di Ester Molinaro

Può accadere che in costanza di incidente stradale la polizia chieda al personale medico di sottoporre il conducente ad una serie di accertamenti, tra cui il prelievo ematico, per verificare la presenza di sostanze alcooliche nel sangue.
In tal caso, l'interessato può rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico o commette un reato?

Premessa
L'art. 186 del Codice della Strada prevede che in caso di guida in stato di ebbrezza il rifiuto dei relativi accertamenti possa integrare un autonomo titolo di reato. Pena: l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno a cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della confisca del veicolo. In sintesi, il rifiuto viene punito con il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per la forma più grave di guida in stato di ebbrezza.
Al fine di comprendere la struttura di questo reato è necessario intendersi sulla tipologia di accertamenti a cui il soggetto interessato può essere sottoposto.
Lo stesso art. 186 prevede un'escalation di accertamenti da parte degli organi di polizia competenti. La polizia stradale può, infatti, sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili. Qualora tali verifiche abbiano condotto ad un esito positivo e in presenza di determinate condizioni, la polizia ha la facoltà di accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per eseguire l'accertamento con le procedure e gli strumenti previsti dal Regolamento al Codice della Strada. Infine, in caso di incidente stradale, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato su richiesta degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie di base o accreditate.
Con riferimento a quest'ultima ipotesi, può dunque accadere che in costanza di incidente stradale la polizia chieda al personale medico di sottoporre il conducente ad una serie di accertamenti, tra cui il prelievo ematico, per verificare la presenza di sostanze alcooliche nel sangue.
In tal caso, l'interessato può rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico o commette un reato?

2. Il prelievo ematico come forma di restrizione della libertà personale
L'art. 186 CdS pone il problema di attribuire agli organi di polizia stradale la possibilità di richiedere l’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, senza precisare se tale accertamento sia subordinato al consenso dell’interessato. Il tema risulta particolarmente importante in ragione dei contrapposti interessi in gioco: da un lato vi è la necessità di acquisire elementi di prova in ordine all'eventuale responsabilità del conducente, dall’altro vi sono i principi costituzionalmente garantiti dell'inviolabilità della libertà personale e della libertà di scegliere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario, previsti rispettivamente dagli artt. 13 e 32 della Costituzione.
Nell'affrontare questa problematica è preliminare ricordare il significato che riveste il prelievo ematico in ambito giuridico.
Sotto questo profilo, l'accertamento in parola è identificabile in un’operazione tecnica finalizzata allo svolgimento di un mezzo di prova o di un atto investigativo la cui esecuzione presuppone un mero pati da parte del soggetto interessato (in tal senso, P. Felicioni, L’esecuzione coattiva del prelievo ematico: profili problematici, in Cass. pen., 2007, p. 326 e 327).
Con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, la Corte costituzionale ha, poi, affrontato il rapporto tra il prelievo ematico coattivo e i principi fondamentali del nostro ordinamento, quali la vita, l'integrità fisica e la libertà personale, affermando che “il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei “casi e modi” in cui può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla”.
L'intervento della Corte costituzionale ha contribuito certamente a delineare, sotto il profilo giuridico, una chiara nozione di prelievo ematico: una restrizione della libertà personale invasiva della sfera corporale della persona come tale sottoposta ai limiti di cui agli artt. 13 e 32 della Carta costituzionale.
Ed invero, l'art. 13 Cost. informa i provvedimenti restrittivi della libertà personale del principio della doppia riserva, di legge e di giurisdizione. In altre parole, le limitazioni alla libertà personale devono essere previste dalla legge che deve stabilire i modi e i casi in cui queste possono effettuarsi, nonché autorizzate da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Essendo il prelievo ematico una forma di restrizione della libertà personale, anch'esso deve essere sottoposto ai limiti suddetti.
La disposizione prevista dall'art. 32 Cost. stabilisce, invece, che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ”.
Dalla lettura di questa norma è agevole desumere che per imporre un determinato trattamento sanitario, nella specie il prelievo ematico, la normativa in tema stradale avrebbe dovuto espressamente escludere la necessità del consenso dell'interessato all'esecuzione di un tale accertamento.
L'art. 186, comma 7, nel disciplinare il reato di rifiuto rinvia ai commi precedenti in cui l'espressione “accertamenti” è utilizzata in modo generico facendo contestualmente riferimento alla prova con l'etilometro, alla sintomatologia e ai prelievi biologici in senso lato. Ed invero, proprio perché il prelievo ematico, rispetto a tutte le altre forme di accertamento, si contraddistingue per un evidente grado di invasività, la normativa in materia stradale avrebbe dovuto offrire delle indicazioni ad hoc tenendo conto che sempre l'art. 32 stabilisce che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Con questa prescrizione la stessa Costituzione detta un limite imprescindibile per il legislatore: il rispetto della persona umana.

