Usura

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Diritto

Delitto che può assumere la forma della prestazione o della mediazione usuraria (art. 644 c.p.). Commette la prima chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi usurari o altri vantaggi come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità; realizza la seconda chiunque procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, un compenso usurario per la mediazione. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che gli interessi o i vantaggi siano usurari. Sorge, quindi, il problema di stabilire quando un tasso di interesse possa qualificarsi tale. Il terzo comma dell’art. 644 c.p. rinvia alla legge ordinaria per stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. In particolare, l’art. 2 della l. n. 108/1996 identifica tale limite «nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà». Occorre, inoltre, tener conto che lo stesso articolo 644 c.p. chiarisce che sono usurari anche gli interessi inferiori al limite stabilito dalla legge, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Tale disposizione permette di qualificare come usura anche una mera sproporzione del rapporto sinallagmatico, purché la vittima si trovi in una situazione economica difficile. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto, in ogni caso, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico consistente nella coscienza e volontà di percepire interessi, vantaggi o compensi usurari, non essendo più necessaria la consapevolezza di approfittare dello stato di bisogno della vittima. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il delitto di usura si consuma con la semplice promessa degli interessi o vantaggi usurari senza che avvenga l’effettiva dazione degli stessi. Tale delitto è aggravato se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; ovvero se ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il reato è commesso in danno di una persona che versi in stato di bisogno o nei confronti di chi svolge l’attività imprenditoriale, professionale o artigianale; infine, se il reato è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Tecnica

Consumo di un materiale per effetto dello sfregamento con altro materiale, variabile a seconda della loro natura e della pressione che l’uno esercita sull’altro; più genericamente, il deterioramento, il logorio che la superficie di un qualsiasi materiale, corpo, oggetto, subisce per effetto dell’uso prolungato. La causa principale dell’usura dei materiali è nell’attrito che si manifesta tra organi a contatto e in moto relativo fra loro: in tali condizioni si ha un logorio del materiale in corrispondenza della zona superficiale in cui esiste attrito; si ha cioè, per fenomeni di abrasione (e anche di adesione dovuti a microsaldature tra i corpi a contatto), il sollevamento e il successivo distacco di particelle di materia sulla superficie del corpo in esame; all’usura contribuiscono anche fenomeni di corrosione, fatica ecc.

Le prove di usura che si fanno sui materiali non sono, generalmente, unificate e variano a seconda dell’impiego del materiale. Di frequente si misura la perdita in massa del materiale, riferita alla durata della prova. In tal caso si usano provette cilindriche aventi, generalmente, diametro di 30-50 mm e spessore di 10 mm: due provette, dello stesso materiale o di materiali diversi, vengono calettate su due alberi paralleli in modo che siano a contatto lungo una generatrice; gli alberi che portano le provette possono ruotare con velocità angolari uguali o diverse, oppure uno ruota e l’altro è in quiete; è così possibile realizzare tutti i tipi di attrito (di rotolamento, di rotolamento e di strisciamento contemporanei, di strisciamento) e avere i dati relativi all’u. nelle diverse condizioni di lavoro. Un’altra prova di usura che si effettua di frequente è quella Deval su pietrischi e ghiaie.

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