Udienza

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Nel diritto processuale, sia il tempo, sia il luogo delle attività processuali; il termine rappresenta una serie di attività compiute dai diversi soggetti del processo in presenza gli uni degli altri e in uno spazio (l’aula) appositamente destinato, posto di regola nell’edificio adibito a sede dell’ufficio giudiziario (il palazzo di giustizia). L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio giudicante, che può disporre quanto ritenga opportuno affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regolando la discussione, determinando i punti su cui essa si deve svolgere e dichiarandola chiusa quando la ritenga sufficiente. L’udienza in cui si discute la causa è di regola pubblica – anche se ci sono procedimenti speciali che si svolgono in camera di consiglio (Procedimento in camera di consiglio) – ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di buon costume. È ancora il giudice a esercitare i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e a disporre l’eventuale allontanamento di chi contravvenga alle sue prescrizioni. Tutte le attività svolte in udienza sono documentate in un processo verbale redatto dal cancelliere sotto la direzione del giudice.

Voci correlate

Processo civile

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