SCALA MOBILE

Enciclopedia Italiana - V Appendice (1994)

SCALA MOBILE

Ester Capuzzo

Con il termine s.m. viene indicato il sistema di rivalutazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. La s.m. si modifica con il variare dell'indice del costo della vita, calcolato secondo criteri convenzionalmente stabiliti. Venne introdotta nel nostro ordinamento a seguito del "concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria del Nord", stipulato a Milano il 6 dicembre 1945 tra la Confederazione generale dell'industria italiana e la Confederazione generale del lavoro, unica organizzazione dei lavoratori allora esistente. Il meccanismo d'indicizzazione delle retribuzioni, in esso previsto, aveva lo scopo di proteggere il potere d'acquisto dei salari (v. App. II, ii, p. 771): questo meccanismo, applicato inizialmente nelle regioni dell'Italia settentrionale, venne successivamente esteso a tutto il territorio nazionale con il concordato di perequazione salariale del 23 maggio 1946 poi uniformato, e in parte modificato, con l'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, integrato da quello del 28 novembre 1947.

Il meccanismo che prevedeva l'adeguamento automatico della dinamica salariale a quella inflazionistica sulla base di aumenti che, a livello provinciale, erano uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza ma diversificati per età e sesso, subì sostanziali modifiche nella struttura e nelle modalità di funzionamento a seguito dell'accordo interconfederale del 21 marzo 1951: allora per evitare gli appiattimenti salariali che questo comportava venne stabilito un sistema di variazioni per punti, in base al quale, alle variazioni dell'indice dei prezzi, scattavano corrispondenti punti di aumento delle retribuzioni. Il punto di contingenza era uguale per tutto il paese e per tutti i comparti dell'economia nazionale ma con valori diversi a seconda della categoria, della qualifica, dell'età e del sesso.

Il sistema di s.m. previsto per l'industria dall'accordo del 21 marzo 1951 venne esteso nel tempo, naturalmente con gli opportuni adattamenti, anche ad altri settori come il commercio (con l'accordo del 17 maggio 1951, sebbene per questo settore gli accordi nazionali stipulati il 10 agosto e il 14 dicembre 1946 avessero già istituito l'indennità di contingenza) e l'agricoltura (con l'accordo del 10 settembre 1952). Nel settore creditizio, invece, per la riluttanza delle organizzazioni sindacali ad accettare i medesimi indici stabiliti per quello industriale venne introdotta una sensibile modificazione al meccanismo di s.m. consistente, "a differenza di quanto avveniva negli altri settori, nell'applicazione della percentuale di variazione del costo della vita sul complesso retributivo di ciascun dipendente". Successivamente con la l. 27 maggio 1959 n. 324 fu adottata per i dipendenti statali ed estesa poi ad altri settori del pubblico impiego l'indennità integrativa speciale, considerata anch'essa, per la particolarità del suo meccanismo, anomala, in quanto indicizzava solo una fascia stipendiale uguale per tutti e di entità piuttosto scarsa. Altre modifiche importanti intervennero a seguito dell'accordo del 15 gennaio 1957 che regolò per quasi un ventennio non soltanto il meccanismo della s.m. ma incise anche di fatto sull'intero sistema salariale italiano rimanendo in vigore sino al 1975, quando l'accordo confederale del 25 gennaio stabilì l'unificazione del valore del punto di contingenza.

L'unificazione del punto di contingenza fu effetto della politica sindacale mirante all'egualitarismo salariale, politica che, perseguita agli inizi degli anni Settanta e favorita anche dalla spinta inflazionistica che rendeva l'indennità l'elemento preponderante dell'intera retribuzione, ebbe come conseguenza l'appiattimento dei salari che sino ad allora era stato ostacolato fortemente da una s.m. a punti differenziati; il meccanismo, messo a punto con l'accordo del 1975, venne poi successivamente criticato per le implicazioni fortemente lesive dei valori della professionalità, in particolare, delle categorie medio-alte. La soluzione concordata tra sindacati e Confindustria nel marzo 1975 stabilì infatti che i punti previsti per tutte le categorie, qualifiche, età e sesso dei lavoratori sarebbero stati unificati e parificati a livello massimo dopo due anni dalla stipulazione dell'accordo, cioè il 1° febbraio 1977. L'unificazione del valore del punto al valore massimo venne estesa anche all'industria pubblica e progressivamente ad altri settori dell'economia privata (piccole aziende, agricoltura, commercio, trasporti, credito, ecc.), mentre per i dipendenti pubblici fu stabilito un avvicinamento al meccanismo previsto per i privati per il raggiungimento del valore unico ma con una scadenza più lunga (intesa del 16 aprile 1975). Qualche mese prima dell'unificazione il D.L. 11 ottobre 1976 n. 699 dispose che il pagamento parziale dell'indennità fosse effettuato mediante buoni poliennali del tesoro non negoziabili per cinque anni e successivamente rimborsabili.

A seguito di un accordo sindacale tradotto legislativamente nel D.L. 1° febbraio 1977 n. 12 (convertito nella l. 31 marzo 1977 n. 91) fu stabilita l'esclusione dell'indennità di contingenza, maturata dopo il 31 marzo 1977, dal calcolo dell'indennità di buonuscita e, al contempo, furono abolite le s.m. anomale, cioè quelle che prevedevano aumenti superiori a quelli fissati per il settore industriale. Questo decreto, sottoposto a iniziativa referendaria, venne poi parzialmente abrogato dalla legge sul trattamento di fine rapporto.

