Riabilitazione

Enciclopedia on line

diritto Causa di estinzione della pena, prevista e disciplinata dagli art. 178-81 c.p., 683 c.p.p. e modificata dalla l. 145/2004; permette al condannato, che abbia già scontato la pena principale, di riacquistare tutte le facoltà e i diritti preclusi per effetto del provvedimento di condanna. Scopo principale di questo istituto è sottrarre il condannato che si sia ravveduto a quegli effetti penali che possono pregiudicare in suo reinserimento nella società. Ai sensi dell’art. 178 c.p., la r. estingue, infatti, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna: essa è concessa quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, e quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno 8 anni se si tratta di recidivi (art. 99 c.p.); di 10 anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. La r. non può essere concessa quando il condannato: a) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; b) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. Decide sulla r. il tribunale di sorveglianza su richiesta dell’interessato. La sentenza di r. è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave. La r. può aver luogo anche nel caso di sentenza straniera di condanna riconosciuta a norma dell’art. 12 c.p. medicina Complesso delle misure intese a migliorare o ripristinare l’efficienza psicofisica di soggetti portatori di minorazioni congenite o acquisite, comunemente causate da malattie che comportano una limitazione o una restrizione nelle attività della vita quotidiana attraverso la riduzione della funzione motoria, cognitiva o emozionale. La branca della medicina che si occupa della diagnosi, della terapia e della r. dei soggetti disabili o affetti da malattie invalidanti è la fisiatria. La r. rappresenta la terza fase dell’intervento medico, successiva e complementare a quelle d’ordine preventivo e diagnostico-curativo, e riveste la massima importanza in alcuni settori, per cui si distinguono la r. cardiologica, la r. respiratoria, la r. ortopedica, la r. neurologica, la r. psichiatrica.

Il medico specialista in medicina fisica e r. opera in stretta collaborazione con gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile, ortopedia, otorinolaringoiatria, oltre che con psicologi e infermieri. I programmi di r. impostati dal fisiatra vengono applicati dal fisioterapista, per quanto riguarda il recupero dei deficit motori, e dal logopedista, per quanto riguarda il recupero della fonazione.

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Neuropsichiatria infantile

Otorinolaringoiatria

Logopedista

Neurologia

Ortopedia