Sequestro giudiziario

Diritto on line (2012)

Domenico Dalfino

Abstract

Il sequestro giudiziario, disciplinato dall’art. 670 c.p.c., può avere ad oggetto beni (n. 1) oppure prove (n. 2). Le due figure sono profondamente diverse in relazione al diritto che esse mirano a tutelare in via cautelare, poiché per l’una (il sequestro giudiziario di beni) il rapporto di strumentalità riguarda l’azione di merito in cui si controverta della proprietà o del possesso dei beni; per l’altra (sequestro probatorio), tale rapporto attiene al diritto processuale alla esibizione o alla comunicazione del mezzo istruttorio, che, a sua volta, può riguardare qualsiasi tipo di giudizio di cognizione. Ad entrambe le figure, in ogni caso, è comune il presupposto della opportunità di provvedere alla custodia (dei beni o delle prove), nonché la funzione di carattere conservativo. I principali problemi interpretativi riguardano non tanto l’individuazione dell’oggetto quanto quella delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare.

1. Ricognizione delle ipotesi di sequestro giudiziario

La prima forma di sequestro disciplinata dal codice di procedura civile è il sequestro giudiziario, che, ai sensi dell’art. 670 c.p.c., può avere ad oggetto beni (n. 1) oppure prove (n. 2).

2. Sequestro giudiziario di beni

2.1 Presupposti e funzione

I presupposti di questa prima ipotesi di sequestro giudiziario sono costituiti – ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c., che ha fuso in un’unica norma le due distinte previsioni della disciplina del 1865 (art. 1875, n. 1, c.c. e 921 c.p.c., su cui v. Ferri, C., Sequestro, in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998, 464): a) dalla sussistenza di una “controversia”; b) dall’attinenza di essa alla “proprietà” o al “possesso”; c) dall’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni.

La sua funzione è quella di assicurare l’utilità pratica della sentenza di merito di condanna alla consegna o al rilascio di quegli stessi beni sottoposti al vincolo cautelare (cfr. Santulli, R., Sequestro: I - Sequestro giudiziario e conservativo - Dir. proc. civ., in Enc. giur. Treccani, Roma, 1998, 2; Ferri, C., Sequestro, cit., 461). Infatti, ove tali beni fossero sottratti o alterati o deteriorati, la parte vittoriosa non potrebbe più ottenere effettiva soddisfazione del proprio diritto alla consegna o al rilascio e l’esecuzione sarebbe infruttuosa; pertanto, la misura cautelare è volta senz’altro alla conservazione dell’oggetto del diritto fatto valere. Peraltro, poiché i beni dei quali si domanda il sequestro possono necessitare di una temporanea gestione, l’eventuale seconda funzione del provvedimento, accanto a quella conservativa dell’integrità materiale, è quella di conservare la produttività dei beni stessi (Zumpano, M., Sequestro conservativo e giudiziario, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 112; Corsini, F., Sequestro giudiziario e circolazione dell’azienda, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 1173 ss.). Sul periculum in mora, v. anche infra § 2.3.

2.2 La controversia sulla proprietà o sul possesso

Per emettere un sequestro giudiziario è necessario verificare la sussistenza di una controversia (nel senso di “contrasto” o “conflitto” attuale tra le parti) che attenga alla proprietà o al possesso.

Tuttavia, la disposizione dell’art. 670, n. 1, c.p.c. non viene intesa alla lettera. In particolare, si configura una controversia sulla proprietà, non soltanto nel caso di esperimento, attuale o preventivo, della tipica azione di rivendicazione, ma anche in caso di: petizione ereditaria (Trib. Cagliari, 30.3.1995, in Riv. giur. sar., 1996, 677, con nota di G. Sollai); azione diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita (Cass., 21.7.1994, n. 6813, in Foro it. Rep., 1994, voce Sequestro conservativo, n. 23); azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario leso (Cass., 19.10.1993, n. 10333, in Giust. civ., 1994, I, 1282); giudizi divisori (Cass., 21.12.1992, n. 13546, in Foro it. Rep., 1992, voce Sequestro conservativo, n. 15; Cass., 14.12.1992, n. 13176, ibidem, n. 14; Trib. Roma, 17.11.1995, in Foro it., 1996, I, 2257).

