Riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014

Libro dell'anno del Diritto 2015

Riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014

Antonio Carratta
Pasquale D'Ascola

Il contributo si sofferma, in particolare, sul nuovo “cantiere” per le riforme del processo civile, che è stato aperto con il d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito dalla l. 10.11.2014, n. 162, e con l’istituzione del cd. Ufficio per il processo, di cui al precedente d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla l. 11.8.2014, n. 114. Dopo aver analizzato le conseguenze organizzative e applicative di queste nuove disposizioni, vengono affrontate le più rilevanti questioni problematiche che le stesse fanno emergere.

La ricognizione

È ormai consuetudine che, con l’avvicinarsi del periodo estivo, il Governo si affretti a varare, attraverso lo strumento del decreto legge, nuovi interventi urgenti per il processo civile. Anche quest’anno non ha mancato all’appuntamento, mettendo in campo il d.l. 12.9.2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla l. 10.11.2014, n. 162)1.

Esso si occupa di diversi aspetti riguardanti direttamente il processo civile: dall’introduzione di nuove procedure alternative al processo dirette, da un lato, a consentire una riduzione dell’arretrato esistente presso i giudici civili e, dall’altro lato, a favorire, per il futuro, la «degiurisdizionalizzazione» del contenzioso civile, alla previsione di nuove disposizioni che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo di cognizione e di quello esecutivo. Ma il d.l. n. 132/2014 contiene anche nuove disposizioni incidenti sugli aspetti organizzativi degli uffici giudiziari, che solo indirettamente interessano il processo civile: dalla riduzione della cd. sospensione feriale dei termini, alla conseguente riduzione delle ferie per i magistrati, alle modifiche sui «tramutamenti» dei magistrati e sul loro pensionamento. Il d.l. n. 132/2014, peraltro, era stato preceduto dal d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114, il quale, sempre sul piano più squisitamente organizzativo degli uffici giudiziari, istituisce il cd. Ufficio per il processo, dando, così, concretizzazione ad un’idea della quale da tempo di discuteva.

L’obiettivo di questi interventi, sia sulla disciplina processuale, che sull’organizzazione degli uffici giudiziari, è lo stesso alla base degli interventi «urgenti » dell’ultimo ventennio: rendere più celere ed efficiente l’amministrazione della giustizia civile.

Come si legge nella Relazione ministeriale che accompagna il d.l. n. 132/2014, «ancorché debba essere considerato che, per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, nel rapporto Doing Business della Banca Mondiale l’Italia ha scalato ben 37 posizioni nella classifica sull’efficienza della giustizia (“ranking enforcing contracts”) passando dal 140° al 103° posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello, e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU». Parole nelle quali si legge, in filigrana, l’ammissione che, pur nel continuo susseguirsi di interventi normativi «urgenti» sul processo civile, sempre propagandati come «magicamente» risolutivi dei problemi della giustizia civile, il nostro Paese non mostra di fare significativi passi avanti verso il superamento di questi problemi.

La focalizzazione

Prima di entrare nel merito di alcuni profili problematici che emergono dalla nuova disciplina introdotta, è opportuno procedere ad un esame delle questioni da essa affrontate. Come già detto, l’obiettivo di questi nuovi interventi legislativi è quello di rendere più celere ed efficiente l’amministrazione della giustizia civile. Tuttavia, si tratta di un obiettivo che difficilmente potrà essere conseguito.

2.1 Trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti

Il capo I del d.l. n. 132/2014 contiene disposizioni che riguardano la possibilità di trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti davanti al tribunale (in composizione monocratica o collegiale; davanti alle sezioni ordinarie o a quelle specializzate) o in grado d’appello (davanti al tribunale o alla corte d’appello) e non assunte in decisione al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione (13.9.2014). Ciò evidentemente al fine di ridurre (o meglio: sperare di ridurre)2 l’«arretrato» esistente, ovvero le cause pendenti davanti ai giudici statali3.

Atal proposito, l’art. 1 prevede, tanto per le cause civili pendenti in primo grado che in appello, che le parti possano congiuntamente richiedere di trasferire la causa in sede arbitrale, sempre che la stessa non sia stata già assunta in decisione. È necessario, tuttavia, che la causa non abbia ad oggetto diritti indisponibili, né verta in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Ma, in sede di approvazione della legge di conversione del decreto legge, quest’ultima esclusione è stata in qualche modo attenuata, prevedendo che la possibilità di trasferimento in sede arbitrale della causa pendente è consentita anche nelle cause aventi ad oggetto diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando lo stesso contratto abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.

Sempre in sede di approvazione della legge di conversione è stato anche previsto che, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nelle quali sia parte in giudizio una p.a., il consenso di questa alla richiesta di trasferimento in sede arbitrale avanzata dalla parte privata si intende in ogni caso prestato, a meno che la p.a. non esprima dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta. Valutata la sussistenza di tali presupposti, il giudice al quale è avanzata la richiesta trasmette il fascicolo della causa al presidente del Consiglio dell’ordine circondariale forense in cui si trova l’ufficio giudiziario, innanzi al quale è incardinato il giudizio, perché provveda alla nomina di un collegio arbitrale per le cause di valore superiore ad euro 100.000 (con esclusione, dunque, dell’arbitro unico) e di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000, sempre che le parti lo decidano concordemente (in assenza di accordo, anche in tal caso deve escludersi il ricorso all’arbitro unico)4, a meno che le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione (rendendo inutile l’intervento del presidente del Consiglio dell’ordine). In ogni caso, gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno cinque anni, che non abbiano subito negli ultimi cinque anni condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall’albo e che si siano resi preventivamente disponibili con dichiarazione resa allo stesso Consiglio dell’ordine circondariale5. Inoltre, è incompatibile con l’incarico arbitrale la funzione di consigliere dell’ordine per la durata del mandato e per l’intera consiliatura successiva.

