Società semplice

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La società semplice (s.s) è tipo di società di persone, disciplinata dagli artt. 2251-2290 c.c., che può avere per oggetto soltanto l’esercizio di attività non commerciale. Per la costituzione della società semplice non occorre rispettare una particolare forma, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti. Tuttavia, la previsione di un obbligo di iscrizione del contratto sociale una sezione speciale del registro delle imprese, con efficacia di pubblicità legale, esclude di fatto la possibilità di costituzione in forma orale o per comportamenti concludenti.

 Rapporti tra soci. - Ciascun socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Oggetto del conferimento nella società semplice può essere qualunque bene suscettibile di valutazione economica, purché utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, i soci sono tenuti ad effettuare conferimenti di pari valore.

La partecipazione agli utili e alle perdite si presume proporzionale ai conferimenti e ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili, dopo l’approvazione del rendiconto.

L’amministrazione delle società semplici spetta normalmente a ciascun socio, disgiuntamente degli altri. In questo caso, ciascun socio amministratore può opporsi alle operazioni di gestione che un altro vuole compiere e prima che questa sia realizzata. Nel caso, sull’operazione decide la maggioranza dei soci, calcolata secondo la parte di utili attribuita a ciascun socio. Le società semplici possono, però, optare per un regime di amministrazione congiuntiva, affidata a più soci. In tal caso, il compimento delle operazioni di gestione richiede il consenso unanime dei soci amministratori, salvo che, per alcune operazioni, il contratto sociale non preveda una votazione a maggioranza. In ogni caso, residua in capo a ciascun amministratore il potere di compiere, anche individualmente, atti di gestione, nel caso di sia urgenza di evitare un grave danno alla società. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di ottenere notizia delle operazioni di gestione realizzate dalla società, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere un rendiconto annuo.

Rapporti con i terzi. - La società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Salvo diversa pattuizione, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si stende a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio e, in via sussidiaria, i soci, con tutto il loro patrimonio personale presente e futuro. Tale regime di responsabilità dei singoli può essere circoscritto al solo ammontare conferito per i soci non investiti del potere di rappresentanza della società e purché la deroga risulti da un apposito patto sociale portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, quale per es. l’iscrizione nel registro delle imprese. Il creditore particolare del singolo socio può far valere i suoi diritti sulla quota di utili spettanti al debitore, può compiere tutti gli atti conservativi della quota e, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, può anche chiedere la liquidazione della quota del suo debitore.

Lo scioglimento della società. - La società semplice si scioglie per decorso del termine, per conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo, per volontà di tutti i soci, per il venir meno della pluralità di soci e sempre che questa non sia ricostituita nel termine di sei mesi, e per le altre cause previste nel contratto sociale. Il verificarsi di una causa di scioglimento determina l’apertura della fase di liquidazione, con nomina di uno o più liquidatori da parte dei soci o, in mancanza di accordo, da parte del presidente del tribunale. Estinti i debiti sociali, l’eventuale attivo residuo viene ripartito tra i soci in proporzione alla partecipazione di ciascuno ai guadagni.

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