Sottrazione consensuale di minorenni

Enciclopedia on line

Delitto previsto e punito dall’art. 573 c.p., commesso da chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto 14 anni, con il consenso dello stesso, al genitore esercente la potestà genitoriale, o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del genitore o del tutore.

In ambito penale il concetto di sottrazione non afferisce il mondo dei valori (quale potrebbe essere la generica turbativa degli orientamenti pedagogici del genitore), ma il mero allontanamento dalla sfera di custodia. Il bene giuridico protetto dalla norma è l'esercizio dell'autorità familiare ed i connessi poteri di vigilanza e di custodia. Soggetto attivo del reato può essere anche uno dei due genitori che sottrae il minore alla potestà dell’altro. Il consenso del minore è elemento essenziale del reato in assenza del quale si configurerebbero i diversi delitti di sequestro di persona o di sottrazione di persona incapace. L’elemento psicologico è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà del soggetto attivo di sottrarre il minore, o di trattenerlo fuori dalla sfera di vigilanza esercitata dai genitori o dal tutore. La coscienza e volontà dell’agente di ledere i diritti inerenti la potestà dei genitori vanno accertati dal giudice in concreto, tenendo conto delle condizioni ambientali e dell’ampiezza della sfera di libertà consentita al minore. La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio, mentre può essere aumentata se è commesso per fine di libidine.

Voci correlate

Delitto

© Istituto della Enciclopedia Italiana - Riproduzione riservata

CATEGORIE
TAG

Diritto penale

Dolo