di Romolo Donzelli*

1. Il caso e le questioni.
Secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, quando sia richiesta l’esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. in riferimento a preliminari di vendita nei quali è stabilito che il prezzo pattuito debba essere corrisposto al momento della conclusione del contratto definitivo, il giudice che accoglie la domanda può condizionare l’efficacia della sentenza al versamento del prezzo entro un certo termine dal passaggio in giudicato. Di contro la giurisprudenza si è occupata raramente di verificare quale sia il regime di efficacia della sentenza nel caso in cui il termine sia decorso infruttuosamente. I precedenti in materia, infatti, spesso si soffermano su problematiche solo parzialmente affini, ovvero sull’efficacia della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. senza il condizionamento poc’anzi menzionato o senza la fissazione del termine entro cui l’evento condizionante deve verificarsi. Parimenti, la dottrina, salvo rari casi, si è per lo più occupata della natura della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. e non ha esaminato ex professo la specifica questione poc’anzi indicata.
Di recente la Cassazione ha avuto modo di occuparsene (Cass., 15 luglio 2008, n. 19484) e l’occasione è stata offerta da una fattispecie concreta particolarmente interessante.
Con la sentenza n. 8291/94, il Tribunale di Roma disponeva il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà di due unità immobiliari da A a B, subordinando l’efficacia della sentenza al versamento del prezzo pattuito entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato. Nonostante la pendenza del giudizio ex art. 2932 c.c., A vendeva i due appartamenti in questione a C e D e, in un secondo momento, oramai scaduto il termine stabilito in sentenza, accettava il pagamento del prezzo da parte di B. Quest’ultimo, ritenendo di aver acquistato la proprietà in prevalenza rispetto a C e D, agiva in rivendica per ottenere la condanna al rilascio del bene.
Il giudizio di primo grado si chiudeva con il rigetto della domanda, in quanto la condizione apposta in sentenza, ovvero il pagamento entro il termine fissato, non si era verificata. Si aderiva, quindi, all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta scaduto il termine fissato in sentenza per il verificarsi della condizione, vanno definitivamente persi gli effetti promessi dalla sentenza condizionale. In appello la pronuncia veniva riformata. Pur non contestando l’orientamento giurisprudenziale accolto dal giudice di prime cure, si riconosceva alle parti la facoltà di non avvalersi della condizione; sicché, sebbene il termine fosse scaduto, la vicenda traslativa tra A e B si era comunque realizzata a fronte della mancata volontà delle parti di far valere l’inefficacia della sentenza-contratto. Inoltre, dando rilievo alla massima giurisprudenziale secondo cui alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. si applicano gli artt. 1453 ss. c.c., si osservava anche che nessun domanda di risoluzione era stata avanzata in riferimento al rapporto sorto in virtù della sentenza costitutiva.
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, con la sentenza del 15 luglio 2008, n. 19484, ha riproposto aproblematicamente l’itinerario argomentativo della Corte d’appello lasciando inalterati i dubbi e le incertezze che il quadro giurisprudenziale presenta nel suo complesso. Questa recente pronucia offre, dunque, una buona occasione per tornare a riflettere sulla natura di tale provvedimento ed in particolare sulla funzione delle «opportune statuizioni» che sovente ne arricchiscono il contenuto, nonché sul regime di efficacia che appartiene a tale pronuncia allorquando dette statuizioni consistano nel subordinare il trasferimento della proprietà del bene al versamento del prezzo entro un termine stabilito.

2. La natura della sentenza emessa ex art. 2932 c.c.
Come già poc’anzi ricordato, la dottrina da tempo si interroga sull’esatta natura appartenente alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. e alla correlata attività giurisdizionale che ad essa conduce.
Riguardo a quest’ultimo punto, la tesi dominante, che risale all’autorevole voce di Giuseppe Chiovenda, attribuisce al provvedimento in questione natura costitutiva(Dell’azione nascente dal contratto preliminare, ora in Saggi di diritto processuale civile (1930), I, Napoli, 1993, p. 101 ss.).
