schiavitù Condizione propria di chi è giuridicamente considerato come proprietà privata e quindi privo di ogni diritto umano e completamente soggetto alla volontà e all’arbitrio del legittimo proprietario.
Da un punto di vista antropologico, la s. è istituzione presente in numerose società umane, per la quale è spesso difficile trovare definizioni universalmente valide. Attualmente, si tende a considerare la s. come un sistema sociale complesso, piuttosto che cercare definizioni minime dell’istituzione o di cosa sia uno schiavo. Se, per es., per s. si intendesse solo lo sfruttamento coercizzato e non retribuito del lavoro umano, gran parte dei fenomeni di s. in società non occidentali non potrebbero essere definiti tali. Allo stesso modo, se si adottasse un criterio giuridico, che consideri lo schiavo un oggetto, un bene alienabile da parte del suo proprietario, non potrebbero essere mai compresi fenomeni come, per es., la s. degli Ashanti del
Nell’approccio antropologico alla s. possono distinguersi due punti di vista: uno sociologico-giuridico, l’altro economico-sociologico. Quello sociologico-giuridico, seguito soprattutto da studiosi anglosassoni, pone l’accento sull’importanza dell’analisi della rete concettuale che, in ogni società, definisce i ‘diritti sulle persone’. Da un simile punto di vista, la s. è istituzione che non si fonda tanto sull’accaparramento e il controllo della produzione umana, quanto piuttosto sui modi di concettualizzare l’appartenenza a gruppi di parentela e discendenza, e sulla necessità di incorporare al loro interno, in posizioni non necessariamente subordinate, membri ‘estranei’ (S. Miers e I. Kopytoff, Slavery in Africa, 1977). Nelle società
Previsto e disciplinato dall’art. 600 c.p., recentemente modificato dalla l. 228/2003, il delitto di «riduzione o mantenimento in s. o in servitù», può consistere nell’esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, nella riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attraverso l’imposizione di prestazioni lavorative o sessuali, nell’accattonaggio, in prestazioni che comportino lo sfruttamento, ovvero nel mantenimento di una persona nello stato di soggezione prima delineato. L’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ridurre la vittima a un oggetto di diritti patrimoniali e quindi atta a essere prestata, ceduta o venduta dietro corrispettivo.
L’art. 601 c.p. disciplina invece la «tratta di persone», fenomeno che, come indicato dalla Convenzione di
In
Lo svolgimento storico dell’istituto della s. presso i Romani, pur simile sotto alcuni aspetti a quanto si riscontra tra i Greci, mostra alcune peculiarità. Rari i casi in cui un civis Romanus potesse cadere in s., e comunque limitati all’età più antica: gli schiavi dei Romani provenivano dal bottino di guerra o da acquisto sui mercati (celebre quello di
A determinare la decadenza della s. contribuirono le idee morali dello stoicismo e del cristianesimo, diffondendo il concetto che anche lo schiavo è un uomo. Nel campo politico e pratico, stoicismo e cristianesimo accettarono tuttavia pienamente la s. come istituto sociale e come elemento indispensabile dell’economia del lavoro. Anche nel Medioevo la coscienza religiosa proibiva che si riducessero in s. i prigionieri di guerra, ma soltanto nel caso che prima della cattura essi fossero già di fede cattolica. Il mondo germanico considerava la s. senza quelle mitigazioni introdotte dagli ultimi imperatori romani. Nell’Europa occidentale (6°-11° sec.) la s. continuò ad avere una funzione economica di una certa importanza nelle grandi proprietà fondiarie: presso la casa del signore non mancavano gli schiavi addetti ai servizi domestici, ai lavori artigianali e a certi lavori agricoli e specializzati. Accanto a questi, nei primi secoli del Medioevo, troviamo i servi rustici veri e propri; è indubbio che, dopo la caduta dell’impero, esistessero nelle grandi proprietà gruppi di schiavi dipendenti dal signore o dal suo fattore, riuniti per lo più in abitazioni comuni e da lui forniti di vesti e di vitto. Questi schiavi discendevano in parte dai servi romani privi del beneficio della manomissione, in parte da persone ridotte in s. nel periodo delle invasioni; ma la maggior parte proveniva da acquisti sul mercato. In seguito, ebbero la possibilità di formare un nucleo familiare e di gestire autonomamente dei poderi, pagando un canone e fornendo prestazioni di lavoro ai loro padroni, finendo così per confondersi con i contadini dipendenti di condizione libera (➔ servitù). Il commercio degli schiavi fu esercitato dapprima dai mercanti orientali; nel 9° sec. dai Veneziani.
Nell’età dei Comuni, per l’aumento della popolazione, il moltiplicarsi delle famiglie coloniche e per l’attrazione esercitata dalle città, vennero meno le funzioni della s. nell’economia agraria e nella produzione industriale. La s. sopravvisse in prevalenza per i servizi domestici e quelli di guardia del corpo a sovrani o a grandi signori; per questi due scopi il commercio degli schiavi raggiunse nel 13° sec. una nuova e considerevole fioritura. Inoltre, in conseguenza delle nuove invasioni mongoliche, si moltiplicò il numero dei prigionieri di guerra o dei fuggiaschi caduti in mano dei Turchi, che li portavano sui mercati del
La scoperta dell’America aprì una nuova era nella storia della s., che divenne lo strumento più efficace per lo sfruttamento agricolo delle colonie. Non mancarono i tentativi di valersi per questo scopo del lavoro forzato degli indigeni e degli stessi Europei. La mano d’opera europea era reclutata con vari mezzi (la servitù temporanea o la deportazione dei condannati). Lo sfruttamento degli Amerindi venne ostacolato da una parte dagli stessi Amerindi, che mal si adattavano al lavoro eccessivamente gravoso nelle piantagioni e nelle miniere, dall’altra dai missionari, che chiedevano trattamenti più umani per le popolazioni native. Con le leggi di
Nel periodo dell’Illuminismo la condizione degli schiavi cominciò ad attirare l’attenzione e le critiche dei ceti più colti; d’altra parte al commercio negriero era legato l’interesse anche dello Stato, che vedeva in esso un mezzo efficace per aumentare la propria potenza navale, impiegando un numero considerevole di navi e di marinai. La propaganda abolizionistica in