3. L'utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico in assenza di consenso
Al riguardo, è particolarmente interessante l'orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione che proprio in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale sopra menzionate, ha stabilito che “in tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., atteso che nel caso sussiste violazione dell'art. 13 Cost. essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell'autorizzazione del soggetto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass., n. 4862 del 9.12.2003, Triolo; Cass., n. 22599del13.05.2005, Romano;Cass., n. 20236 del 25.01.2006, Nassiri; Cass., sez. IV, n. 38537 del 21.09.2007, Salatri; Cass. n. 10286 del 4.11.2008, Esposito; Cass. n. 4118 del 9.12.2008, Ahmetovic; Cass. n. 1827 del 4.11.2009, Boraco).
Quale è l'insegnamento della Suprema Corte?
In primo luogo, la Corte di Cassazione ha distinto il prelievo ematico effettuato nell'ambito del normale protocollo medico, cioè per necessità curative, da quello richiesto dalla polizia stradale per soddisfare le esigenze probatorie in ordine all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Nel primo caso, i risultati del prelievo possono essere utilizzati in sede processuale anche senza il consenso dell'interessato. Tale possibilità è dettata dal fatto che il suddetto prelievo costituisce un atto dovuto perché preposto alla tutela dell'interessato e non all'accertamento del reato. I risultati ottenuti sono pertanto rispettosi dei principi previsti dal codice di procedura penale in materia probatoria ed è corretto escludere qualsiasi forma di abuso sulla persona.
Nel secondo caso, i risultati del prelievo ematico ottenuti senza il consenso dell'interessato sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. perché lesivi della libertà personale tutelata dall'art. 13 Cost.: la ragione dell'espletamento del prelievo ematico è legata alle esigenze probatorie dell'organo inquirente e contrasta con il diritto di rifiutare pratiche sanitari invasive.
In definitiva, le sentenze sopra riportate evidenziano come il prelievo ematico è consentito dalla legge solo nell'ipotesi in cui vi sia il consenso dell'interessato e tale indicazione sembra essere puntualmente conforme al dettato costituzionale dell'art. 32. Significativa al riguardo è anche la sentenza della Corte di Cassazione (sez., I, n. 11886 del 14.2.2002, Jolibert) in cui si legittima “il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti”.

4. Rifiuto giustificato: esercizio di un diritto
Si configura, pertanto, l’ipotesi che il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico per l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere espressione dell’esercizio di un diritto costituzionale del soggetto a rifiutare un trattamento sanitario invasivo della sua persona. E', pertanto, ragionevole ritenere che il predetto rifiuto non costituisca reato in quanto giustificato dall'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
Rappresenterebbe, tra l'altro, una grave contraddizione del sistema giuridico l'ipotesi in cui un medesimo comportamento venga contestualmente facoltizzato e punito.
Ai fini, infatti, della configurazione di un fatto previsto dalla legge come reato è necessario che l'episodio di vita preso in considerazione sia non solo tipico, ovvero corrispondente alla fattispecie incriminatrice prevista dalla legge, ma anche antigiuridico e colpevole. Ben sintetizza questa parte essenziale dello studio del reato l_'incipit_ del “Fatto nella teoria generale del reato (Padova, 1930)di Giacomo Delitala, uno dei testi più autorevoli della letteratura penalistica italiana. L'insigne studioso apre, infatti, la sua opera affermando che “il reato è un fatto (umano) antigiuridico e colpevole”. Ciò vuol dire che una volta verificato che un dato accadimento corrisponde ad una norma penale incriminatrice, occorre fare un passo in avanti e accertare che lo stesso sia anche antigiuridico, ovvero non scriminato da alcuna causa di giustificazione. In caso affermativo si potrà procedere a verificare la sussistenza del requisito della colpevolezza, in caso di esito negativo vorrà dire che il fatto, pur corrispondendo alla previsione di una disposizione penale, è in realtà lecito ab origine.

Pubblicato il  21/07/2011