di Rosita Forastiero

Le Camere straordinarie in seno ai Tribunali cambogiani per la repressione dei crimini contro l’umanità commessi durante il regime degli Khmer rossi (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia - ECCC) hanno adottato due decisioni nella seconda metà del 2010, che rivestono notevole interesse per il diritto penale internazionale. Le Camere straordinarie rientrano nel novero di quei tribunali ibridi o misti, che sono stati istituiti nell'ultimo decennio per garantire la repressione di gravi crimini di rilevanza internazionale attraverso la cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e le istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite (v. E. CIMIOTTA, I tribunali penali misti, Padova, 2009, pp. 246-280).
La prima è la sentenza del 26 luglio 2010 sul fondo del caso Kaing Guek Eav (Judgement, Case File No. 001l18-07-2007-ECCC/TC, Trial Chamber, 26 July 2010, E188 in http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/635/20100726_
Judgement_Case_001_ENG_PUBLIC.pdf); la seconda, del 15 settembre 2010, è il rinvio a giudizio di quattro esponentidel Partito comunista di Kampuchea (CPK), massime cariche del regime (si tratta di Nuon Chea, vice-segretario del CPK; Ieng Thirith, Ministro dell’azione sociale; Ieng Sary, Ministro degli Affari esteri, e Khieu Samphan, Capo dello Stato), già in custodia cautelare dal 2007, chiamati a rispondere di crimini contro l’umanità, crimini di guerra, genocidio e gravi violazioni del Codice penale cambogiano del 1956 e per i quali, il 13 gennaio 2011, le ECCC hanno confermato l’atto di accusa (Case File No. 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ, Closing Order in http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/740/D427Eng.pdf). Vediamo, pertanto, di fare alcune riflessioni sulla portata delle decisioni in oggetto.

Nella sentenza del 26 luglio 2010, le Camere straordinarie hanno riconosciuto colpevole e condannato a 35 anni di reclusione per crimini contro l’umanità e gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, Kaing Guek Eav, noto come “compagno Duch”, il quale fu prima vice-direttore e poi direttore del campo di detenzione di Tuol Sleng, il centro S-21; in tale campo, tra il 17 aprile 1975 e il 6 gennaio 1979, furono detenute, torturate e giustiziate più di 12 mila persone, appartenenti soprattutto alla categoria degli oppositori politici. La pena è stata ridotta di cinque anni a causa della detenzione illegale dell’imputato tra il 10 maggio 1999 ed il 30 luglio 2007.

La sentenza riconosce la gravità dei crimini commessi e il ruolo di Duch nell’attuazione delle politiche del CPK. Si è riconosciuto che l’imputato non ha agito per seguire ordini superiori e salvare la propria vita o quella dei propri familiari, ravvisandosi in ciò una circostanza aggravante. Da tale punto di vista, il caso Eav si distingue dal pur analogo caso Erdemovic, condannato per il massacro di Srebrenica dal Tribunale per la ex Jugoslavia, poiché la relativa sentenza ha ritenuto, sulla base dell’art. 7 del suo Statuto, l’azione commessa sotto minaccia e gli ordini superiori quale circostanze attenuanti (Prosecutor v. Erdemovic, Sentencing Judgement, ICTY Trial Chamber (IT-96-22-T), 29 November 1996 in http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/en/erd-tsj961129e.pdf).

La vicenda ci riporta al 17 aprile 1975, quando gli Khmer rossi instaurarono in Cambogia il regime dittatoriale del Primo Ministro Pol Pot, caratterizzato da un clima di terrore e violenza. Tale regime rimase in vita fino al 1979, quando venne rovesciato da truppe cambogiane appoggiate dall’esercito vietnamita. Il nuovo Governo istituì un Tribunale per giudicare e punire i responsabili dei crimini commessi durante la Kampuchea democratica, che condannò a morte in contumacia Pol Pot e il Ministro degli Esteri Ieng Sary. La condanna non fu mai eseguita in quanto Sary ottenne la grazia nel settembre 1996, mentre Pol Pot morì due anni dopo.

Le difficoltà incontrate dalla giustizia cambogiana nella repressione dei gravi crimini commessi, spinse l’Esecutivo cambogiano a chiedere, nel 1977, l'assistenza delle Nazioni Unite per l’istituzione di un Tribunale che avrebbe dovuto giudicare i crimina iuris gentium perpetrati durante il regime. Il Gruppo di esperti nominato dal Segretario generale individuò nella creazione di un Tribunale internazionale ad hoc la migliore soluzione per garantire l’osservanza dei principi internazionali dell’equo processo (UN Doc. A/RES/52/135, 27 February 1998, Situation of Human Rights in Cambodia). Il Tribunale, composto da giudici internazionali, avrebbe dovuto pronunciarsi sui crimini commessi dai maggiori esponentidella Kampuchea democratica. La proposta fu però respinta dalle autorità cambogiane.

