VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)


VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)  Procedura introdotta, per i Paesi europei, dalla direttiva 1985/337/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 1997/11/CE, che si applica ai progetti pubblici e privati suscettibili di avere rilevanti impatti sull’ambiente. Si ispira all’esperienza statunitense del National Environmental Policy Act (NEPA), che negli anni 1980-90 rendeva obbligatoria l’EIA (Environmental Impact Assessment) per i progetti pubblici o finanziati con fondi pubblici. Scopo della VIA è quello di mettere in grado il decisore di prevenire l’eventuale impatto negativo sull’ambiente di opere in via di realizzazione e di permettere alla popolazione interessata di contribuire alla decisione in merito. Oggetto della valutazione è la compatibilità dei possibili impatti diretti, cumulativi e sinergici, con le caratteristiche dell’ambiente, e la verifica che i progetti rappresentino, tra le diverse possibili alternative, quella capace di evitare in massima misura gli impatti negativi e di minimizzare e compensare, in termini ambientali, quelli non ulteriormente evitabili. ● Le direttive comunitarie sono state trasposte nelle leggi italiane attraverso un eterogeneo e complesso insieme di norme, riordinate dal d. legisl. 152/2006 e successive modificazioni. Le frequenti modifiche apportate a tale decreto ne rendono, tuttavia, complessa, e talvolta inefficace, l’applicazione. Nelle norme italiane, la procedura relativa a progetti di cui all’allegato 1 della direttiva 1985/337/CEE, per i quali la VIA è obbligatoria, è di competenza del ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare. Per i progetti di cui all’allegato 2, che richiedono una verifica preliminare sulla necessità o meno di applicare la VIA, la competenza è delle Regioni, che la esercitano secondo proprie norme. La procedura VIA si svolge attraverso 8 momenti: la verifica di assoggettabilità (screening), se necessaria; la definizione dei contenuti (scoping) dello Studio di Impatto Ambientale (SIA); la presentazione e la pubblicazione del progetto corredato dallo SIA a cura del proponente; lo svolgimento di consultazioni con il coinvolgimento del pubblico; la valutazione dello SIA e degli esiti delle consultazioni; la decisione; l’informazione sulla decisione; il monitoraggio ambientale.