Ricorso per cassazione. Diritto processuale penale
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Mezzo di impugnazione ordinario avverso tutte le sentenze, ancorché inappellabili, e i provvedimenti sulla libertà personale (art. 111 Cost.). Il codice di procedura penale stabilisce che i soggetti legittimati a impugnare sono: l’imputato contro la sentenza di condanna, di proscioglimento, o di non luogo a procedere e contro le disposizioni della sentenza inerenti le spese processuali (art. 607 c.p.p.); il procuratore generale presso la Corte d’appello contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in Corte d’appello o inappellabile; il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale (art. 608 c.p.p.). In quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata, il ricorso per cassazione è esperibile nei soli casi tassativamente indicati nell’art. 606, co. 1, c.p.p. Il ricorso attribuisce alla Corte di Cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. L’udienza è pubblica, salvo i casi in cui la legge dispone il rito camerale. Il giudizio per Cassazione può concludersi con le sentenze di: inammissibilità, rigetto, rettificazione, annullamento, con o senza rinvio. L’art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 128/2001, offre al condannato la possibilità di inoltrare un ricorso straordinario, come tale esperibile nei confronti dei provvedimenti irrevocabili, per chiedere la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.
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