La privazione della libertà personale, sub specie di detenzione in carcere, quale modalità prediletta di esecuzione della pena, è un’invenzione abbastanza recente, che ha rappresentato paradossalmente una conquista di civiltà, poiché ha segnato il superamento dell’epoca medievale del diritto penale, che aveva nell’esemplarità, nella spettacolarizzazione e nel supplizio la propria cifra distintiva.

La nascita delle moderne istituzioni penitenziarie risale, infatti, all’epoca dell’Illuminismo, anche se è soltanto nel XIX secolo che la pena privativa della libertà da scontare “dietro le sbarre” è divenuta la pena per eccellenza.

Prima del Settecento, la pena consisteva prevalentemente nell’inflizione di punizioni corporali (finanche la pena di morte), accompagnata sempre dall’esibizione pubblica del condannato, affinché la sua colpa fosse visibile a tutti e fungesse da monito per il popolo a non macchiarsi dello stesso delitto. La dimensione pubblicistica che connotava l’espiazione della pena, vista come una “retribuzione” del male inflitto, serviva, dunque, da deterrente per il popolo affinché ci si ricordasse quali atroci sofferenze sarebbero toccate a chiunque avesse violato le leggi.

Il carcere esisteva ma assolveva principalmente una funzione che oggi chiameremmo “cautelare”, in quanto luogo destinato ad ospitare l’imputato in attesa dell’applicazione della pena propriamente detta, con lo scopo di impedirne la fuga. Il carcere era quindi concepito come un luogo di passaggio e di custodia provvisoria volto ad evitare che l’imputato, in attesa di una condanna, si sottraesse alla stessa. È a partire dalla metà del XVIII secolo che il carcere ha assunto un volto nuovo: da luogo di mero passaggio è diventato luogo di vera e propria esecuzione della pena detentiva. Si è così passati da un sistema punitivo che aveva nella “pubblicità” e nella spettacolarizzazione i propri caratteri distintivi, a un sistema punitivo che vive di segretezza e silenzio, nel quale la pubblicità - nel senso di esposizione dell’imputato alla gogna mediatica - connota soltanto il momento dell’accertamento della responsabilità. Una volta appurata la sua colpevolezza, il condannato si ritrae nell’ombra della sua cella per trascorrere, in quegli angusti spazi, un tempo più o meno lungo, corrispondente, nella peggiore delle ipotesi, al resto della sua vita. Scrive Michel Foucault nella sua opera Sorvegliare e punire. Nascita della prigione: «Scompare dunque, all’inizio del secolo Diciannovesimo, il grande spettacolo della punizione fisica; si nasconde il corpo del suppliziato; si esclude dal castigo l’esposizione della sofferenza. Si entra nell’età della sobrietà punitiva».

Nato col proposito di sostituire alla brutalità ed efferatezza delle punizioni corporali un meccanismo punitivo che, attraverso una rigorosa organizzazione della vita all’interno degli istituti di pena, miri ad addomesticare e correggere, al fine di restituire al tessuto sociale soggetti obbedienti, il carcere è, nei fatti, il luogo nel quale, attraverso l’assoggettamento costante del corpo e delle sue forze, meglio si esplica il potere coercitivo dello Stato, in un’ottica di tutela e preservazione della società. Coloro che delinquono vengono ridotti ad oggetti nelle mani dello Stato, del tutto privati della loro identità, reclusi, allontanati, affinché espiino la loro colpa in silenzio e senza turbare l’ordine sociale.

Come si concilia una pena siffatta con il dettato della Costituzione e, in specie, con il disposto di cui all’articolo 27, secondo il quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»?