Trasferita la causa in sede arbitrale, il procedimento prosegue dinanzi al collegio arbitrale (o all’arbitro unico) secondo le regole proprie del procedimento arbitrale (rituale) previste dal c.p.c. (di conseguenza gli effetti del lodo saranno identici a quelli della sentenza: art. 824 bis c.p.c.) e «restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale», così come le decadenze e le preclusioni già maturate nel giudizio davanti al giudice statale (art. 1, co. 3).

Peraltro, il «trasferimento» della causa in sede arbitrale non sempre avviene in modo definitivo. In talune ipotesi, espressamente previste dal legislatore, le parti debbono (a pena di estinzione dello stesso) riassumere la causa davanti al giudice originariamente competente.

Ciò, anzitutto, dovrà avvenire nell’ipotesi in cui il «trasferimento» in sede arbitrale riguardi una causa pendente in appello ed il lodo non venga pronunciato nel termine perentorio di 120 giorni dal momento dell’accettazione della nomina del collegio arbitrale. In tal caso, infatti, ai sensi del co. 4 dell’art. 1 cit. le parti hanno l’onere di riassumere il giudizio davanti al giudice statale entro il termine perentorio dei successivi 60 giorni, ma gli arbitri hanno la facoltà di richiedere, su accordo delle parti, che il termine per il deposito del lodo sia prorogato per ulteriori 30 giorni. In mancanza della riassunzione, il processo si estingue, con la conseguente applicazione dell’art. 338 c.p.c., a tenore del quale, l’estinzione del giudizio di appello, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata «salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto».

Ancora, la riassunzione del processo davanti al giudice statale dovrà aversi «quando, a norma dell’art. 830 c.p.c., è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato nel termine di 120 giorni di cui al primo periodo [del co. 4 dell’art. 1] o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione». In tal caso, il processo dovrà essere riassunto nel termine di 60 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità del lodo. Nonostante il silenzio del legislatore sul punto, è ragionevole ipotizzare che la conseguenza della mancata riassunzione sia ancora una volta l’estinzione del giudizio.

Infine, per quanto riguarda il compenso degli arbitri, esso va determinato sulla base dei parametri forensi di cui al d.m. 10.3.2014, n. 55, sebbene si preveda che possano essere stabilite in futuro riduzioni di tali parametri con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 132/2014 (art. 1, co. 5). In ogni caso si esclude espressamente l’applicabilità all’arbitrato in questione dell’art. 814, co. 1, secondo periodo, c.p.c., a tenore del quale «le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro».

A parte i dubbi sull’effettiva incidenza pratica che avrà la soluzione finora illustrata, ciò che lascia non poco perplessi è soprattutto la scelta di ritenerla applicabile anche con riferimento ai giudizi pendenti in grado d’appello. E questo – sul piano sistematico – sia per la possibilità riconosciuta in questo caso agli arbitri di riformare la sentenza del giudice statale6, sia per il silenzio sull’applicabilità, da parte degli arbitri, degli artt. 353 e 354 c.p.c., una volta che il giudizio d’appello dovesse essere trasferito davanti a loro, sia per la prevista riassunzione del giudizio davanti al giudice statale nelle ipotesi già viste.

2.2 La «negoziazione assistita», volontaria e obbligatoria

Nella direzione di incrementare, attraverso il coinvolgimento dell’avvocatura, le procedure di risoluzione delle controversie alternative al processo davanti ai giudici statali, con il chiaro obiettivo di ridurre il carico di lavoro di questi ultimi, si muove anche la nuova «procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati», la quale, se normalmente si fonda su una scelta volontaria delle parti, che stipulano un’apposita convenzione (art. 2), in alcune specifiche ipotesi essa costituisce una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 3).

Per quanto riguarda la «negoziazione assistita volontaria», stabilisce l’art. 2 che essa si sostanzia in «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati», senza doversi rivolgere al giudice statale o agli arbitri. Costituiscono elementi essenziali della convenzione, che deve essere stipulata con l’assistenza degli avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte dalle parti, l’individuazione del termine per l’espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi, prorogabile per ulteriori 30 giorni su accordo delle parti) e dell’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili (salvo quanto previsto a proposito dell’utilizzazione della medesima procedura per le separazioni fra i coniugi e i divorzi: v. § successivo), né vertere in materia di lavoro.

Alla stipulazione della convenzione, peraltro, si può pervenire anche attraverso un «invito» rivolto da una delle parti alla controparte (art. 4) e contenente l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che, in caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o di suo rifiuto, tale comportamento potrà essere valutato dal giudice dell’eventuale processo sulla medesima controversia ai fini delle spese giudiziali e dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., sulla responsabilità «aggravata» per danni da lite temeraria, e dell’art. 642, co. 1, c.p.c., in materia di attribuzione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. Va anche aggiunto che – ai sensi dell’art. 8 – dal momento della comunicazione dell’«invito» o dalla sottoscrizione della convenzione di «negoziazione assistita» si producono sulla prescrizione gli stessi effetti (interruttivi) della domanda giudiziale e dalla stessa data è impedita la decadenza, per una sola volta.

