• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le App
    • Skill
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Società semplice

Enciclopedia on line
  • Condividi

La società semplice (s.s) è tipo di società di persone, disciplinata dagli artt. 2251-2290 c.c., che può avere per oggetto soltanto l’esercizio di attività non commerciale. Per la costituzione della società semplice non occorre rispettare una particolare forma, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti. Tuttavia, la previsione di un obbligo di iscrizione del contratto sociale una sezione speciale del registro delle imprese, con efficacia di pubblicità legale, esclude di fatto la possibilità di costituzione in forma orale o per comportamenti concludenti.

 Rapporti tra soci. - Ciascun socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Oggetto del conferimento nella società semplice può essere qualunque bene suscettibile di valutazione economica, purché utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, i soci sono tenuti ad effettuare conferimenti di pari valore.

La partecipazione agli utili e alle perdite si presume proporzionale ai conferimenti e ciascun socio ha diritto a percepire la sua parte di utili, dopo l’approvazione del rendiconto.

L’amministrazione delle società semplici spetta normalmente a ciascun socio, disgiuntamente degli altri. In questo caso, ciascun socio amministratore può opporsi alle operazioni di gestione che un altro vuole compiere e prima che questa sia realizzata. Nel caso, sull’operazione decide la maggioranza dei soci, calcolata secondo la parte di utili attribuita a ciascun socio. Le società semplici possono, però, optare per un regime di amministrazione congiuntiva, affidata a più soci. In tal caso, il compimento delle operazioni di gestione richiede il consenso unanime dei soci amministratori, salvo che, per alcune operazioni, il contratto sociale non preveda una votazione a maggioranza. In ogni caso, residua in capo a ciascun amministratore il potere di compiere, anche individualmente, atti di gestione, nel caso di sia urgenza di evitare un grave danno alla società. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di ottenere notizia delle operazioni di gestione realizzate dalla società, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere un rendiconto annuo.

Rapporti con i terzi. - La società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Salvo diversa pattuizione, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si stende a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio e, in via sussidiaria, i soci, con tutto il loro patrimonio personale presente e futuro. Tale regime di responsabilità dei singoli può essere circoscritto al solo ammontare conferito per i soci non investiti del potere di rappresentanza della società e purché la deroga risulti da un apposito patto sociale portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, quale per es. l’iscrizione nel registro delle imprese. Il creditore particolare del singolo socio può far valere i suoi diritti sulla quota di utili spettanti al debitore, può compiere tutti gli atti conservativi della quota e, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, può anche chiedere la liquidazione della quota del suo debitore.

Lo scioglimento della società. - La società semplice si scioglie per decorso del termine, per conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo, per volontà di tutti i soci, per il venir meno della pluralità di soci e sempre che questa non sia ricostituita nel termine di sei mesi, e per le altre cause previste nel contratto sociale. Il verificarsi di una causa di scioglimento determina l’apertura della fase di liquidazione, con nomina di uno o più liquidatori da parte dei soci o, in mancanza di accordo, da parte del presidente del tribunale. Estinti i debiti sociali, l’eventuale attivo residuo viene ripartito tra i soci in proporzione alla partecipazione di ciascuno ai guadagni.

Voci correlate

Società

Vedi anche
Registro delle imprese È uno strumento previsto dal codice civile del 1942 per consentire a chiunque di ottenere delle informazioni veritiere sugli imprenditori operanti nel mercato. Entrato in funzione nel 1997, è stato preceduto da un regime transitorio composto dall’iscrizione di alcuni atti e fatti riguardanti le imprese ... Società in nome collettivo Società in nome collettivo La società in nome collettivo (s.Societa in nome collettivoc.) è un modello di società di persone utilizzabile per svolgere attività sia commerciale sia non commerciale. È disciplinata dagli artt. 2291-2312 Societa in nome collettivoSocieta in nome collettivo e, per quanto ... Società consortili Società consortili Composte da imprenditori, al fine di costituire un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, le società consortili possono assumere la forma di qualsiasi società di persone o di capitali, fuorché di società semplice (art. ... Società in accomandita semplice Società in accomandita semplice La società in accomandita semplice (s.Societa in accomandita semplices.) è una società di persone, disciplinata agli artt. 2313-2324 cc. e caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. I primi rispondono solidalmente e illimitatamente ...
Categorie
  • DIRITTO PRIVATO in Diritto
Tag
  • IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
  • REGISTRO DELLE IMPRESE
  • CONTRATTO SOCIALE
  • CONGIUNTIVA
Vocabolario
sémplice¹
semplice1 sémplice1 (ant. sìmplice) agg. [lat. sĭmplex sĭmplĭcis, comp. della radice *sem- «uno, uno solo» (cfr. semel) e di una radice *plek- presente in plectĕre «allacciare», plicare «piegare» (cfr. duplice, triplice, ... molteplice)]....
società
societa società s. f. [dal lat. sociětas -atis, der. di socius «socio»]. – 1. In senso ampio e generico, ogni insieme di individui (uomini o animali) uniti da rapporti di varia natura e in cui si instaurano forme di cooperazione, collaborazione,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le App
    • Skill
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali