Sequestro. Diritto processuale civile

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Impossessamento, da parte delle competenti autorità, di un bene mobile o immobile, quale misura cautelare diretta ad assicurare una certa situazione di fatto o di diritto.

Sequestro giudiziario. - Il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) ha a oggetto beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni; suoi presupposti sono l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso dei beni e l’opportunità di provvedere alla loro custodia o gestione temporanea. Nel provvedimento di autorizzazione del sequestro giudiziario il giudice nomina il custode che, con l’attuazione della misura cautelare nelle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio, provvede alla conservazione del bene fino a che non viene emessa la decisione di merito. Il sequestro giudiziario è il rimedio a una futura esecuzione diretta infruttuosa e può avere a oggetto anche elementi di prova se ne è controversa l’esibizione o la comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia.

Sequestro conservativo. - Il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) è concesso su beni mobili o immobili quando esiste il periculum in mora che il creditore perda la garanzia del proprio credito. Effetto del sequestro conservativo è il pignoramento: gli atti di disposizione sui beni sequestrati compiuti dopo l’attuazione del sequestro sono inopponibili al creditore sequestrante (art. 2906 c.c.). La misura si attua, a seconda che abbia a oggetto un bene mobile o immobile, nelle forme, rispettivamente, dell’espropriazione forzata mobiliare o immobiliare (art. 678 e 679 c.p.c.). Se dopo la concessione e l’attuazione della misura cautelare il creditore ottiene un provvedimento di merito favorevole, il sequestro conservativo si converte in pignoramento (art. 686 c.p.c.). I sequestri devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla loro pronuncia a pena d’inefficacia (art. 675 c.p.c.).

Sequestro liberatorio. - Un particolare tipo di sequestro è quello liberatorio (art. 687 c.p.c.); esso ha a oggetto beni o somme che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore, qualora siano controverse le modalità dell’adempimento; la sua funzione è quella di non far incorrere il debitore nella mora debendi.

Voci correlate

Periculum in mora

Pignoramento

Provvedimenti cautelari

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Periculum in mora

Pignoramento

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