Dopo ulteriori negoziati tra Phnom Penh e il Segretario generale (Report of the UN Group of Experts on Cambodia to the Secretary-General, UN Doc. A/53/850, 16 March 1999), il 17 marzo 2003, veniva finalmente firmato l'Accordo tra le Nazioni Unite e la Cambogia sulla istituzione di un procedimento secondo il diritto cambogiano per la repressione dei crimini commessi durante la Kampuchea democratica. Tale Accordo ha istituito le Camere straordinarie cambogiane, insediatesi nel 2006, ed ha completato la Legge cambogiana del 10 agosto 2001, che aveva istituito Camere straordinarie penali all’interno del sistema giudiziario nazionale. Con l’entrata in vigore dell’Accordo, la Legge cambogiana è stata adeguata prevedendo un organo giurisdizionale misto con il compito di processare i crimini commessi dagli Khmer rossi.

L’art. 2 dell’Accordo fa risaltare chiaramente la natura ibrida delle Camere cambogiane: metà interne e metà internazionali. Se la giurisdizione delle Camere è stabilita dalla Legge cambogiana, sono però richiamati i principi pacta sunt servanda e quello secondo cui una parte non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno al fine di giustificare la mancata esecuzione di un trattato (art. 27 della Convenzione di Vienna del 1969). L’Accordo del 2005 si configura quindi come intervento ex post che garantisce il coinvolgimento della comunità internazionale nell’amministrazione della giustizia in Cambogia stabilendo la base giuridica, i principi e le modalità della cooperazione tra il Governo e le Nazioni Unite.

Le ECCC esercitano la loro potestà punitiva rispetto ai reati commessi tra il 17-4-1975 e il 6-1-1979 dai soggetti che, per il ruolo ricoperto nell’ambito del regime, ne risultino essere i maggiori responsabili. In quanto al diritto applicabile, con riferimento ai crimini contro l’umanità, le Camere rinviano al diritto consuetudinario internazionale vigente tra il 1975 e il 1979. Tra le norme internazionali applicabili, occorre, inoltre, richiamare le convenzioni di cui la Cambogia era Parte contraente al 17 aprile 1975, quali la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati e la Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Tra gli illeciti perpetrati durante il periodo della Kampuchea democratica sono compresi anche reati comuni rispetto ai quali le Camere applicano il Codice penale cambogiano del 1956.

Risulta quindi confermata la natura giuridica mista delle Camere straordinarie, che dipende, in primis, dalla loro composizione, essendo formate da giudici nazionali e internazionali. Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, i giudici internazionali sono presenti in tutti i gradi di giudizio in numero leggermente inferiore rispetto a quelli nazionali, ciò diversamente da altri casi di tribunali ibridi, come quello della Corte speciale per la Sierra Leone del 2002. Se non viene raggiunta l’unanimità, è necessario il voto favorevole di circa i due terzi del Collegio, consentendo ai giudici internazionali di formare una minoranza di blocco.

La peculiare composizione dell’organo giudicante si riflette inoltre sull’Ufficio della Procura. L’accusa, infatti, è condotta attraverso l’azione congiunta di due pubblici ministeri, cambogiano e internazionale, chiamati a cooperare al fine di pervenire ad una posizione comune.

Il carattere “misto” del Tribunale cambogiano viene in rilievo anche con riferimento alla scelta della sede e al sistema di finanziamento previsto. Sul primo punto si è preferito, come per la Corte speciale per la Sierra Leone, il luogo che presenta il legame più stretto con la fattispecie criminosa, vale a dire Phnom Penh. Per quanto concerne il sistema di finanziamento, le spese relative al personale cambogiano ed accessorie sono a carico dello Stato asiatico, mentre rimangono a carico delle Nazioni Unite gli stipendi del personale internazionale, i trasferimenti dei testimoni e i costi inerenti il collegio di difesa; l’ONU è inoltre responsabile dei costi relativi a beni e servizi e di quelli derivanti dagli accordi sulla sicurezza.

Più in generale, le Camere straordinarie cambogiane costituiscono un elemento del quadro istituzionale relativo alla repressione dei crimini internazionali di individui. La loro azione si inscrive, infatti, nell’ambito della cornice più ampia costituita dalla Corte penale internazionale, dai Tribunali internazionali ad hoc, dai Tribunali c.d. misti, tra i quali rientrano la Corte speciale per la Sierra Leone, gli Special Panels per i gravi crimini a Timor Est istituiti e i Regulation 64 Panels in Kosovo creati nel 2000. Il quadro è completato dai tribunali interni degli Stati, tra i quali il Tribunale speciale per il Libano istituito nel 2007.

La prassi dei tribunali misti rivela che, sebbene essi presentino caratteristiche comuni, ognuno di essi costituisce tuttavia un unicum. In Cambogia, la cooperazione internazionale, canalizzata attraverso l'ONU, ha consentito di realizzare un sistema sui generis caratterizzato dalla complementarità tra giurisdizione interna e internazionale. Le decisioni del 2010 rappresentano un primo risultato concreto per garantire la repressione di gravi violazionidei diritti umani e, quindi, l'effettività del diritto penale internazionale.

Pubblicato il  7/03/2011