Trattamento sanitario obbligatorio

Dizionario di Medicina (2010)

trattamento sanitario obbligatorio


Provvedimento (in sigla TSO) emanato dal sindaco, in virtù della l. 13 mag. 1978, n. 180 (la cosiddetta Legge Basaglia), che dispone il trattamento con cure psichiatriche di una persona contro la sua volontà, normalmente attraverso il ricovero presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali.

Condizioni per il TSO

L’ordinanza di TSO nei confronti di un libero cittadino viene emanata solo in presenza di certificazioni mediche attestanti: che la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; che gli interventi proposti siano stati rifiutati dal soggetto interessato; che non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere. Le tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente e devono essere certificate da un primo medico (che può essere il medico di famiglia) e convalidate da un secondo medico appartenente alla struttura pubblica, solitamente uno psichiatria. La procedura impone l’informazione dell’avvenuto provvedimento al Giudice tutelare di competenza. Pur non essendo esplicitamente citato nella legge, è opinione giuridica comune che sia possibile effettuare anche un TSO extraospedaliero (tipicamente la somministrazione obbligatoria di una terapia a domicilio) qualora siano presenti i primi due criteri citati precedentemente, ma non il terzo. Il TSO ospedaliero ha una durata massima di sette giorni, ma può essere rinnovato e quindi prolungato in caso ne permanga la necessità.