Dopo l'intesa tripartita del 28 giugno 1981 (Confindustria, Federazione sindacale unitaria e governo) mirante al contenimento dell'inflazione entro tassi programmati e, quindi, della dinamica salariale e del costo del lavoro, il cosiddetto "protocollo Scotti" (dal nome del ministro del Lavoro che aveva concluso la trattativa tra le parti sociali) del 22 gennaio 1983 adottò alcune misure di contenimento del meccanismo automatico di adeguamento dei salari stabilendo un nuovo valore del punto di contingenza. Il persistente aumento del costo del lavoro rispetto al tasso d'inflazione programmato, che il "protocollo Scotti" aveva fissato al massimo al 13%, spinse nel 1984 il governo a operare un nuovo contenimento della s. mobile. Nell'impossibilità di giungere a un accordo con le forze sindacali il governo intervenne con il D.L. 15 febbraio 1984 n. 10, sul quale si concentrò in Parlamento l'ostruzionismo del PCI che ne impedì la conversione. Successivamente il D.L. 17 aprile 1984 n. 70 (convertito nella l. 219 del 12 giugno) dispose la predeterminazione dei punti di contingenza da corrispondere limitandola ai primi due trimestri (2 punti per ciascuno di essi anche se di fatto ne scattarono 4 per ogni trimestre). Il tentativo di recuperare i punti non erogati fu alla base di un apposito referendum promosso dal PCI e svoltosi nel giugno 1985 con esito negativo. Il risultato referendario fu seguito da una serie di trattative tra le parti sociali che si conclusero con l'accordo intercompartimentale − siglato il 18 dicembre 1985 dal ministro della Funzione pubblica e dai rappresentanti confederali − che, attuando una riforma della s.m., prevedeva, tra l'altro, per i dipendenti pubblici, un nuovo sistema d'indicizzazione a cadenza semestrale a partire dal 1° maggio 1986. Tale accordo, accettato dalla Confindustria, venne esteso anche al settore privato (salvo che ai dirigenti d'azienda che conservavano il loro diverso trattamento e ai lavoratori domestici) con l. 26 febbraio 1986 n. 38 (richiamantesi all'art. 16 del d.P.R. 1° febbraio 1986 n. 13) che ne previde la vigenza sino al 31 marzo 1989.

Erano state così introdotte novità significative non soltanto perché per la prima volta il settore privato aveva recepito una normativa in materia di lavoro, come appunto la s.m., concordata per quello pubblico mentre in precedenza era accaduto sempre il contrario, ma anche perché, sempre per la prima volta, un meccanismo di s.m. era stato imposto, autoritativamente, con una legge nata per contratto di natura privata, nel 1945-46, e modificata con accordi di uguale natura nel 1951 e nel 1957 (nel 1960 la validità dell'accordo del 1957 venne estesa legislativamente erga omnes in virtù della l. 14 luglio 1959 n. 741 rientrando nell'ambito privatistico con l'accordo del 1975 e con il "protocollo Scotti" del 1983). Un'ulteriore ragione, soprattutto, era che da un sistema basato su un meccanismo a punto unico valido per tutti si era passati a uno fondato su un meccanismo fortemente diversificato, dal momento che le variazioni della contingenza erano differenziate per settori e non soltanto per livelli salariali. Successivamente la l. 13 luglio 1990 n. 191 ha prorogato fino al 31 dicembre 1991 le disposizioni stabilite nella l. 38/1986.

Sebbene nel corso di circa un cinquantennio la s.m., pur modificata nei suoi meccanismi strutturali, abbia assolto a rilevanti funzioni come strumento di pace sociale mirante a limitare la conflittualità nel mondo del lavoro e di adeguamento automatico dei salari alla dinamica dei prezzi per salvaguardarne il potere d'acquisto, a partire dagli anni Novanta, di fronte alla necessità di una ristrutturazione delle retribuzioni e, quindi, dei meccanismi d'indicizzazione, si è cominciato a guardare a essa in maniera diversa in vista anche di una sua totale abolizione. L'accordo sul costo del lavoro (3 luglio 1993) ha affidato alla contrattazione nazionale per le singole categorie la determinazione della rivalutazione automatica delle retribuzioni prevedendo l'indennità di vacanza contrattuale, cioè la cosiddetta s.m. ''carsica''.

La l. 29 gennaio 1994 n. 87, nel solco del graduale avvicinamento tra settore pubblico e settore privato avviato dal ministro della Funzione pubblica, ha dettato norme concernenti il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

Bibl.: R. Lungarella, La scala mobile 1945-1981, Venezia 1981; M.A. Augello, E. Addis, Studi sull'inflazione, Roma 1983; A. Di Gioia, La scala mobile, ivi 1984; S. Patriarca, La nuova scala mobile: la retribuzione dopo la riforma della contingenza e dell'IRPEF, ivi 1986; G. Pera, La disdetta dell'accordo interconfederale sulla scala mobile, in Studi in memoria di Domenico Napolitano, coordinati e diretti da V. Panuccio, Milano 1986, pp. 421 ss.; M. Roccella, I salari, Bologna 1986; I.F. Mariani, Il modello 1986 di scala mobile dei salari nei primi commenti degli esperti, in Rassegna di statistica del lavoro, 3-4 (1986), pp. 25 ss.; L. Zoppoli, Indennità di contingenza, in C.N.E.L., La revisione della normativa sul rapporto di lavoro, a cura di F. Liso e M. Rusciano, i, Roma 1987, pp. 263 ss.; M. Dell'Olio, voce Scala mobile, in Enciclopedia del diritto, xli, Milano 1989, pp. 578 ss.; I.F. Mariani, Profili storici della disciplina della scala mobile, in AA.VV., Scala mobile: storia e prospettive, Roma 1991, pp. 58-87; R. Flammia, Aspetti costituzionali delle indicizzazioni retributive, ibid., pp. 99-108; P. Alleva, La questione della scala mobile, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1992, pp. 1 ss.

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