Inoltre, si ritiene ammissibile il sequestro giudiziario di un bene oggetto di diritto di godimento da parte di un terzo, in virtù di un titolo detentivo, trasmessogli da una delle parti contendenti, ferma restando la necessità di un conflitto relativo alla proprietà o al possesso, producendosi, nel confronti del terzo, titolare di un diritto di natura personale, soltanto il subentro del custode nella posizione del concedente (Cass., 11.4.2008, n. 9692, in Foro it. Rep., 2008, voce Sequestro conservativo, n. 6).

Si afferma poi che la tutela ex art. 670, n. 1, c.p.c. compete non soltanto alle situazioni possessorie ma anche a quelle di mera detenzione (Trib. Milano, 29.1.2003, in Giur. it., 2004, 77, con nota di R. Conte). Ciò vale anche se il soggetto che ha sottoscritto un contratto di locazione non sia mai entrato in relazione materiale con il bene de quo a causa del termine cui era sottoposta la locazione (cfr. Trib. Bari, 22.10.2002, in Arch. loc., 2003, 76, con nota di V. Amendolagine. Nel senso che il termine «possesso» esprime una situazione di fatto neutra rispetto alla qualificazione giuridica e alle nozioni di cui agli artt. 1140 e 1141 c.c., v. Caponi, R., Sequestro giudiziario: controversia sulla proprietà o il possesso ed efficacia nei confronti delle alienazioni, in Foro it., 2002, I, 1545).

È largamente diffusa l’opinione in dottrina, secondo cui si ha controversia sulla proprietà o sul possesso anche in ipotesi di azioni tendenti alla restituzione della cosa (iura ad rem), quali quelle di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione del contratto, nonché simulazione (Guarnieri, G., Il sequestro giudiziario, in Il nuovo processo cautelare, a cura di G. Tarzia, Padova, 2004, 75; Cantillo, M.-Santangeli, F., Il sequestro nel processo civile, Milano, 2003, 9), nonché azioni ex art. 2932 c.c., azioni relative a contratti prevedenti l’obbligo di consegna, quali il deposito, locazione, mandato, comodato e così via (v. Consolo, C., Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, I, Torino, 2010, 300, tutte ipotesi queste, osserva l’A., in cui è controverso il possesso pur avendo ad oggetto sempre e comunque diritti soggettivi).

2.3 L’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni e il periculum in mora

La tipologia di periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro giudiziario non è esplicitamente indicata dall’art. 670, n. 1, c.p.c., ma può essere agevolmente dedotta dalla configurazione del terzo dei tre presupposti richiesti, dato dalla opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni.

Secondo l’opinione prevalente, tale situazione si presenta tipicamente in concomitanza e a causa del rischio che i beni oggetto della richiesta misura cautelare subiscano un pregiudizio materiale, dovuto al rischio di alterazione o deterioramento (cfr. Andrioli, V., Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 147) ovvero alla mala gestio (sebbene essa integri, in relazione al sequestro giudiziario di azienda, una condizione sufficiente, ma non necessaria per l’autorizzazione: v. Trib. Ferrara, ord. 25.1.2010, in Giur. it., 2010, 2141, con nota di R. Conte), ovvero ancora al pericolo di alienazione, concessione di garanzie su di essi, costituzione di diritti reali limitati (cfr. Corsini, F., Il sequestro giudiziario di beni, in I procedimenti sommari e speciali, II, 2, a cura di S. Chiarloni e C. Consolo, Torino, 2005, 871).

A tale ultimo proposito, va segnalato il dibattito relativo al se il sequestro giudiziario possa anche servire a scongiurare il pericolo connesso ad atti di disposizione giuridica del bene. Il complesso problema si intreccia con quello relativo all’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c., che, a sua volta, disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, rinviando, nell’ultimo comma, alla disciplina della trascrizione delle domande giudiziali (cfr. Dalfino, D., Successione nel processo, in Dig. civ., Aggiornamento, IV, 2009, 533 ss.).