Invece, come già detto, in alcune specifiche ipotesi la «negoziazione assistita» è prevista come condizione di procedibilità, assumendo, di fatto, la stessa funzione del preventivo esperimento della procedura di mediazione di cui all’art. 5, co. 1-bis, d.lgs. 4.3.2010, n. 28 (come si evince, indirettamente, dal co. 1 dell’art. 3). Vale a dire, quando si tratti di domanda relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, a prescindere dal suo valore, e inoltre – al di fuori di queste ipotesi, di quelle, appunto, già previste dall’art. 5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 o dalle disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati e delle controversie nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente (artt. 82 e 86 c.p.c.) – quando si tratti di una domanda di pagamento «a qualsiasi titolo» di somme di denaro non eccedenti i 50.000 euro, a meno che non si tratti di «controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori». La nuova disposizione, tuttavia, acquista efficacia decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. In questi casi – stabilisce l’art. 3, co. 1 – «l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza». Rilevata l’improcedibilità, il giudice assegna contestualmente alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’«invito» a stipulare una convenzione di «negoziazione assistita», fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della procedura, di cui all’art. 2, co. 3.Tuttavia, laddove il giudice dovesse rilevare che la «negoziazione assistita» è già iniziata, ma non si è conclusa, deve limitarsi a fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della procedura.

L’improcedibilità viene meno se, avanzato da una delle parti il prescritto «invito» a stipulare la convenzione di «negoziazione assistita», la controparte non risponda o si rifiuti (e in tal caso, scaturiranno le conseguenze previste dall’art. 4, già viste in precedenza) oppure, dopo la stipulazione della convenzione, decorso il termine per la conclusione della procedura di cui al co. 2 dell’art. 3.

Il preventivo esperimento della procedura di «negoziazione assistita», che – al pari di quanto previsto dall’art. 5, co. 3, d.lgs. n. 28/2010 per le ipotesi di «mediazione obbligatoria» – non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale, non è comunque necessario: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696 bis c.p.c.; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nei casi di azione civile esercitata nel processo penale.

Quanto all’efficacia dell’accordo con il quale viene composta la controversia, all’esito della procedura di «negoziazione assistita», esso, una volta sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, i quali certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo (e, se viene utilizzato come tale, richiede di essere integralmente trascritto nel precetto, ai sensi dell’art. 480, co. 2, c.p.c.)7 e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2.3 Le novità in materia di separazione e divorzio

Un discorso del tutto particolare va fatto per quanto riguarda la «degiurisdizionalizzazione» delle controversie in materia di separazione dei coniugi e di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. In questo caso, infatti, il d.l. n. 132/2014 prevede sia l’utilizzazione di una speciale procedura di «negoziazione assistita da uno o più avvocati» (art. 6), sia la possibilità di pervenire ad un accordo davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile (art. 12)8.

Anzitutto, una convenzione di «negoziazione assistita» da almeno un avvocato per parte può essere conclusa anche al fine di conseguire una «soluzione consensuale» in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), l. divorzio (ossia nella sola ipotesi di precedente separazione per un triennio), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto diviene efficace una volta ottenuto il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che non ravvisi irregolarità. In caso contrario, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni allo stesso Procuratore della Repubblica, il quale lo autorizza, ove ritenga che esso risponda all’interesse dei figli e, in caso contrario, lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del tribunale, perché fissi, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provveda senza ritardo, probabilmente (mancando qualsiasi indicazione del legislatore) in applicazione analogica di quanto stabiliscono gli artt. 708, co. 3, c.p.c. e 4, co. 8, l. divorzio, limitatamente ai «provvedimenti urgenti nell’interesse della prole».

L’accordo raggiunto, una volta ricevuto il nullaosta del Procuratore della Repubblica o da questi autorizzato, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Un «accordo» di separazione personale o di divorzio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio può essere concluso anche davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi o presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, mediante dichiarazioni in tal senso rese da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, sempre che non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Tuttavia, quando si tratti di «accordo» per la separazione o il divorzio, l’ufficiale dello stato civile, ricevute le dichiarazioni delle parti, le invita a comparire davanti a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo e, in tal caso, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. Questa nuova disposizione, tuttavia, acquista efficacia solo a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (art. 12, co. 7).

Come per la «negoziazione assistita», l’«accordo» così concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. In esso, comunque, non possono essere inclusi «patti di trasferimento patrimoniale» (art. 12, co. 3).

2.4 Iscrizione a ruolo nei processi di espropriazione forzata

La più rilevante novità, con riguardo al processo di esecuzione forzata, riguarda l’introduzione dell’onere di iscrizione a ruolo dei processi esecutivi a carico del creditore procedente (art. 18). Novità che mira ad evitare la pendenza di tutti quei processi esecutivi che il creditore non abbia alcun interesse a portare avanti.

A tal fine, il d.l. n. 132/2014 ha previsto – intervenendo sulle disposizioni del codice che regolano il pignoramento – che, nell’espropriazione mobiliare, l’ufficiale giudiziario, compiuto il pignoramento, debba consegnare senza ritardo il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto al creditore, il quale, entro 10 giorni dalla consegna, deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi dei predetti atti.

