RIPRENSIONE GIUDIZIALE

Enciclopedia Italiana (1936)

RIPRENSIONE GIUDIZIALE

Virgilio ANDRIOLI

. Contemplata negli articoli 26, 27 e 29 del codice penale del 1889, non è stata riprodotta nel codice penale del 1930. Essa consisteva in un ammonimento, adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto, che il giudice rivolgeva in pubblica udienza al colpevole intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso. Era di due specie: obbligatoria, se per circostanze diminuenti si doveva ridurre una pena dell'arresto o dell'ammenda, il cui massimo non superasse rispettivamente i cinque giorni e le cinquanta lire (art. 29); facoltativa, se, sussistendo circostanze attenuanti, la pena stabilita dalla legge non superava la misura indicata nell'art. 26 cod. pen., e se il colpevole non aveva riportato mai condanna per delitto o per contravvenzione a una pena superiore a un mese d'arresto. Presupposti della riprensione facoltativa erano la presenza del colpevole all'udienza fissata per la riprensione, il suo contegno rispettoso e l'assunzione da parte sua dell'obbligo di pagare una certa somma a titolo di ammenda, se entro un determinato termine (art. 27 cod. pen.) avesse commesso un altro reato.