Secondo la tesi estensiva, il sistema risultante dal coordinamento tra gli artt. 111 c.p.c. e 2652, 2653, 2690 c.c. sarebbe di per sé idoneo e sufficiente a proteggere l’interesse dell’attore vittorioso alla restituzione del bene rispetto agli atti di alienazione effettuati dal convenuto durante il corso del processo e a contemperare tale interesse con l’esigenza di assicurare la sicurezza nella circolazione giuridica dei beni (Mengoni, L., Gli acquisti «a non domino», III ed., Milano, 1975, 272 ss.; Verde, G., Il pignoramento, Napoli, 1964, 295 ss.). Secondo la tesi restrittiva, invece, l’art. 111 c.p.c. è applicabile alle sole ipotesi in cui nel corso di un processo di rivendicazione o di mero accertamento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale), venga alienato lo stesso diritto di proprietà (o l’altro diritto reale), poiché, infatti, il diritto di proprietà (affermato dall’attore e negato dal convenuto) costituisce l’oggetto del processo, il diritto sostanziale dedotto in giudizio e la situazione legittimante (v. Caponi, R., Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile, Milano, 2000, 157 ss.; Id., Sequestro giudiziario, cit.; Proto Pisani, A., La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli, 1968). In base a quest’ultima impostazione, il sequestro giudiziario finalizzato a scongiurare il pericolo di alienazione, troverebbe applicazione nelle (sole) ipotesi in cui la lite riguardi beni per i quali non sussiste il regime della trascrizione delle domande giudiziali; una volta sequestrati, i beni non potrebbero essere alienati se non violando l’obbligo di custodia e l’alienazione successiva all’esecuzione della misura cautelare sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 1345 c.c., nel caso in cui il terzo acquirente fosse a conoscenza del sequestro, ferma restando l’operatività della sanzione penale prevista dall’art. 388, co. 3, ss., c.p. (v. Caponi, R., Sequestro giudiziario e successione a titolo particolare, in Foro it., 2002, I, 2503; cfr., inoltre, sul tema, Corsini, F., Sequestro giudiziario di beni, trascrizione, possesso di buona fede ed art. 111 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2003, 875, secondo il quale, una volta ottenuto il sequestro, il conseguimento del possesso non sarebbe più in buona fede, l’acquisto del terzo non sarebbe più a titolo originario, ma derivativo, e al terzo sarebbe applicabile l’art. 111 c.p.c.). Altri, accogliendo questa tesi, precisano tuttavia l’ammissibilità dell’istanza di sequestro giudiziario proposta al fine di soddisfare esigenze di conservazione materiale e custodia in vista della restituzione del bene immobile nella sua integrità (Ferri, C., Sequestro, cit., 466 s.).

Il pericolo non deve necessariamente essere concreto e attuale, essendo sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso (Cass., 12.2.1982, n. 854, in Foro it. Rep., 1982, voce Sequestro conservativo, n. 8; Trib. Taranto, 20.10.1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 340).

Il giudice gode di un ampio potere valutativo di tipo discrezionale in relazione ai criteri e ai limiti dell’amministrazione e della custodia delle cose sequestrate (art. 676, co. 1, c.p.c.), sia pure esercitabile nell’ambito dei parametri indicati dalla norma (cfr. Trib. Verona, 17.3.2006, in Ragiufarm, 2007, fasc. 98, 69).

2.4 Oggetto

L’elenco dei beni suscettibili di sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. non coincide con quello contenuto negli artt. 812 ss. c.c. Infatti, nel primo caso i beni devono comunque poter essere oggetto di detenzione, come risulta dalle modalità di esecuzione della misura (cfr. Mandrioli, C., Diritto processuale civile, IV, Torino, 2011, 294, nt. 3) e, d’altra parte, possono essere sottoposte a sequestro giudiziario non soltanto le aziende, ma anche «le altre universalità di beni», che non necessariamente devono essere «mobili» come prevede l’art. 816 c.c. (cfr. Calvosa, C., Sequestro giudiziario, in Nss.D.I., XVII, Torino, 1970, 64, che nell’elenco comprende anche le masse ereditarie).

Ciò premesso, si ritiene che energie e crediti non siano sequestrabili (v. Cass., 23.11.1991, n. 12595, in Foro it. Rep., 1991, voce Sequestro conservativo, n. 16), ma assoggettabili a provvedimento cautelare d’urgenza (cfr. Santulli, R., Sequestro, cit., 4; Ferri, C., Sequestro, cit., 468).

