Straordinario

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Diritto

Lavoro s. Quello prestato in prolungamento dell’orario normale e retribuito con una maggiorazione rispetto alla retribuzione del lavoro ordinario (art. 2108 c.c.). Il lavoro s. non può essere imposto al dipendente, che deve dare il proprio consenso. Per legge (d. legisl. 66/2003) è consentito fare ricorso al lavoro s. in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; per ovviare a pericoli o danni alle persone o alla produzione; eventi particolari legati alla attività produttiva. La legge fissa il tetto massimo di lavoro s. annuale in 250 ore ma spesso la contrattazione collettiva stabilisce limiti inferiori.

Fisica

In ottica, raggio s., quello dei due raggi rifratti che nei cristalli birifrangenti non segue le leggi della rifrazione ordinaria (➔ birifrangenza); analogamente si parla di onda (o componente) s. nella propagazione di onde elettromagnetiche in un plasma.

Istruzione

Professore s. Nelle università, il professore di ruolo nei tre anni di servizio successivi alla nomina per concorso, dopo i quali passa a ordinario, previo giudizio di idoneità.

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