Tribunale

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Il tribunale ordinario, al quale insieme agli altri giudici ordinari è attribuito dalla Costituzione l’esercizio della giurisdizione (art. 102, 1° co.), ha sede in ogni capoluogo determinato dalle tabelle ministeriali. Esso è diretto dal presidente del tribunale, nominato di concerto tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della Giustizia. Al tribunale sono addetti più giudici e possono essere presenti una o più sezioni. Nell’ambito dei tribunali ordinari si trovano le sezioni specializzate. Accanto ai giudici togati, entrati all’interno della magistratura tramite concorso, si trovano i giudici onorari di tribunale, nominati con decreto del ministro di Giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il tribunale può giudicare in composizione collegiale o monocratica.

Processo civile. - Il tribunale ordinario esercita la giurisdizione civile in primo grado e in grado d’appello contro le sentenze del giudice di pace, quella penale di primo grado, la funzione di giudice tutelare e le altre deferite dalla legge. In particolare, per ciò che concerne la competenza per le cause civili di primo grado, il tribunale è competente per tutte le cause che non spettano alla competenza del giudice di pace; in ogni caso, precisa l'art. 9 c.p.c., è esclusivamente competente per le controversie in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile. Decide di regola in composizione monocratica, salvi i casi elencati all'art. 50 bis c.p.c.

Processo penale. - Con riferimento al diritto penale, il tribunale ordinario gode di una competenza cosiddetta residuale, ovvero è preposto a giudicare i reati non afferenti alla competenza della Corte di Assise, del tribunale per i minorenni e del giudice di pace; gode altresì di una competenza specifica in ordine a una serie di reati previsti dalle singole norme di legge; conosce, inoltre dei reati pertinenti alla competenza del giudice di pace, qualora ricorra una delle aggravanti a effetto speciale in materia di terrorismo, mafia e discriminazione razziale. Il tribunale in composizione collegiale, formato cioè da tre giudici, è competente per i reati, che si manifestano anche sotto la forma del tentativo, puniti con la pena detentiva superire nel massimo a 10 anni, ma inferiori a 24 anni, salvo siano di competenza della Corte di assise. Conosce, inoltre, una serie di fattispecie nominativamente indicate nell’art. 33 bis c.p.p., tra cui l’associazione per delinquere, comune e di stampo mafioso, i delitti concernenti le armi, l’usura, nonché molti reati contro la pubblica amministrazione.

Al tribunale in composizione monocratica, composto cioè da un unico giudice, è attribuita la competenza per i delitti di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, tutti i casi non espressamente attribuiti alla conoscenza del tribunale in composizione collegiale, nonché quelli previsti da specifiche disposizioni di legge. Il tribunale delle libertà è competente a decidere sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato e/o imputato avverso l’ordinanza di limitazione della libertà personale o di sequestro dei beni, ha sede nel capoluogo della provincia in cui risiede il giudice che ha emesso la predetta ordinanza. La richiesta di riesame può essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento restrittivo. Il tribunale, entro altrettanti 10 giorni, annulla, riforma o conferma l’ordinanza, salvo il caso in cui la dichiari inammissibile. L’istanza è presentata nella cancelleria del tribunale della libertà. Il tribunale di sorveglianza ha funzioni di sorveglianza sull’esecuzione della pena conseguente alla pronuncia della sentenza di condanna. È un organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti non togati in psicologia, scienze criminali e materie affini. È istituito in corrispondenza di ogni Corte d’appello e gode della competenza territoriale sul relativo distretto.

Il tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati commessi da soggetti minori di età, è situato in ogni Corte d’appello o sezione distaccata ed è composto da magistrati togati, in particolare un magistrato d’appello con funzione di presidente, uno di tribunale, e da due giudici onorari, cosiddetti membri laici, scelti tra i cultori di psichiatria, pedagogia, psicologia, antropologia criminale e scienze affini.

Le funzioni di giudice preliminare sono assolte da un organo monocratico; un organo collegiale composto da un magistrato togato e da due giudici laici svolge, invece, l’udienza preliminare. Il giudizio di secondo grado spetta alla sezione per i minorenni presso la Corte di appello, composta da un magistrato di cassazione, in qualità di presidente, da due giudici d’appello e da due giudici onorari. Le funzioni di pubblico ministero sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che si avvale di una sezione specializzata di polizia giudiziaria.

Le funzioni di magistratura di sorveglianza sono assolte, infine, dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, nonché dal tribunale stesso. Il tribunale militare è competente a decidere sui reati previsti dal codice penale militare di guerra e di pace. In tempo di guerra ha la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace soltanto quella prevista per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Le funzioni di tribunale supremo militare sono sempre esercitate dalla Corte di cassazione. L’organizzazione della giustizia militare è disciplinata dalla l. n. 244/2007.

Voci correlate

Competenza. Diritto processuale civile

Giudice di pace

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