Sono sorti, invece, contrasti interpretativi in ordine alla possibilità di disporre il sequestro giudiziario di:

a) titoli di credito (per l’ammissibilità, cfr. Conte, R., Sequestri (giudiziario e conservativo), in Il diritto-Encicl. Giur., XIV, Milano, 2007, 374, che lo ritiene pacifico ove ricorrano le ipotesi di cui agli art. 20, co. 2, e 45, co. 1, l. camb. e controverso ove il titolo sia stato emesso senza causa per inesistenza o vizio originario o sopravvenuto venir meno del rapporto fondamentale; in tale ultimo senso, v. già prima Corsini, F., Il sequestro giudiziario di beni, cit., 910. In giurisprudenza, cfr. Trib. Nola, 1.4.2007, in Giur. mer., 2008, 695, con nota di A. Lombardi; Trib. Roma, 22.7.2003, in Contratti, 2004, 294; Trib. Torino, 14.8.2002, in Giur. it., 2003, 1615; Trib. Verona, 23.8.2001, in Giur. mer., 2002, 402; Trib. Bergamo-Grumello del Monte, 21.11.2001, in Foro it., 2002, I, 605; in senso contrario, cfr. Trib. Milano, 21.2.1991, in Banca borsa, 1992, II, 498; Cass., 17.1.1985, n. 106, ivi, 1986, II, 280);

b) quote di società a responsabilità limitata (v. l’art. 2471 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 17.1.2003, n. 6, secondo cui «La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro», senza distinguere una specifica limitazione ad una determinata tipologia di sequestro. In giurisprudenza, v. Trib. Isernia, 30.3.2007, in Notariato, 2007, 635, con nota di A. Picchione; Trib. Roma, 31.10.2007, in Giur. it., 2008, 1704, con nota di S. Luoni e M. Cavanna, secondo cui è ammissibile il sequestro giudiziario, ad istanza di uno dei coniugi in regime di comunione legale, della quota di srl che sia stata alienata dall’altro coniuge. In dottrina, prima della riforma del diritto societario, v. Santulli, R., Sequestro, cit., 4 e, in senso contrario, Bonsignori, A., Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata, Milano, 1963, 103 ss.; Grasso, E., L’espropriazione della quota, Milano, 1957, 213 ss.; Calvosa, C., Sequestro giudiziario, cit., 65; Ferri, C., Sequestro, cit., 468; Vullo, E., L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001, 297, nt. 126);

c) «quote» di società di persone (per l’ammissibilità di quote di s.n.c., nonostante la rilevanza dell’intuitus personae e del principio unanimistico, v. Gasperini, M.P., Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, Torino, 2007, 212 ss.; Patriarca, S., in Benazzo, P.-Cera, M.-Patriarca, S., Disciplina della s.r.l. e società di persone: alla ricerca delle reciproche influenze, in Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze, in Studi in onore di Zanarone, Torino, 2011, 287. In giurisprudenza, v. Cass., 30.1.1997, n. 934, in Giust. civ., 1997, I, 2177, con nota di G. Vidiri; Trib. Monza-Desio, 29.1.2001, in Società, 2001, 984, con nota di A. Figone. Per l’inammissibilità in relazione a quote di s.a.s., v. Trib. Roma, 17.5.2004, in Foro it., 2005, I, 2907);

d) azioni (per l’ammissibilità, cfr., in dottrina, Ferri, C., Sequestro, cit., 468; Santulli, R., Sequestro, cit., 4, ove ulteriori riferimenti, anche alla posizione contraria; in giurisprudenza, v. Trib. Salerno, 16.2.2007, in Società, 2007, 719, con nota di C. Di Bitonto);e) beni compresi nel fallimento (secondo Trib. Isernia, 4.7.2009, in Foro it., Merito-extra, 2010, 9, il dibattito dovrebbe aver trovato definitiva soluzione con la novella del 2006; infatti, l’art. 51 l. fall. riformato prevede espressamente che dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento).