L’art. 518 c.p.c. prevede anche che, ove l’iscrizione a ruolo non venga effettuata tempestivamente, il pignoramento compiuto dall’ufficiale giudiziario perde la sua efficacia. Nella stessa direzione si muove il d.l. n. 132/2014 per quanto riguarda l’espropriazione immobiliare (art. 557 c.p.c.) e per quella presso terzi (art. 543 c.p.c.). Va anche rilevato che il termine di 30 giorni, previsto dal nuovo co. 4 dell’art. 543 c.p.c. per l’adempimento dell’onere di iscrizione a ruolo, è più

ampio rispetto ai 10 giorni previsti per l’adempimento del medesimo onere nell’espropriazione mobiliare e in quella immobiliare. Ma questo maggiore lasso di tempo è funzionale a consentire al creditore procedente di procedere all’iscrizione a ruolo solo dopo aver preso atto della dichiarazione del terzo pignorato, evitando, ancora una volta, che si abbia pendenza del processo esecutivo anche quando manchi un effettivo interesse del creditore procedente alla sua prosecuzione.

Queste nuove disposizioni, comunque, si applicano solo ai processi esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l.

2.5 Ulteriori modifiche nell’espropriazione presso terzi

Il d.l. n. 132/2014 è nuovamente intervenuto sulla disciplina del pignoramento presso terzi, dopo che l’aveva già fatto con l. n. 228/2012, innovando la sua disciplina codicistica in alcuni importanti profili.

Una prima, rilevante, novità attiene alla competenza territoriale nell’espropriazione presso terzi avente ad oggetto crediti del debitore. Ai sensi del nuovo art. 26 bis c.p.c., infatti, in tal caso è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ciò, salvo che il debitore non sia una delle p.a. indicate dall’art. 413, co. 5, c.p.c., nel qual caso è competente il giudice del luogo dove il terzo debitor debitoris ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Un secondo, importante, aspetto della disciplina del pignoramento presso terzi, che è stato innovato, attiene alle modalità con le quali si perviene alla dichiarazione del terzo di cui all’art. 547 c.p.c. Ebbene, la riforma del 2014 prevede, come unica modalità da seguire per ottenere la prescritta dichiarazione del terzo, quella della comunicazione della stessa da parte del debitor debitoris al creditore procedente mediante raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Alla luce delle mutate modalità di acquisizione della dichiarazione del terzo si spiegano anche le ulteriori modifiche introdotte nell’art. 548 c.p.c. con riferimento alla mancata dichiarazione del terzo. Ed infatti, laddove all’udienza il creditore dichiari di non aver ricevuto la prescritta dichiarazione del debitor debitoris – stabilisce ora l’art. 548 – il giudice fissa un’udienza successiva con ordinanza, che viene notificata al terzo almeno 10 giorni prima della nuova udienza. Di conseguenza, se il terzo «non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553».

Anche queste disposizioni si applicano solo ai processi esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l.

2.6 Altre misure per l’efficienza del processo esecutivo

Non minore rilevanza assumono – sempre ai fini di unamaggiore efficienza del processo esecutivo di espropriazione forzata – due importanti novità relative al processo per espropriazione forzata: l’utilizzazione delle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca dei beni da pignorare (nuovo art. 492 bis c.p.c.), e la previsione della chiusura anticipata per infruttuosità dell’espropriazione forzata (nuovo art. 164 bis disp. att. c.p.c.).

Per quanto riguarda la possibilità che venga effettuata una vera e propria indagine patrimoniale sul debitore, funzionale a individuare i beni da sottoporre a pignoramento, il nuovo art. 492 bis c.p.c. prevede che, su istanza del creditore procedente, il Presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, possa autorizzare la ricerca con modalità telematiche.

Con tale autorizzazione il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle p.a. o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, «per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti». Al termine delle operazioni di consultazione delle banche dati, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e gli esiti della consultazione.

Per quanto riguarda, invece, la nuova ipotesi di chiusura anticipata dell’espropriazione forzata, il nuovo art. 164 bis disp. att. c.p.c. prevede che ad essa si proceda (anche d’ufficio), quando risulti «che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo». L’obiettivo è di evitare di tenere in vita processi esecutivi, che, per varie ragioni obiettive, si rivelino di scarsa utilità per i creditori, i quali, però, sarebbero costretti, di fatto, a subire la chiusura «anticipata» disposta dal giudice dell’esecuzione sulla base della sua valutazione discrezionale e il conseguente venir meno degli effetti del pignoramento.

Anche queste disposizioni si applicano solo ai processi esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l.

2.7 Le novità in materia di esecuzione forzata su beni immobili

Infine, con specifico riferimento all’esecuzione forzata su beni immobili due sono le innovazioni introdotte dal d.l. n. 132/2014, anch’esse, tuttavia, applicabili ai soli processi esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. La prima riguarda la liberazione dell’immobile sottoposto ad espropriazione forzata, ove adibito a sua abitazione dal debitore, ai sensi dell’art. 560, co. 2, c.p.c. Con la modifica introdotta essa viene anticipata al momento in cui lo stesso giudice autorizza la vendita.