I Padri costituenti auspicavano che, al riconoscimento, sul piano costituzionale, del principio della rieducazione - che pure suscitò, nel corso della discussione, una serie di opposizioni in Assemblea -, seguisse una riforma del sistema carcerario, che riempisse di contenuto quella che, altrimenti, non sarebbe stata che una vuota e retorica enunciazione di principio. Fu a tal fine istituita, nel 1948, su proposta di Piero Calamandrei, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri (la cc.dd. Commissione Persico), incaricata di «indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi adoprati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i reclusi». Nonostante la avvertita esigenza di una radicale riforma dell’allora vigente sistema penitenziario e gli sforzi compiuti dalla Commissione parlamentare per attuarla, il carcere continuò ad essere disciplinato, fino al 1975, dal vecchio Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931, sicché l’affermazione di una pena umana e rieducativa rimase per lungo tempo lettera morta. Bisognerà, dunque, attendere trent’anni - e le sanguinose rivolte carcerarie degli anni settanta - perché si realizzi, con la legge n. 354 del 1975, una compiuta riforma dell’Ordinamento penitenziario ispirata a quei principi di umanità e rieducazione a cui si deve adeguare, secondo il dettato costituzionale, l’esecuzione della pena in tutta la sua durata.

Sebbene con trent’anni di ritardo rispetto all’entrata in vigore della Costituzione, con la riforma del 1975, il legislatore aveva chiaramente optato per un sistema esecutivo orientato al recupero e al reinserimento di chi avesse violato le regole della civile convivenza introducendo, tra le altre cose, le misure alternative alla detenzione in linea con quella corrente di pensiero (rivoluzionaria per il nostro paese) secondo cui la rieducazione del condannato si attua anche evitandone l’ingresso in carcere ovvero riducendone la permanenza all’interno dell’istituto.

Sulla stessa linea si collocano le riforme del 1986 (cc.dd. legge Gozzini) e del 1998 (cc.dd. legge Simeone) che, incidendo su aspetti diversi della disciplina, hanno contribuito ad ampliare e potenziare l’ambito di operatività delle misure alternative, offrendo ai condannati a pena detentiva spazi vieppiù crescenti di contatto con l’esterno, secondo lo schema dell’esecuzione progressiva. Malgrado l’indubbia scelta del legislatore del 1975 nell’ottica del finalismo rieducativo della pena e le suddette riforme, è tuttavia oramai evidente come le politiche securitarie oggi in voga abbiano determinato una drastica inversione di tendenza, virando in maniera decisa verso il “restauro” di un sistema essenzialmente carcerocentrico - di fatto mai completamente abbandonato - che fa della detenzione in carcere il perno attorno al quale ruota l’esecuzione della pena.

È convinzione largamente condivisa che gli obiettivi di sicurezza e difesa sociale possano essere più efficacemente attinti solo attraverso la pena della reclusione, espiata “fino in fondo”, senza sconti. C’è chi, al grido dello slogan “buttare via la chiave”, decanta gli effetti positivi che - in termini di sicurezza sociale e certezza della pena - avrebbe la previsione di pene immodificabili in itinere che costringano il condannato a pena detentiva a trascorrere i propri giorni “dietro le sbarre”, senza prospettiva alcuna di liberazione, prima che sia stata integralmente scontata la pena indicata nella sentenza di condanna. Costoro sembrano però ignorare la vistosa fallacia di un assioma quale “più carcere, più sicurezza” che, in tempi di populismo penale, le forze politiche insistentemente invocano, promettendo di realizzare controriforme dell’ordinamento penitenziario che facciano piazza pulita di ogni misura premiale, sedando così il profondo e radicato sentimento di paura e insicurezza che affligge la nostra società.

Eppure, la storia della penalità (anche solo quella moderna) dimostra, in maniera inconfutabile, come detenzione, ergastolo, finanche la pena di morte non abbiano eliminato, né tantomeno ridotto, la criminalità e non abbiano dissuaso nessuno dal delinquere, men che meno il reo. Il carcere è, per utilizzare - seppur impropriamente - un’espressione di derivazione marxiana, l’«oppio dei popoli», capace di indurre una sensazione fittizia di benessere e rassicurazione, persuadendo la società che la detenzione sia lo strumento in grado di tenerla al sicuro da chi - stranieri, tossicodipendenti, disagiati psichici, marginali in genere - viene percepito come una minaccia alla sua stabilità.

