Stato di diritto

Dizionario di Storia (2011)

Stato di diritto


Forma di Stato di matrice liberale, in cui viene perseguito il fine di controllare e limitare il potere statuale attraverso la posizione di norme giuridiche generali e astratte. L’esercizio arbitrario del potere viene contrastato con una progressiva regolazione dell’organizzazione e del funzionamento dei pubblici poteri, che ha come scopo sia la «diffusione» sia la «differenziazione» del potere, rispettivamente, attraverso istituti normativi (unicità e individualità del soggetto giuridico; eguaglianza giuridica dei soggetti individuali; certezza del diritto; riconoscimento costituzionale dei diritti soggettivi) e modalità istituzionali (delimitazione dell’ambito di esercizio del potere politico e di applicazione del diritto; separazione tra istituzioni legislative e amministrative; primato del potere legislativo, principio di legalità e riserva di legislazione; subordinazione del potere legislativo al rispetto dei diritti soggettivi costituzionalmente definiti; autonomia del potere giudiziario), comunemente considerati come parti integranti della nozione di Stato di diritto. Nell’Ottocento, attraverso la lenta costruzione giuridica dello Stato, la sovranità appartiene solo allo Stato, realtà impersonale che sintetizza e supera sia il re sia il popolo, e che assegna a entrambi compiti particolari e distinti. Tutti, in modi diversi, sono servitori dello Stato, ma ciò non risolve il dualismo originario fra re e popolo, fra Stato-apparato e società. Lo Stato appare sempre più uno S. di d., perché persegue i suoi fini nelle forme e nei limiti del diritto, producendo e applicando norme giuridiche. Il potere dello S. di d. risulta dunque «impersonale»; essendo giuridico, risolto nell’ordinamento, tende a scomparire. Per tre secoli i legisti hanno costruito giuridicamente lo Stato allo scopo, se non di eliminare il potere, almeno di sottoporlo alla razionalità, all’impersonalità e all’oggettività della legge. In origine, si parlava di un «potere sovrano», creatore dell’ordinamento giuridico, ma con la progressiva razionalizzazione giuridica dello Stato il vero potere sovrano tende a eclissarsi a favore di tanti poteri costituiti, che agiscono solo nell’ambito dell’ordinamento, con la scomparsa dell’antica sovranità. È nel Novecento, con l’apparire di forti conflitti sociali o con l’affermarsi di rivoluzioni politiche, che il potere sovrano riappare in tutta la sua forza, e le costruzioni giuridiche si dimostrano costruzioni di pensiero fragili. Lo S. di d. è uno Stato limitato e garantista, per la difesa dei diritti dei cittadini: pertanto si fonda sia sulla separazione dei poteri legislativo, giudiziario e amministrativo (gli ultimi due autonomi, ma subordinati alla legge) sia sulla coscienza che solo il diritto può dare alla società stabilità e ordine, con le sue norme chiare e certe, generali e astratte (e quindi impersonali), un diritto sempre subordinato a quella legge fondamentale che è espressa dalla costituzione. È un diritto concepito per una lunga durata, perché deve garantire ai singoli la prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni.

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