La seconda novità, invece, riguarda la disciplina relativa ai beni mobili estranei all’esecuzione per rilascio, di cui all’art. 609 c.p.c. Per effetto della nuova formulazione, l’art. 609 c.p.c. ora prevede che, in tal caso, l’ufficiale giudiziario intima (anche mediante atto notificato) alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi benimobili risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine e, laddove entro il termine assegnato l’asporto non sia stato eseguito, lo stesso ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. Qualora il valore di realizzo appaia sufficiente a coprire le spese, l’ufficiale giudiziario, sempre a spese dell’istante, provvede a nominare un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Se, invece, non viene avanzata l’istanza o non vengono anticipate le spese, i beni

mobili si considerano abbandonati e l’ufficiale giudiziario ne dispone lo smaltimento o la distruzione, sempreché non appaia evidente l’utilità di procedere ad un tentativo di vendita senza incanto, secondo le modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione. In quest’ultimo caso, la somma ricavata verrà impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita.

I profili problematici

Come già detto, i nuovi interventi legislativi contengono anche alcune disposizioni che, incidendo su alcuni specifici istituti del processo di cognizione e sugli aspetti organizzativi degli uffici giudiziari, suscitano maggiori dubbi interpretativi e applicativi.

3.1 Le modifiche sulla compensazione delle spese giudiziali

Tra le «altre misure per la funzionalità del processo civile», il d.l. n. 132/2014 ha inserito una disposizione (art. 13), che modifica nuovamente l’art. 92 c.p.c. e limita la facoltà del giudice di compensare le spese di lite. Nella convinzione che l’istituto della compensazione delle spese si sia nel tempo risolto, al pari della “riduttività” nella liquidazione degli onorari, in un incentivo alla ingiustificata resistenza in giudizio, il legislatore è più volte intervenuto, negli ultimi anni, su questa norma, in funzione deflattiva del carico giurisdizionale. I «giusti motivi» idonei alla compensazione erano stati, infatti, intesi dalla giurisprudenza alla stregua di un potere rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, perfino senza necessità di motivazione, tesi sconfessata dalle Sezioni Unite con la sentenza 30.7.2008, n. 20598. Perciò, l’art. 2, co. 1, lett. a), l. 28.12.2005, n. 263, aveva sancito che i suddetti motivi dovevano essere «esplicitamente indicati nella motivazione». L’art. 45 l. 18.6.2009, n. 69, ha poi sostituito questa espressione, prevedendo la possibilità di compensazione solo allorché concorrano e siano specificate in motivazione «gravi ed eccezionali ragioni».

Anche questa limitazione è parsa insufficiente al legislatore, che ha ulteriormente ristretto la possibilità di compensare le spese di lite. Oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il potere di cui al co. 2 dell’art. 92 potrà, infatti, essere esercitato solo «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». L’aggettivo “assoluta” e la precisazione che il mutamento giurisprudenziale deve concernere i punti decisivi sono stati inseriti in sede di conversione del d.l. n. 132/2014.

Nei confronti del litigante ostinato non è credibile un effetto deterrente della versione finale di questa norma maggiore rispetto alla versione del 2009.

Più convincente sembra l’idea che si sia voluto stroncare il costume, diffuso nelle commissioni tributarie, di compensare le spese di lite in considerazione della complessità della legislazione fiscale e della opinabilità delle questioni.

È facile prevedere che maggiore oggetto di approfondimento sarà d’ora in poi il tema della «soccombenza reciproca», restando dubbio9 se si possa configurare tale ipotesi allorché vi sia stato accoglimento parziale, sotto il profilo meramente quantitativo, riguardante una domanda articolata in unico capo.

3.2 Passaggio al procedimento sommario di cognizione

I primi commentatori hanno salutato con scetticismo10 l’art. 14 d.l. n. 132, che introduce nel codice di rito un art. 183 bis, di cui non si avvertiva bisogno alcuno.

La norma vuol consentire, per i processi instaurati dopo trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l., il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, procedimento coniato nel 2009, che vive di alterne fortune sul territorio nazionale.

Poiché il rito sommario, limitato, lo ripete l’art. 14, ai processi monocraticamente decisi, è caratterizzato dalla essenzialità delle forme, è da ritenere che la trasformazione in senso sommario sia possibile solo nei processi più semplici. Non a caso il giudice può darvi corso «valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria».L’ordinanza di mutamento di rito va disposta all’udienza di trattazione, che coincide con la prima udienza; essa dovrebbe servire sostanzialmente a evitare il triplo scambio di scritti difensivi possibile ai sensi dell’art. 183, co. 6, c.p.c. Tuttavia, la singolare possibilità accordata alle parti di interloquire con memoria scritta sull’opportunità di convertire il rito e, successivamente, il potere-dovere11 del giudice di accordare loro un termine per deposito di memorie e documenti, con repliche a prova contraria, finisce con il riprodurre il meccanismo ordinario, salvo una modesta accelerazione della tempistica12.

Non manca nel codice la possibilità di una decisione rapida,mediante la rimessione a precisazione delle conclusioni quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova (art. 187, co. 1) e mediante la decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies, senza dimenticare le pur disusate ordinanze di cui agli artt. 186 bis, ter e quater.

La flessibilità era quindi già patrimonio del rito ordinario. Questa ulteriore possibilità di sommarizzazione non dovrebbe incontrare troppa fortuna, per l’elementare motivo che il problema maggiore nella gestione dei tempi del processo è costituito sempre dalla necessità di studiare approfonditamente le questioni da decidere, a prescindere dalla sommarietà dell’istruzione e della trattazione.

Inoltre, la varietà dei riti costituisce fonte di incertezze processuali (basti pensare alla diversità del regime di prove nuove in appello) e di complicazione nelle gestione delle udienze.