Il dibattito dottrinale non ha, peraltro, mancato di evidenziare la non perfetta rispondenza di tale qualificazione al fenomeno giuridico in esame; sono, così, emerse posizione ricostruttive, che, sulla scia delle osservazioni già da tempo avanzate da Piero Calamandrei(La sentenza come atto di esecuzione forzata, ora in Opere giuridiche, a cura di Cappelletti, IX, Napoli, 1983, p. 344 ss.), nonché in ragione della collocazione della norma all’interno del nostro codice civile, hanno accentuato la funzione esecutiva della tutela apprestata (Mazzamuto, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, XX, Tutela dei diritti, Torino, 1998, p. 376 ss.).
Questo inquadramento sistemativo ha rappresentato il contesto ricostruttivo che più degli altri ha favorito una valorizzazione delle conseguenze che la particolare natura dell’obbligo sostanziale rimasto inadempiuto produce sulla configurazione del potere-dovere giudiziale esercitato ex art. 2932 c.c.
In questa prospettiva, infatti, è apparso più agevole rilevare l’insufficienza della caratterizzazione meramente costitutiva del provvedimento, valorizzando, di contro, le connotazioni più propriamente determinative che questo possiede.
Non è questa la sede per riflettere sull’esatta collocazione sistematica delle sentenze determinative ed in particolare per chiedersi se queste abbiano abbiano natura diversa dalle costitutive o se tale qualificazione serva solo a rimarcare il maggior grado di elasticità che contraddistingue le prescrizioni legali che in taluni casi il giudice deve concretare nel giudizio. Va detto, però, che l’applicazione giurisprudenziale ha senz’altro dimostrato l’ampia latitudine appartenente ai poteri giudiziali esercitati in sede di art. 2932 c.c. Esemplificativa a tal riguardo è proprio la fattispecie che ha dato origine al caso in esame, ovvero il potere-dovere del giudice di condizionare il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo nel caso in cui questo debba essere versato al momento della conclusione del definitivo. Pari rilievo hanno, poi, le sentenze che più in generale evidenziano la natura «sostitutiva» (Cass., 4 gennaio 2002, n. 59) che appartiene al provvedimento giurisdizionale in questione e, più nello specifico, alle «opportune statuizioni» (Cass., 26 novembre 1997, n. 11839) che, quando le circostanze lo richiedano, possono contribuire alla realizzazione della vicenda attuativa dell’obbligo di contrarre.
Proprio in riferimento a quest’ultimo profilo, assumono particolare importanza i criteri che devono ispirare e guidare l’esercizio del potere giudiziale, ovvero – guardando le cose nell’ottica del controllo – i limiti che esso incontra e più in generale il contesto funzionale alla luce del quale devono essere intese ed interpretate le diverse statuizioni che costituiscono il risultato di tale attività.
Le «opportune statuizioni» che, infatti, appartengono a questa particolare vicenda giudiziale contribuiscono a disegnare una regolamentazione contrattuale che viene imposta alle parti e che non nasce dal libero scambio del consenso.
Sotto questo specifico profilo, quindi, l’atto giuridico in questione è più sentenza che contratto e per questa stessa ragione, come ben chiarisce la giurisprudenza, il provvedimento giudiziale non può assumere un contenuto tale da «realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che […] sarebbe stato possibile alle parti» e che, per altro verso, «eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti» (Cass., 4 gennaio 2002, n. 59).
La pronuncia dovrà garantire la realizzazione del programma contrattuale risultante dal preliminare, procedendo ad un suo necessario completamento e perfezionamento – anche in ragione delle sopravvenienze – mediante i provvedimenti opportuni poc’anzi menzionati; ma la realizzazione del compito ora indicato dovrà svolgersi nel rispetto (a) del concreto assetto di interessi risultante dal preliminare e frutto dell’autonomia negoziale, nonché (b) dei principi che più in generale regolano la materia contrattuale (Sacco, in Sacco-De Nova, Il contratto, t. 2, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 2004, p. 285).