2.5 Attuazione, inefficacia, poteri e obblighi del custode

Ai sensi dell’art. 677, co. 1, c.p.c. – fatto salvo dall’art. 669 duodecies c.p.c. che disciplina l’attuazione dei provvedimenti cautelari in generale – il sequestro giudiziario va attuato «a norma degli art. 605 ss. c.p.c., in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma». L’avviso di rilascio va comunque effettuato, a pena di inefficacia (v. Cass., 7.11.1989, n. 4653, in Foro it., 1990, I, 507), se il custode sia persona diversa dal detentore.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, la salvezza contenuta nell’art. 669 duodecies c.p.c. non significa che l’applicazione di quest’ultima norma sia sempre esclusa, ma soltanto che sia residuale (Ferri, C., Sequestro, cit., 469; Id., I procedimenti cautelari ed urgenti in materia di società commerciali, in Riv. dir. proc., 1995, 148 ss., in relazione alle quote di s.r.l.; Saletti, A., in Provvedimenti urgenti per il processo civile, a cura di G. Tarzia e F. Cipriani, Padova, 1992, 388 s.; Caponi, R., Il sequestro giudiziario, cit., 104, nt. 79; Merlin, E., Procedimenti cautelari e urgenti in generale, voce del Dig. civ., XIV, Torino, 1996, 426, nt. 272. In giurisprudenza, nel senso che l’attuazione del provvedimento di revoca, da parte del giudice monocratico del tribunale, del sequestro giudiziario autorizzato dal collegio, è devoluto al giudice che ha emanato il provvedimento di revoca, nelle forme di cui all’art. 669 duodecies c.p.c., v. Trib. Lecce, 11.7.1999, in Giur. mer. , 1999, I, 965. Invece, nel senso che non si applica ai sequestri la disposizione dell’art. 669 duodecies c.p.c. che regola, in generale, l’attuazione delle misure cautelari, ma che non trova applicazione ove vi siano norme specifiche relative alla esecuzione dei sequestri, v. Trib. Cagliari, 28.11.1996, in Riv. giur. sar., 1997, 393, con nota di F. Montaldo), limitata cioè ai casi in cui l’art. 677 non sia immediatamente applicabile a causa della particolare natura del bene assoggettato a sequestro (v., anche per riferimenti, Usuelli, I., Attuazione del sequestro giudiziario di ramo d’azienda, poteri di controllo del giudice cautelare, ruolo del custode ed efficace tutela dei diritti del sequestrante, in Giur. it., 2011, 1130. Sulla portata generale dell’art. 669 duodecies c.p.c., v. Corsini, F., Il sequestro giudiziario di beni, cit., 928. Sui problemi attinenti all’attuazione, v. l’ampia trattazione di Vullo, E., L’attuazione dei provvedimenti cautelari, cit., 282 ss.).

Ciò premesso, occorre precisare che l’attuazione del sequestro giudiziario avente ad oggetto:

a) beni immobili o beni mobili registrati, investe il problema su visto relativo alla trascrivibilità del sequestro giudiziario (in senso affermativo, v. Trib. Milano, 25.11.2008, in Fallimento, 2009, 1312, con nota di R. Conte; in senso opposto, v. Trib. Bergamo-Grumello del Monte, 15.4.2002, in Foro it., 2002, I, 2503);

b) l’azienda, si perfeziona con il compimento di un’unica attività, rappresentata dall’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (Corsini, F., Sulle modalità di attuazione del sequestro unitario di azienda, in Giur. it., 2004, 1360), senza che sia necessario individuare analiticamente i beni che compongono l’azienda, se non al fine di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla loro riconducibilità all’azienda stessa (Cass., 21.1.2004, n. 877, in Giur. it., 2004, 1358, con nota di F. Corsini);

c) le quote di s.r.l., dovrebbe poter avvenire attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese (v. art. 2471 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 6/2003. Cfr. Consolo, C., Le tutele, cit., 301, che aggiunge la «pedissequa annotazione nel libro soci»);

d) le azioni, può avvenire attraverso la materiale apprensione ovvero l’uso degli strumenti di contabilità elettronica (come nel caso di azioni di società che ricorrono al pubblico risparmio oppure quotate sui mercati regolamentati: in tal senso, v. Consolo, C., Le tutele, cit., 301);

e) i titoli di credito, richiede lo spossessamento e la consegna al custode, salva la necessità di annotazione sul registro dell’emittente e sul documento in caso di titoli nominativi (v., in tal senso, Santulli, R., Sequestro, cit., 14, ove ulteriori riferimenti).