3.3 Riduzione delle ferie dei magistrati

Di portata storica è la modifica della norma (art. 1 l. 7.10.1969, n. 742), che dispone la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative.

Da 46 giorni si passa (dopo il superamento della cervellotica data di decorrenza del 6 agosto, prevista dal decreto e corretta in sede di conversione) a 31, poiché a partire dal 2015 la sospensione opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Contestualmente è stato introdotto l’art. 8 bis nella l. 2.4.1979, n. 97, che fissa il periodo annuale di ferie dei magistrati di ogni giurisdizione e degli avvocati dello Stato in trenta giorni.

Non è stato però espressamente abrogato l’art. 90 ord. giud. (r.d. 30.1.1941, n. 12), che era stato modificato dall’art. 8 l. n. 97/1979. Esso continua a prevedere che è di 45 giorni il periodo di ferie dei magistrati che esercitano funzioni giudiziarie.

È stato quindi ipotizzato che la limitazione a trenta giorni secondo la lettera della legge valga solo per i magistrati che sono addetti a funzioni amministrative (presso ministeri o altri organismi istituzionali), comunque destinati fuori ruolo. Poiché l’intento del legislatore, proclamato con tutti i possibili mezzi di comunicazione di massa, era quello di ridurre le ferie giudiziarie, si apre la possibilità di ritenere tacitamente abrogato il disposto dell’art. 90, ovvero di provvedere con una norma di interpretazione autentica.

Quanto alla riduzione del termine di sospensione feriale dei termini processuali, che ha lo scopo di consentire ai cittadini di non doversi preoccupare durante il periodo di assenza da casa per vacanze estive, la novità non è di particolare momento. Imporrà qualche adattamento nelle abitudini degli avvocati italiani e nella formulazione del calendario giudiziario di ogni distretto, ma non incide negativamente sui diritti delle persone; consente utilmente di distribuire le udienze fino ad oltre la metà di luglio e di riprenderle già prima del 15 settembre.

Ponendo mano alla materia, sarebbe stato più congruo disporre la sospensione per 15 giorni nel periodo natalizio, durante il quale le notifiche di atti giudiziari creano disguidi e pregiudizi nel diritto di difesa delle parti. Avrebbe potuto esser presa in considerazione l’ovvia difficoltà di munirsi di difensore per reagire ad iniziative “callidamente” intraprese nell’auspicio che il destinatario della notifica non se ne avveda o si attivi tardivamente.

Ciò avrebbe consentito anche di tener ferma la durata delle ferie di magistrati e avvocati dello Stato e di evitare un doloroso contenzioso laburistico e costituzionale con le magistrature, rimaste ferite dalla pubblica presentazione dell’iniziativa (adottata con decreto legge) come un rimedio alle lentezze della giustizia, quasi che dalla durata delle ferie estive possa dipendere uno sveltimento di affari inceppati da altri meccanismi.

È invece noto a chi abbia pratica di attività giurisdizionale che buona parte dei giorni di ferie sono destinati dai magistrati di ogni ufficio alla redazione dei provvedimenti più impegnativi (sentenze complesse, a volte con centinaia di imputati o decine di capi di domanda o che implicano studio di atti giudiziari voluminosi e ricerche di dottrina) o di quel maggior carico di provvedimenti (rispetto a quanto svolto durante il periodo ordinario in cui si celebrano le udienze) che viene assunto facendo affidamento sui 45 giorni estivi.

La prevedibile reazione difensiva delle associazioni di magistrati13, che hanno fatto presente come quasi tutte le categorie del comparto sicurezza-difesa godano di analogo, non toccato, periodo feriale e che per i magistrati, pubblici ministeri e giudicanti, esiste l’obbligo di prestare servizio anche di sabato o in giorni festivi, senza alcun beneficio compensativo, potrà essere in parte assorbita da provvedimenti degli organi di autogoverno delle magistrature.

Ad essi il legislatore, consapevole del fatto che non si potrà pretendere che a fine luglio si celebrino udienze, “passando in decisione” sentenze da depositare entro 30/60 giorni o che ai primi di settembre si fissi la trattazione di cause che dovrebbero essere studiate e preparate in agosto, ha affidato il compito di «adottare misure organizzative» conseguenti alle modifiche introdotte.

Paradossalmente, ormai disincentivato lo spontaneo sacrificio personale e formalizzate le misure, necessariamente rigide, di calendarizzazione di udienze che facciano salvo il diritto costituzionalmente garantito al godimento del nuovo periodo feriale, potrebbe verificarsi una riduzione e non un incremento della produttività complessiva.

3.4 Modifiche all’ordinamento giudiziario

Con l’art. 21 d.l. n. 132/2014 il legislatore intende regolamentare le procedure di trasferimento dei magistrati. Viene previsto che i bandi per il tramutamento di funzioni vengano diramati due volte all’anno e che debbano essere esauriti entro 4 mesi.

Si tratta di prescrizioni di massima, poiché la prima è una disposizione orientativa, in quanto espressamente si dice che «di regola» deve farsi luogo a due procedure. La seconda non è sanzionata, di talché il protrarsi della procedura, causato da incombenze più urgenti del CSM (si pensi ai centinaia di posti direttivi che dovranno essere “coperti” entro la fine del 2015 per far fronte al pensionamento anticipato dei magistrati ultrasettantenni, disposto dall’art. 1 d.l. n. 90/2014 e dalla l. di conversione n. 114/2014) o da complicazioni amministrative, non cagionerà nullità dei provvedimenti.