3. Il regime di efficacia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. sotto condizione sospensiva di pagamento del prezzo entro un termine stabilito.
3.1. Un primo sguardo alla giurisprudenza: due possibili ricostruzioni?
Solo dopo aver chiarito quale sia l’esatto contesto funzionale entro cui inserire le «opportune statuizioni» che danno corpo e contenuto alla pronuncia ex art. 2932 c.c., è possibile affrontare la questione – più specifica e dipendente – relativa al tema degli effetti della sentenza che condiziona il trasferimento del diritto di proprietà sul bene al pagamento del prezzo residuo entro un certo termine.
L’interrogativo ora avanzato potrebbe apparire ozioso, o magari ingenuo.
Se, infatti, la sentenza promette un certo effetto a condizione che si realizzi un dato evento entro un termine stabilito, il mancato avveramento della condizione dovrebbe determinare la perdita definitiva dell’effetto promesso.
Uno sguardo attento alla non ampia giurisprudenza in materia offre peraltro un’immagine non esente da qualche contrasto e varie incongruenze.
Per cercare di fare chiarezza, quindi, occorre – come sovente accade – spingersi oltre la lettura delle massime tralaticie che si rincorrono di pronuncia in pronuncia ed esaminare con attenzione i diversi provvedimenti.
Un buon avvio è costituito da una prima esposizione delle due antitetiche opzioni ricostruttive che emergono da una rapida lettura della giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento (Cass., 15 novembre 1994, n. 9638; Id., 9 febbraio 1993, n. 1588; in materia di contratto condizionale: v. Cass., 12 gennaio 2006, n. 419; Id., 9 febbraio 2006, n. 2863; Id., 23 settembre 2004, n. 19146; cfr. poi Cass., 27 dicembre 1994, n. 11195; Id., 26 ottobre 2006, n. 22833; Id., 26 agosto 1998, n. 8493; Id., 16 dicembre 1991, n. 13519; Id., 20 ottobre 1984, n. 5314; Id., 7 giugno 1974, n. 1713), supportato dall’unanime dottrina civilistica intervenuta in materia (Visalli, L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (art. 2932 c.c.), Padova, 1995, p. 190; Gazzoni, Il contratto preliminare, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, XIII, t. 2, Torino, 2002, spec. p. 714 s.), la sentenza ex art. 2932 c.c., che viene emessa condizionando l’efficacia della stessa al pagamento del prezzo entro un termine stabilito, rappresenta un’ipotesi di sentenza condizionale, nella quale – per l’appunto – il pagamento del prezzo vale come condizione di adempimento; sicché, decorso infruttuosamente il termine, l’efficacia traslativa nonché quella esecutiva riguardante la condanna al rilascio non possono più prodursi e la regolamentazione contrattuale contenuta in sentenza perde effetto.
La linearità di questa ricostruzione viene peraltro contraddetta da un’impostazione giurisprudenziale alternativa (Cass., 6 agosto 2001, n. 10827). Anche secondo questo orientamento la sentenza in questione va qualificata come condizionale ed il pagamento rappresenta parimenti l’evento al cui realizzarsi è subordinata l’efficacia della stessa. Fin qui non vi sono divergenze rispetto alla lettura poc’anzi esposta. D’altra parte, recuperando massime giurisprudenziali sulle quali avremo occasione di tornare, si ritiene anche che il pagamento non perda la sua natura di prestazione essenziale, sicché la parte che voglia svincolarsi dalla sentenza-contratto dovrà far valere in un successivo giudizio l’inadempimento o la tardività dello stesso come motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. e non come causa di inefficacia automatica ai sensi dell’art. 1353 c.c. Muovendosi in questa prospettiva la fattispecie condizionale sarebbe sempre in grado di completarsi, anche in virtù di un pagamento ben oltre il termine stabilito. L’unico modo per spazzare via la sentenza-contratto, sempre pronta al consolidamento della sua efficacia, sarebbe l’avvio di una seconda vicenda giudiziale volta ad ottenere la risoluzione del rapporto.