L’art. 675 c.p.c. dispone che «Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia». Fermo restando che per la dichiarazione di inefficacia occorre seguire le forme dettate dall’art. 669 novies c.p.c. (v. Trib. Reggio Calabria, 8.8.2003, in Giur. mer., 2004, 483, con nota di M. Farina), ai fini dell’osservanza del termine perentorio, secondo la giurisprudenza, la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall’emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell’avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge (Cass., 12.6.2007, n. 13775, in Foro it. Rep., 2008, voce Sequestro conservativo, n. 14. Nel senso che al fine di evitare l’inefficacia del sequestro sancita dall’art. 675 c.p.c. è sufficiente dare inizio all’esecuzione entro il termine di trenta giorni e ciò anche se l’esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell’istruttoria del giudizio di convalida, v. Cass., 14.4.1999, n. 3679, in Foro it. Rep., 1999, voce cit., n. 61; Cass., 29.11.1993, n. 11789, in Corr. giur., 1994, 746, con nota di G. Guarnieri. Per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 675 c.p.c., nella parte in cui prevede che il termine per l’esecuzione del sequestro inizia a decorrere dalla data del deposito del provvedimento, anziché da quella della sua comunicazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., v. C. cost., 13.6.1995, n. 237, in Resp. civ. prev., 1995, 892, con nota di M. De Cristofaro).

Con il provvedimento cautelare il giudice nomina un custode dei beni sequestrati (art. 676, co. 2 e 3, c.p.c.), il quale è considerato ausiliario del giudice (cfr. art. 65, co. 1, c.p.c.) e, pertanto, agisce non in nome e per conto delle parti, bensì sotto le direttive, la vigilanza e il controllo del giudice stesso (cfr. in tal senso, Ferri, C., Sequestro, cit., 471, ove ulteriori riferimenti) e ha gli obblighi e i diritti previsti negli artt. 521, 522 e 560 (norme queste ultime, relative all’espropriazione forzata); in particolare, esercita il diritto di voto nel caso di sequestro di azioni e salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, ogni altro diritto amministrativo (v. art. 2352, primo e ultimo comma, c.c., come sostituito dal d.lgs. n. 6/2003).

3. Sequestro giudiziario di prove

Ai sensi dell’art. 670, n. 2, c.p.c., il sequestro giudiziario può avere ad oggetto libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, «quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea» (v., ampiamente, Montanari, M., Il sequestro giudiziario di prove, in I procedimenti sommari e speciali, II, 2, a cura di S. Chiarloni e C. Consolo, Torino, 2005, 941 ss. In giurisprudenza: Trib. Bari, 12.7.2000, in Foro it., 2000, I, 2989, con nota di A. Palmieri, in relazione a referti clinici eseguiti presso un laboratorio e firmati dal ricorrente; Trib. Salerno, 27.9.1993, in Giur. mer., 1995, 73, con nota di A. Carrato, in relazione agli oggetti prodotti in violazione dei diritti di brevetto; Trib. Genova, 4.5.1990, in Dir. inf., 1990, 1052, in relazione agli archivi magnetici contenenti la banca dati, elaborata da un’impresa concorrente e relativa agli indirizzi dei clienti; Trib. Genova, 16.2.1990, in Dir. inf., 1990, 618, in relazione a programmi per elaboratore).

I presupposti per la concessione della misura, dunque, sono i seguenti: a) la pretesa di desumere elementi di prova dai documenti indicati; b) l’esistenza di una controversia relativa al diritto alla esibizione o alla comunicazione; c) l’opportunità di provvedere alla custodia temporanea di tali documenti (cfr. Guarnieri, G., Il sequestro giudiziario, cit., 91, che tra i presupposti include (invece che la pretesa di desumere elementi di prova dai documenti indicati) l’astratta idoneità dell’oggetto sequestrato a fornire elementi di prova. Nel senso che quest’ultimo requisito sia pleonastico, v. Graziosi, A., L’esibizione istruttoria nel processo civile, Milano, 2003, 376 ss.).

Si è ampiamente discusso sulla natura, sostanziale o processuale, del diritto alla esibizione, ma alla fine ha prevalso nettamente questa seconda tesi (Consolo, C., Le tutele, cit., 306; Cantillo, M.-Santangeli, F., Il sequestro, cit., 452; Romano, A.A., La tutela cautelare della prova nel processo civile, Napoli, 2004, 108 ss.; Cavallone, B., Esibizione delle prove nel diritto processuale civile, in Dig. civ., VII, Torino, 1991, 664). I presupposti per la concessione della misura cautelare consistono nella astratta idoneità del documento o della cosa a fornire elementi di prova e nell’opportunità di provvedere alla sua custodia (cfr., Ferri, C., Sequestro, cit., 473), in funzione della cognizione e, in particolare, della efficacia e fruttuosità della istruzione probatoria (Consolo, C., Le tutele, cit. 305, che riscontra l’analogia funzionale con l’istruzione preventiva), affinché l’oggetto della prova non subisca alterazione, sottrazione, deterioramento del documento (v. Guarnieri, G., Il sequestro giudiziario, cit., 84).

