Safety first principle

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

safety first principle


Criterio di scelta del portafoglio (➔ portafoglio) ispirato all’obiettivo primario della sicurezza, proposto da A.D. Roy (➔) in un pionieristico scritto sull’argomento: Safety first and the holding of assets («Econometrica», 1952, 20, 3). Il s. f. p. suggerisce la scelta del portafoglio che massimizza il rapporto (md)/s in cui m e s sono il valore atteso e lo scarto quadratico del tasso di rendimento periodale del portafoglio e d (disastro) una costante che il decisore fissa come livello minimo accettabile di tale rendimento. Se i rendimenti dei portafogli hanno distribuzione normale (➔ gaussiana, distribuzione) il criterio equivale alla minimizzazione della probabilità di ottenere un rendimento inferiore a d, cioè alla minimizzazione della probabilità del disastro. L’orientamento alla sicurezza era sempre stato un punto cardine nella dottrina sulle strategie di gestione delle imprese di assicurazioni, ove il disastro era assimilato al fallimento dell’impresa a causa di una perdita di esercizio non inferiore al suo patrimonio libero. Chiarimenti decisivi sull’argomento, e in particolare sul collegamento fra contenimento della probabilità di fallimento e analisi media-varianza (➔ media) si ritrovano in un fondamentale articolo di B. de Finetti (Il problema dei pieni, «Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari», 1940, 18, 1). In questa impostazione la garanzia della solvibilità dell’impresa (di assicurazione o banca) risiede in una sufficiente dotazione di mezzi propri. Un approccio simile ispira, per es., la regolamentazione sui requisiti di capitale proprio che banche e altri istituti autorizzati a raccogliere e impiegare pubblico risparmio debbono possedere a garanzia della sicurezza dei depositanti (➔ anche Basilea, accordi di; solvibilità). Accanto a questa sono state sviluppate nel tempo reti di garanzia istituzionale (safety nets). Esse consistono nell’insieme delle istituzioni e dei principi di comportamento che forniscono ai depositanti una garanzia aggiuntiva implicita o esplicita a tutela della sicurezza dei depositi. Fanno parte di tale rete le autorità di garanzia e sorveglianza, come le banche centrali o l’ISVAP (➔), e i programmi pubblici o garantiti dal pubblico di tutela dei depositi.