3.2. La sentenza-contratto condizionale e la piena applicabilità degli artt. 1353 ss. c.c.
Esposte in sintesi le opzioni ricostruttive che il quadro giurisprudenziale offre, nel tentativo di stabilire quale delle due sia maggiormente corretta, possiamo procedere ad una progressiva qualificazione della fattispecie che agevoli la determinazione dei riferimenti normativi da applicare al caso di specie.
Così procedendo, va in primo luogo osservato che la cornice processualcivilistica entro cui inserire la fattispecie in questione è rappresentata dall’istituto della sentenza condizionale; istituto da tempo controverso (sul tema, di recente, Carratta, Sentenza di divorzio e domanda di condanna «condizionata», in Fam. e dir., 2005, 37 ss.; Zuffi, Sull’incerto operare del fenomeno condizionale nelle sentenze di accertamento e di condanna, in Riv. trim dir. proc. civ., 2006, 991 ss.), ma che la giurisprudenza ritiene ammissibile allorquando: a) ciò sia giustificato da ragioni di economia processuale; b) l’efficacia della decisione «non sia subordinata al verificarsi di un evento […] il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito» (Cass., 23 marzo 2004, n. 5719).
Salvo un isolato precedente (Cass., 26 febbraio 1994, n. 1955), la giurisprudenza è tutta orientata in questo senso; ovvero ritiene che la sentenza ex art. 2932 c.c. emessa con le modalità e i contenuti sinora descritti debba essere qualificata come sentenza condizionale.
Su questo punto, dunque, la giurisprudenza non dimostra incertezze.
D’altra parte, per meglio intendere le conseguenze applicative che necessariamente discendono da tale qualificazione ed anche per diradare eventuali dubbi sulla correttezza dell’inquadramento dogmatico ora proposto, è opportuno svolgere qualche ulteriore considerazione. 
In primo luogo, ovvero su un piano di riflessione generale, vanno superate le perplessità che potrebbero sorgere in riferimento alla difficile coesistenza dell’istituto della condizione con la natura giurisdizionale dell’atto. Tale ostacolo si pone in termini più netti se si segue la tradizionale concezione volontaristica del contratto, secondo cui la condizione dovrebbe essere assunta quale strumento tipico posto a servizio dell’autonomia privata per dare rilievo giuridico ai motivi del contratto stesso. Come armonizzare questa ricostruzione con la natura autoritativa del provvedimento giurisdizionale?
Non è un caso – verrebbe da aggiungere – che uno dei maggiori ostacoli con cui la dottrina ha dovuto fare i conti per ammettere la figura della sentenza condizionale è apparso proprio l’insanabile conflitto logico e sistematico tra la natura autoritativa e dichiarativa della sentenza di cognizione e la radice viceversa volitiva appartenente al fenomeno giuridico della condizione.
Nella specifica fattispecie qui in esame, d’altra parte, il dubbio ricostruttivo ora indicato si rivela molto meno impegnativo che in un contesto di riflessione dogmatica generale, posto che, nonostante il condizionamento non trovi la sua fonte nel libero scambio del consenso tra le parti, ma si ponga – al contrario – come l’effetto dell’intervento giurisdizionale, la concreta regolamentazione dettata dal giudice ha proprio la funzione di sostituirsi al contratto definitivo non concluso.
