazioni delle parti, dipendente dallo stato di bisogno in cui una di queste si sia trovata e di cui l’altra abbia approfittato. Prevede inoltre la rescissione del contratto concluso da una delle parti a condizioni inique a causa di uno stato di pericolo in cui si trovava (art. 1447 c.c.); in quest’ultimo caso il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata. L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, a meno che il fatto non costituisca reato. Il contraente convenuto in rescissione può offrire una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo a equità. Il contratto rescindibile non può essere convalidato. Soggetta a rescissione è anche la divisione ereditaria se la lesione sia superiore al quarto.

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