È previsto, inoltre, che l’esecutività dei provvedimenti di trasferimento, rimessa a un decreto ministeriale, venga concentrata e disposta in unica soluzione per ciascuna procedura, «indetta con unica delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».

In questo modo si intende porre rimedio, con forza di legge, alle debolezze dell’amministrazione, che davano luogo a disfunzioni a causa del trasferimento di magistrati da una sede all’altra, prima del sopraggiungere dei giudici destinati a prendere il loro posto. Accade, infatti, che per il protrarsi di una procedura,

due o più magistrati possano lasciare sguarnita una sede e che i posti di questa sede, già liberi in precedenza e pubblicati con il medesimo bando, vengano coperti a considerevole distanza di tempo.

In tal modo si aggrava, quindi, la carenza di organico che affligge la prima sede, creando sperequazioni tra uffici disagiati e meno ambiti e uffici più richiesti.

Attraverso una sincronizzazione dei provvedimenti di tramutamento del CSM e dei provvedimenti di immissione in possesso pubblicati sul bollettino del Ministero si potrebbe ovviare a questi inconvenienti.

Evidentemente l’esperienza ha insegnato che non ci si riesce: anche al fine di evitare contestazioni delle scelte amministrative, si è quindi deciso di irrigidire legislativamente le procedure, consentendo che i trasferimenti vengano eseguiti nello stesso ristretto arco temporale.

Il co. 3 della disposizione consente, tuttavia, un adattamento della tempistica, affidato al CSM. In particolare è possibile sospendere l’efficacia di un provvedimento di tramutamento qualora l’ufficio al quale appartiene il magistrato da trasferire vada incontro a una scopertura di organico superiore al 35%, limite di sopportabilità ora codificato. La sospensione può perdurare fino a 6 mesi e non può essere applicata qualora l’ufficio di destinazione sia affetto da scopertura uguale o superiore a quella dell’ufficio di provenienza.

Questo nuovo art. 10 bis dell’ordinamento giudiziario, introdotto dall’art. 21 del d.l. in commento, è sintomatico dell’incapacità del sistema di risolvere il problema del difficile coordinamento tra competenze del CSM e competenze del Ministro.

La suddivisione dei compiti voluta dalla Costituzione, che affida al CSM(art. 105) le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati e al Ministro della giustizia (art. 110) l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, soffre della limitatezza di risorse destinate a questa amministrazione, sebbene essa, tramite la crescente imposizione fiscale sulle controversie civili e amministrative, non sia più di peso soverchio per l’erario. In particolare, quanto agli organici, si sconta ancora l’incapacità finanziaria di bandire concorsi in rapida successione (come si fece nel 1967 e nel 1980-81), per porre rimedio al rallentamento delle assunzioni voluto dal Governo nel corso della legislatura 2001-2006.

Alle carenze di organico esistenti (oltre il 10% sui diecimila magistrati in pianta) si aggiungerà, il 31.12.2015, il pensionamento forzoso di quanti, ultrasettantenni, hanno ottenuto o stanno per ottenere il trattenimento in servizio, che era previsto fino al compimento dei 75 anni di età.

L’art. 1 d.l. n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014) ha infatti revocato ogni trattenimento in servizio, consentendo ai magistrati ultrasettantenni di restare in servizio fino al compimento dell’età massima sopraindicata, ma non oltre il 31.12.2015. Viene così coattivamente attuato anche in magistratura il “ricambio generazionale”, che sarà particolarmente vistoso per gli incarichi direttivi.

Questi ultimi, soprattutto gli apicali, spesso ricoperti da magistrati ultrasettantenni, necessiteranno di bandi per la nomina dei nuovi titolari, da individuare entro la data unica prevista dal legislatore. A questi bandi potranno partecipare (art. 2, co. 3) soltanto coloro che assicurino, prima del collocamento a riposo, almeno tre anni di servizio dalla data della vacanza del posto da coprire. In tal modo, a partire dal gennaio 2016 non dovrebbero esservi capi degli uffici giudiziari con età superiore a 67 anni.

Questo “ricambio generazionale” comporterà il pensionamento forzoso di circa 400 magistrati e quello spontaneo anticipato di un numero non precisabile di essi, indotti ad abbandonare la toga dal venir meno di aspettative di incarichi direttivi o altra sistemazione gradita per gli ultimi anni di servizio.

Considerato che il tempo per il reclutamento di nuove forze sarà di cinque anni (uno per il bando, due per l’espletamento del concorso al quale partecipano migliaia di giovani laureati e due per il tirocinio dei vincitori), è prevedibile un ulteriore dilatarsi dei tempi processuali civili e penali.

La graduazione di questa misura di pensionamento forzoso; la fissazione dell’età massima a 72 anni (più consona all’allungarsi della vita media e alla circostanza che già molti decenni addietro l’età massima era stabilita in 70 anni) e un duttile uso del part time pensione/servizio per i componenti di uffici collegiali fino ai 75 anni di età, quali giudici aggregati in soprannumero, avrebbe meglio corrisposto alle esigenze del servizio giustizia.

3.5 L’avvio dell’Ufficio per il processo

Con l’art. 50, co. 1, d.l. n. 90/2014, già richiamato, è stato inserito un art. 16 octies nel d.l. 18.10.2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012, n. 221).