La giurisprudenza, a fronte delle precisazioni talora presenti in dottrina, accoglie unanime questa impostazione ed afferma che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. tiene conto del contratto definitivo non concluso e costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, ragion per cui alla regolamentazione del rapporto che questa contiene si applicano le regole che in generale disciplinano il contratto (già, Cass., 14 febbraio 1963, n. 324; più di recente, Cass., 7 maggio 2004, n. 8687).
Il che significa che la condizione nasce, sul piano giurisdizionale, dall’esigenza – su cui tra breve torneremo – di apprestare una adeguata regolamentazione del rapporto giuridico, ovvero di garantire la «conservazione […] dell’assetto patrimoniale del contraente deluso dall’inattuazione dello scambio» (Amadio, La condizione di inadempimento, Padova, 1996, p. 462), ed è poi accolta, sul piano sostanziale, in coerenza con le regole generali in materia contrattuale.
Se la linea logico-ricostruttiva sinora seguita risulta coerente e convincente, allora ne discende ex necesse che il dato positivo di riferimento per dare una più precisa cornice giuridica alla statuizione in esame è senz’altro costituito dagli artt. 1353 ss. c.c. Come, infatti, emerge chiaramente dalla lettura dei dispositivi dei provvedimenti emessi ex art. 2932 c.c. con le modalità che qui interessano, l’adempimento costituisce l’evento dedotto in sentenza in veste di condizione sospensiva dell’efficacia dell’atto.
Il passo successivo che occorre compiere per meglio inquadrare la tecnica di differimento degli effetti adottata nella fattispecie in esame è allora costituito dal richiamare l’attenzione sulla specifica natura della condizione apposta in sentenza, ovvero sulla c.d. condizione di adempimento.
Autorevole dottrina processualcivilistica ha, infatti, di recente preferito vedere nel versamento del prezzo il mero completamento di una fattispecie già accertata in sentenza piuttosto che qualificare la vicenda in termini di condizione in senso proprio (Ferri, Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionati da eventi successivi alla pronuncia, in Riv. dir. proc., 2007, 1393 ss.); e ciò essenzialmente per le due ragioni che seguono: in primo luogo l’adempimento, come elemento essenziale del contratto, non potrebbe essere dedotto come evento condizionante ed in secondo luogo una condizione siffatta dovrebbe essere valutata come meramente potestativa e in quanto tale inefficace ai sensi dell’art. 1355 c.c.
D’altro canto, proprio queste obiezioni sono state superate dall’ampia dottrina che da tempo ha dato opportuna sistemazione alla condizione di adempimento (v., in particolare, Amadio, op. cit.; più di recente e per riferimenti, v. Costanza, La condizione e gli altri elementi accidentali, in I contratti in generale, 2, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2006, p. 933 ss.) e dalla giurisprudenza oramai costante che ne ha decretato in generale l’ammissibilità (già Cass., 24 febbraio 1983, n. 1432; cfr. poi Cass., 15 novembre 2006, n. 24299; Id., 24 novembre 2003, n. 17859; Id., 21 luglio 2000, n. 9587; Id., 15 settembre 1999, n. 9840; Id., 3 marzo 1997, n. 1842).
Se peraltro si riflette con attenzione, ci si avvede anche che nello specifico contesto ora in esame l’interrogativo che si deve sciogliere non è quello concernente l’ammissibilità della condizione di adempimento. Anzi, la nostra fattispecie trova la sua ragion d’essere proprio nella soluzione positiva di tale interrogativo, visto che è la stessa giurisprudenza a ritenere tale condizione ammissibile, valida ed efficace, servendosene essa stessa per garantire l’equilibrio contrattuale delle parti nel caso concreto.
Semmai potremmo dire – ma qui superiamo le finalità di questo scritto – che l’orientamento giurisprudenziale che per l’appunto consente la pronuncia ex art. 2932 c.c. condizionandone l’efficacia al pagamento del prezzo va assunto anche e soprattutto – se ce ne fosse bisogno – come ulteriore conferma della generale ammissibilità di siffatta condizione quantomeno alla luce del diritto vivente.
