STUPRO

Enciclopedia Italiana (1936)

STUPRO

Edoardo Volterra

. Diritto. - La lex Iulia de adulteriis, stabilendo che ogni relazione sessuale fuori del matrimonio potesse essere perseguita da qualunque cittadino romano mediante una accusatio pubblica, creava due reati, l'adulterium e lo stuprum. La distinzione fra i due reati era basata sul fatto che la relazione sessuale fuori del matrimonio si avesse con donna unita, o no, in iustae nuptiae con altri. Non si faceva, però, una rigorosa distinzione fra i due termini: la stessa lex Iulia usava promiscuamente adulterium per indicare l'uno e l'altro reato (Dig., XLVIII, 5, ad leg. Iul. de ad., 6), e stuprum (il cui significato letterario è vastissimo) era termine usato non raramente in luogo di adulterium. Contro i colpevoli di stuprum era concessa l'accusatio publica iure extranei che si prescriveva in 5 anni. Le leggi augustee fissarono alcune categorie di donne, in quas stuprum non committitur: cioè, di donne con le quali era lecito avere relazioni sessuali senza incorrere in sanzioni e con le quali, secondo le disposizioni della lex Iulia de maritandis ordinibus, non si poteva contrarre matrimonio. Sotto l'impero troviamo spesso ricordate leggi contro lo stuprum che regolano casi speciali (Suet., Tib., 35; Tac., Ann., II, 85; Paul., Sent., V, 4, 14). Costantino, restringendo (in C. Th., IX, 7, ad leg. Iul. de ad., 2) l'accusa contro l'adulterio ai prossimi congiunti, inizia un nuovo movimento, vigorosamente proseguito nella legislazione giustinianea. Gli estranei non hanno più il diritto di accusare i colpevoli di stupro, ma l'azione è ormai concessa solo a coloro che sono vittime della violenza: questo reato tende, quindi, sempre più a fondersi con il crimen vis e con il ratto.

Nel linguaggio comune moderno il termine stupro si riferisce al reato che nel codice è chiamato violenza carnale.

Bibl.: A. Esmein, Le délit d'adultère à Rome et la lex Iulia de adulteriis, in Mélanges d'histoire du droit, Parigi 1886; E. Volterra, Per la storia dell'accusatio adulterii iure mariti vel patris, in Studi econ. giurid. della Università di Cagliari, XVII (1928).