La neutralizzazione dei “pericolosi”, che si realizzerebbe attraverso l’isolamento e la segregazione totale, è solo un effetto temporaneo. La verità è che il carcere non diminuisce il tasso di criminalità, anzi è criminogeno, è il luogo ove si riafferma la cultura della devianza, provocando la recidiva. Il carcere suscita dolore e rancore nell’incarcerato, ne abbrutisce la personalità, divenendo esso stesso fonte di nuova delinquenza e nuove insicurezze. Così strutturato, il carcere non serve neanche alle vittime; può soddisfare, tutt’al più, quel desiderio di vendetta che chiunque nutre nei confronti di chi delinquendo abbia arrecato dolore, ma certamente non consente di ricucire la ferita prodotta dal reato e, anziché colmare la fatale cesura tra il carcere e la società civile, la dilata, alimentando il disinteresse della società verso i reclusi e il loro destino.

Occorrerebbe convincersi, una volta per tutte, della necessità di superare la rigida e omologante impostazione carcerocentrica in favore di risposte sanzionatorie individualizzate che tengano conto dei bisogni, delle attitudini, delle caratteristiche personali del detenuto e dell’eventuale percorso di riabilitazione da lui intrapreso, al fine di evitare che la lunga durata della pena intramuraria ne comprometta definitivamente ed irrimediabilmente il reinserimento nella società.

Risulta pertanto condivisibile l’iter argomentativo seguito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con una recente pronuncia (Corte edu, sez. I, sent. 13 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia (n. 2)), ha condannato l’Italia, dichiarando l’attuale disciplina dell’ergastolo ostativo ex art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario contraria al divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Muovendo dalla considerazione che qualsiasi pena debba innanzitutto tendere alla rieducazione del condannato - come peraltro consacrato dalla nostra Costituzione all’art. 27, comma 3 - e lasciare dunque aperta una prospettiva di reintegrazione sociale, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto tale finalità disattesa da un regime detentivo - come quello previsto appunto dall’art. 4-bis ord. penit. - che subordina alla sussistenza di una condotta collaborante da parte del condannato per uno dei delitti ivi indicati la possibilità per quest’ultimo di essere ammesso ai benefici penitenziari, operando la presunzione secondo la quale la mancanza di collaborazione con la giustizia sia, in ogni caso, il risultato di una scelta libera e autonoma del detenuto, denotante la sua persistente adesione ai “valori criminali” e la sua permanente affiliazione all’organizzazione criminale di appartenenza. L’invito dei giudici di Strasburgo è allora rivolto al legislatore affinché intervenga per ricondurre il sistema a coerenza con la Convenzione, prevedendo un congegno di revisione della sentenza di condanna diretto a verificare se il periodo di detenzione espiato abbia o meno attinto l’obiettivo rieducativo che la pena è chiamata ad assolvere, facendo così venir meno qualsiasi motivo legittimo che ne giustifichi la prosecuzione.

Una cosa è chiara: una pena che, in ragione di preminenti esigenze di tutela della collettività e di prevenzione generale (pure legittime), presenti connotati meramente afflittivi, restando del tutto indifferente all’evoluzione psicologica e comportamentale del detenuto, così privandolo di qualsiasi prospettiva di liberazione futura e di reinserimento sociale, è contraria al principio della dignità umana. Tendere alla rieducazione significa soprattutto riconoscere ad ogni condannato il diritto a sperare che - orientando verso modelli positivi e virtuosi la propria condotta all’interno del carcere e partecipando attivamente alle offerte trattamentali che gli vengono prospettate - possa giovarsi di benefici sempre maggiori, in vista di un proficuo e anticipato reingresso nel consorzio civile.

Per saperne di più:

Bortolato, Marcello & Vigna, Edoardo, Vendetta pubblica. Il carcere in Italia, Editori Laterza, Bari, 2020

Foucault, Michel, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976

Santini, Serena, Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta “via di scampo”: dalla corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana, in Diritto Penale Contemporaneo, 2019

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