Al punto in cui ci troviamo, dunque, siamo in possesso di tutti gli elementi interpretativi per dare una cornice positiva più definita alla fattispecie in questione.
Infatti: se la tecnica di differimento della produzione degli effetti della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. sinora esaminata induce a qualificare la fattispecie come sentenza propriamente condizionale, se tale qualificazione viene ad essere confermata dalla generale deducibilità in condizione dell’adempimento, se la sentenza condizionale ha la funzione di sostituirsi al contratto definitivo, se proprio per questa ragione occorre ritenere applicabili al regolamento del rapporto giuridico contenuto in sentenza le regole generali in materia di contratto, se tutto questo è vero (e la giurisprudenza costante ne dà conferma), allora la cornice positiva a cui bisogna volgere lo sguardo per trarre la disciplina dell’efficacia della sentenza-contratto è definita dagli artt. 1353 ss. c.c.
A ben vedere, se si avesse a che fare con altre ipotesi di sentenza condizionale, l’art. 1353 c.c. costituirebbe comunque la norma a cui riferirsi in via analogica per ricostruire il regime di efficacia della fattispecie condizionale inserita in sentenza, ma, vista la particolare natura della pronuncia in questione, ovvero la sua natura sostitutiva, l’art. 1353 c.c. va senz’altro applicato in via diretta.
In sintesi, la valenza giurisdizionale e quella negoziale del fenomeno giuridico in esame si fondono armoniosamente e la parte del dispositivo in cui si dispone, ad esempio, «il trasferimento del bene condizionando l’efficacia della sentenza al pagamento ecc.» deve essere intesa, a seconda del punto di vista prescelto, come statuizione condizionale o come clausola condizionale.
Questo risultato, come avremo modo di constatare, è particolarmente significativo in quanto rappresenta la premessa necessaria e sufficiente per servirsi dei risultati giurisprudenziali e dottrinali prodotti in materia di contratto condizionale.

3.3_. Clausola condizionale e termine di pendenza._
Stabilita l’applicabilità dell’art. 1353 c.c. alla sentenza condizionale, occorre quindi interrogarsi sui rapporti tra clausola condizionale e termine.
In primo luogo si potrebbe pensare, che il termine vada inteso come termine di adempimento, ovvero come mera determinazione delle modalità dello stesso secondo quanto dispone l’art. 1183 c.c. O ancora, prestando adeguata attenzione alla particolare vicenda genetica che dà origine alla sentenza-contratto e all’assetto di interessi che a questa sono sottesi, si potrebbe qualificare detto termine come essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. Ma a ben vedere qualificare il termine alla luce dell’art. 1183 c.c. o dell’art. 1457 c.c. costituirebbe un’operazione gravemente distorsiva del fenomeno giuridico in esame.
Un’attenta analisi del contenuto dispositivo del provvedimento dimostra con evidenza che il termine rappresenta una parte essenziale della clausola-statuizione condizionale ivi inserita.
La questione ben si chiarisce con un semplice raffronto tra due ipotetiche e distinte formulazioni del dispositivo. Si pensi al caso in cui la sentenza – come vedremo nel prosieguo – trasferisca il bene senza condizionare il trasferimento, ma semplicemente condannando l’acquirente al pagamento del prezzo entro il termine X e si pensi, di contro, al dispositivo in cui l’efficacia della sentenza è subordinata al pagamento del prezzo entro il termine X.
Nel primo caso la formulazione del dispositivo favorirebbe di certo una lettura dello stesso nel senso indicato dall’art. 1183 c.c., ovvero nell’ottica della determinazione delle modalità temporali di esecuzione della prestazione dovuta e semmai, tenendo a mente le particolarità della vicenda giuridica in questione, nella prospettiva suggerita dall’art. 1457 c.c. 
