Volontaria giurisdizione

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Questa attività giurisdizionale si esplica in procedimenti nei quali, pur nel coinvolgimento di diritti soggettivi fondamentali, di rilievo costituzionale, questi non risultino lesi: perciò i provvedimenti finali non risolvono conflitti fra contrapposti diritti. L’autorità giurisdizionale viene chiamata ad “amministrare” interessi privati, a rilevanza superindividuale quando non pubblica, per prevenire il pericolo della loro lesione.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione, emessi perlopiù su domanda di parte – che può anche essere la domanda del pubblico ministero nei casi espressamente previsti dalla legge – a meno che la legge non preveda la possibilità dell’iniziativa d’ufficio, consistono spesso in autorizzazioni e omologazioni o approvazioni, secondo la terminologia propria del diritto amministrativo. Al contrario degli atti amministrativi quelli di volontaria giurisdizione non perseguono, però, uno scopo “politico” ma di “giustizia”: il giudice viene chiamato a valutare l’opportunità di un provvedimento nell’interesse della persona o delle persone che subiranno gli effetti dell’atto privato oggetto di autorizzazione, omologazione o approvazione. Il procedimento riveste le forme proprie della camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (Procedimento in camera di consiglio): rapido e dominato dall’impulso d’ufficio per arrivare alla veloce emissione del provvedimento finale.

Quest’ultimo, pur essendo soggetto a reclamo di parte entro un termine perentorio, è inidoneo al giudicato, perché sempre revocabile e modificabile dal giudice che lo ha emesso. Infatti, quello che preme in ogni caso è, più che arrivare ad un accertamento avente forza di giudicato, procedere rapidamente alla fissazione di un nuovo ordine fattuale: in ciò il giudice collabora con le parti private e con il pubblico ministero. L'esigenza di incidere sulla realtà, prima che si verifichi la violazione di un diritto e per evitarla, fa sì che l’attività del giudice non sia accertamento destinato a concludersi con il giudicato.

Voci correlate

Procedimento in camera di consiglio

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