Trattato di Lussemburgo

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

Trattato di Lussemburgo

Michele Comelli

Trattato firmato il 22 aprile 1970 tra gli allora 6 Paesi delle Comunità europee (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1971, che ampliava i poteri del Parlamento europeo (in quel tempo non ancora eletto a suffragio universale) in materia di bilancio.

Le disposizioni del Trattato

Al Parlamento europeo, che fino a quel momento esercitava solamente poteri consultivi sul bilancio delle Comunità europee, venivano assegnati importanti poteri decisionali e di controllo sulla materia. Fu stabilito che il Parlamento avesse la facoltà di adottare emendamenti e proporre modificazioni al progetto di bilancio presentato dalla Commissione. Tale distinzione ha notevole rilievo, poiché riflette quella esistente tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie – poi abrogata dal Trattato di Lisbona (➔ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea) – rispetto alle quali il Parlamento si trovava ad avere o meno l’ultima parola. Infatti, «il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo» circa le spese non obbligatorie. Successivamente, però, il Parlamento «può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti». Per quanto riguarda i cambiamenti proposti dal Parlamento in merito alle spese obbligatorie, essi erano adottati solo se il Consiglio li avesse accettati, deliberando a maggioranza qualificata. In caso contrario essi venivano rigettati. Se invece la proposta del Parlamento non aveva l’effetto di aumentare l’importo globale delle spese di un’istituzione, questa si intendeva accolta, qualora il Consiglio non l’avesse respinta a maggioranza assoluta.

Il finanziamento delle Comunità tramite le risorse proprie – secondo importante oggetto del T. di L. – venne formalizzato con la decisione 70/243 del Consiglio del 21 aprile 1970, il giorno precedente la firma del Trattato. Tali risorse erano costituite da: dazi doganali e altri diritti riscossi sul commercio con i Paesi terzi; prelievi agricoli e compensi. In seguito furono aggiunte l’applicazione di un tasso percentuale uniforme alla base di calcolo effettivo dell’IVA e la cosiddetta ‘quarta risorsa’, derivante dal versamento di una quota del Reddito Nazionale Lordo (RNL). Una disposizione transitoria della decisione 70/243 stabiliva che il sistema delle risorse proprie sarebbe entrato in vigore solo quando tutti gli Stati membri avessero ratificato il Trattato di Lussemburgo. L’accordo sanciva il superamento di una serie di crisi politiche scoppiate tra gli Stati membri a partire dal 1965, quando la Commissione europea aveva proposto l’istituzione di un bilancio autonomo delle Comunità, finanziato, cioè, con risorse proprie, nonché il rafforzamento dei poteri di bilancio del Parlamento europeo.

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