La norma prevede che: «Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell’art. 37, co. 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell’ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli artt. 62 e ss. del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, e dell’ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli artt. 42 ter e ss. del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al co. 1, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Giunge così a consacrazione normativa un’idea, nata almeno nel 2003, dal convegno ANM di Roma su “Processo e organizzazione”14, fiorita in un seminario bolognese del 2004 indetto da un gruppo di lavoro patrocinato da Magistratura democratica e dal Movimento per la giustizia15 e progredita nel corso del tempo con il contributo di studiosi dell’organizzazione, processualcivilisti, avvocati, magistrati, dirigenti di cancellerie16.

Superata una concezione «magistratocentrica», che pone cioè attenzione solo al giudice istruttore e alle sue particolari esigenze, si era pensato17 a un modello condiviso di organizzazione dell’ufficio giudiziario, in cui ruoli e competenze diverse (giudici onorari, assistenti del giudice, personale di cancelleria) si integrino in un servizio che sia mirato sul servizio da rendere, sulla sua funzionalità anche in caso di mutamento della persona fisica del giudice istruttore, sulla

corresponsabilizzazione dei soggetti e la loro integrazione nell’ambito di un progetto tabellare18.

Il legislatore, dopo un primo disegno di legge in cui l’istituto era stato pensato quale supporto dell’attività espletata dal giudice, ha previsto, come ha ritenuto il CSM, «un’ampia formulazione delle funzioni dell’Ufficio per il processo, atteso che essa consente di adottare modelli organizzativi flessibili ed adattabili alle necessità dei singoli uffici, non pregiudicando affatto la possibilità di strutturare lo stesso ufficio anche a livello particellare ovvero come organo di “staff” del singolo (o di singoli) magistrati».

La prima circolare consiliare, varata con delibera del 10.7.2014, ha sottolineato, tra l’altro, «la centralità del tema del “ripopolamento” delle cancellerie e la necessità che gli uffici siano dotati di maggiori risorse umane e materiali», premessa irrinunciabile per un recupero di efficienza della giustizia civile.

1 Per la sottolineatura del problema dell’intervento sul diritto processuale civile con decretazione d’urgenza v. già Carratta, A.-D’Ascola, P., Riforme del processo civile nel d.l. n. 69/2013, in Libro dell’Anno del Diritto Treccani 2014, Roma, 2014, 490; v. anche il parere del CSM sul d.l. n. 132/2014 (relatore Morosini) del 9.10.2014.

2 V. anche Verde, G., Senza risorse eque e un’impostazione realistica la riforma della giustizia rischia l’ennesimo flop, in Guida dir., 2014, fasc. 39, 8; Consolo, C., Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiurisdizionalizzazione”, in Corr. giur., 2014, 1173.

3 In proposito, Vigoriti, V., Il “trasferimento” in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza?, in www.judicium.it, 1.

4 V., con valutazione critica della soluzione, CNF, dossier n. 11/2014, in www.consiglionazionaleforense.it.

5 In proposito v. Vigoriti, V., op. cit., 6.

6 V. anche, in proposito, i rilievi critici del parere del CSM, cit.

7 Ciò che, ora, varrà anche per il verbale di raggiunta conciliazione, di cui all’art. 12 d.lgs. 28/2010.

8 V. anche Danovi, F., Il D.L. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in Fam. dir., 2014, 949.

9 V., con diversità di accenti, da un lato, Cass., 26.5.2006, n. 12629, e, dall’altro, Cass., 21.10.2009, n. 22381 e Cass., 23.9.2013, n. 21684.

10 Consolo, C., op. cit., 1177, lo annovera tra i provvedimenti «molesti».

11 In tal senso Tedoldi, A., in Quotidiano giuridico, 29.9.2014, § 3.

12 «Un paio di mesi mal contati», secondo il testo citato alla nota che precede.

13 In www.associazionemagistrati.it.

14 Cfr.Gilardi,G., a cura di, Processo e organizzazione,Milano, 2004.

15 Cfr Braccialini, R., L’ufficio per il processo e i suoi pilastri, in Quest. giust., 2004, 1271; Id., Spunti critici su processo civile telematico e dintorni, ivi, 2005, 175; Breggia, L., Organizzare per decidere, ivi, 2006, 339.

16 Cfr. Rossi, S.-Verzelloni, L., a cura di, Verso l’ufficio per il processo, in Quaderni di giustizia e organizzazione, 2006, fasc. 2, 111; AA.VV., L’ufficio per il processo tra mito e realtà, a cura del Comiug, ivi, 2007, fasc. 3, 122. Si veda soprattutto: Berti Arnoaldi Veli, G., a cura di, Gli Osservatori sulla giustizia civile e i protocolli di udienza, Bologna, 2011; Sciacca, M.-Verzelloni, L.-Miccoli, G., a cura di, Giustizia in bilico. I percorsi di innovazione giudiziaria. Attori, risorse, governance, Roma, 2013 e i molti contributi ivi pubblicati.

17 Braccialini. R., L’ufficio, cit., 1276. Per l’esperienza fiorentina www.tribunale.firenze.fsegiustizia.it, con un originale video informativo.

18 Su cui v. Proto Pisani, A., Ancora su giudice naturale e sistema tabellare, in Foro it., 2014, V, 24; Scarselli, G., Il sistema tabellare visto da un laico, in Quest. giust., 2013, fasc. 5, 215; Verde, G., Il giudice fra specializzazione e «diritto tabellare», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 133;Giangiacomo, B., La nuova circolare sulle tabelle giudiziarie - Novità ed aspetti problematici, ivi, 2012, 701.

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