Il dissenso sul diritto alla esibizione può certamente sussistere anche prima dell’instaurazione del processo.

È sorto, peraltro, un vivace dibattito in ordine al rapporto tra sequestro giudiziario di prove e ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., che sembra provvedere alla tutela del medesimo diritto processuale. In particolare, la questione maggiormente controversa ha riguardato la possibilità di ottenere il sequestro a seguito dell’inosservanza dell’ordine di esibizione del giudice (per la tesi contraria all’ammissibilità della misura cautelare, cfr. Cavallone, B., Esibizione delle prove e sequestro giudiziario, in Riv. dir. proc., 1970, 155; v., inoltre, Guarnieri, G., Il sequestro giudiziario, cit., 86 e Montanari, M., Il sequestro giudiziario di prove, cit., 941 ss.; Graziosi, A., L’esibizione istruttoria, cit., 211, 355 ss.; Id., Riflessioni sull’ordine di esibizione nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 1313 ss. Secondo Consolo, C., Le tutele, cit., 306, con il sequestro si aggirerebbe l’inidoneità esecutiva dell’ordine di esibizione, mentre, ad avviso di Besso, C., La prova prima del processo, Torino, 2004, 171 e in Giur. it., 2008, 708, resta ferma la possibilità di domandare un separato ordine di ispezione giudiziale e l’ammissibilità del sequestro giudiziario di prove in funzione anticipatoria rispetto all’ordine di esibizione. La tesi favorevole, invece, dubita che l’ordine ex art. 210 c.p.c. sia idoneo a risolvere la controversia sull’esibizione o comunicazione, poiché questa può sorgere allorché l’opportunità di provvedere alla custodia del documento o della cosa sorga proprio a causa del successivo comportamento della controparte o del terzo, che si rifiutino di osservare l’ordine del giudice: Ferri, C., Sequestro, cit., 474. Va poi considerata la posizione di chi ha inteso rileggere il sequestro probatorio in chiave (non più conservativa, bensì) anticipatoria rispetto al procedimento e all’ordine di esibizione (Besso, C., La prova prima del processo, cit., 177 s.; Bonatti, R., Il difficile compromesso tra sequestro di prove e ordine di esibizione: una proposta interpretativa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 691. In giurisprudenza, v. Trib. Verona, 29.4.2006, in Giur. it., 2008, 708. Nel senso che è ammissibile il sequestro giudiziario di documenti ex art. 670 n. 2 c.p.c., al fine di garantire la fruttuosità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. la cui richiesta nel giudizio di merito sia stata preannunciata con il ricorso cautelare, in quanto la mancanza di coordinamento tra le predette disposizioni non può comportare la prevalenza dell’una sull’altra, bensì l’applicabilità di ciascuna di esse ove ne sussistano i rispettivi presupposti, v. Trib. Verona, 5.6.2006, in Corr. giur., 2007, 551, con nota di Arieta, G.-Gasperini, M.P., Sequestro probatorio e ordine di esibizione nel quadro dei rapporti tra cautela e merito) e attribuire a quest’ultimo forza coercitiva (cfr. Romano, A.A., Le tutela cautelare, cit., 115 ss.).

Nel senso che è ammissibile il sequestro giudiziario di documenti ex art. 670, n. 2, c.p.c., al fine di garantire la fruttuosità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. la cui richiesta nel giudizio di merito sia stata preannunciata con il ricorso cautelare, in quanto la mancanza di coordinamento tra le predette disposizioni non può comportare la prevalenza dell’una sull’altra, bensì l’applicabilità di ciascuna di esse ove ne sussistano i rispettivi presupposti, v. Trib. Verona, 5.6.2006, in Corr. giur., 2007, 551, con nota di G. Arieta e M.P. Gasperini, cit. Sulla totale autonomia delle due misure, v. Cass., 22.12.1993, n. 12705, in Foro it. Rep., 1993, voce Sequestro conservativo, n. 10).

Fonti normative

Art. 2024,  2352, 2471, 2471 bis, 2555 ss. c.c.; art. 605 ss., 669 bis ss., 670 c.p.c.

Bibliografia essenziale

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