Nel secondo caso, invece, il termine viene a far parte della fattispecie condizionale al fine di limitarne temporalmente l’operatività e come è ovvio la sua vicinanza «geografica» all’adempimento è determinata solamente dal fatto che è lo stesso adempimento a costituire l’evento dedotto in condizione. Sul piano tecnico-dogmatico il termine inserito nella clausola condizionale accanto all’adempimento dedotto come evento condizionante svela la sua rilevanza giuridica non più sul piano del rapporto, ovvero come mera regolamentazione delle modalità di esecuzione della prestazione, bensì sul piano dell’atto, contribuendo a determinare lo specifico regime di efficacia che a questo appartiene; costituisce – cioè – un termine di pendenza della condizione.
Muovendo dall’incontestata natura sostitutiva della sentenza-contratto, giungono sicure conferme a quanto ora affermato.
La dottrina unanime, infatti, ritiene che la funzione del termine inserito nella clausola condizionale sia quella di limitare temporalmente il regime di efficacia della fattispecie condizionale stessa; e proprio per questa ragione ne consiglia l’inserimento per evitare l’incertezza che deriva dalla pendenza della condizione (tra i tanti, v. Barbero, voce Condizione (diritto civile), in Noviss. Dig. civ., III, Torino, 1957, p. 1097 ss., ma spec. p. 1105; Costanza, cit., p. 1003, nota 180; Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, p. 540 s.; Carusi, Condizione e termini, in Trattato del contratto, III, Effetti, a cura di Costanza, Milano, 2006, p. 281 s.; Galgano, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2009, p. 260).
Anche la giurisprudenza, poi, ritiene senza contrasti che, qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato l’efficacia del contratto al verificarsi di un evento indicando un termine entro il quale esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente suddetto termine (Cass., 23 settembre 2004, n. 19146; cfr. anche Id., 12 gennaio 2006, n. 419; Id., 9 febbraio 2006, n. 2863).

3.4. La funzione assolta dal termine di pendenza: certezza giuridica e ragionevole durata del processo.
Le argomentazioni sinora svolte trovano il loro definitivo completamento con l’esame della fondamentale funzione che spetta al termine all’interno della statuizione condizionale presente nella sentenza pronunciata ex art. 2932 c.c.
Il condizionamento risponde all’obiettivo di apprestare una regolamentazione del rapporto che rappresenti un efficiente punto di equilibrio tra diverse esigenze: l’effettività della tutela giurisdizionale, ovvero l’esigenza di consentire una pronuncia favorevole all’attore che ha ragione anche in assenza dell’avvenuto pagamento del prezzo; la conservazione dell’equilibrio sinallagmatico, ovvero, nello specifico, evitare che il venditore sia privato del diritto di proprietà sul bene prima di ottenere il corrispettivo pattuito (Cass., 22 febbraio 2000, n. 1964); l’economia processuale, cioè l’opportunità che il soddisfacimento degli interessi materiali bisognosi di tutela avvenga mediante una unica vicenda giurisdizionale.
La previsione di un termine per il verificarsi dell’evento apposto in condizione ben si inserisce in questo contesto funzionale in quanto mira a completare – perfezionandola – questa regolamentazione ed inoltre riesce anche a dare adeguata risposta ad ulteriori esigenze che, come vedremo, appartengono anch’esse alla complessiva vicenda processuale e contrattuale in questione.
Sotto il primo profilo, ovvero in ordine ad una adeguata ed efficiente composizione degli interessi in contesa, va ricordato che la conclusione coattiva del contratto si confronta con una «sistema di interessi» che non è, come fisiologicamente avviene, improntato alla convergenza, ma piuttosto all’incompatibilità: una parte vuole il contratto l’altra lo rifiuta. In questa situazione, se, da un lato, il condizionamento serve (anche) a non aggravare la posizione del venditore, dall’altro, la fissazione del termine migliora l’aderenza della regolamentazione giudiziale all’effettivo assetto di interessi presente al momento del giudizio. L’acquirente, se vuole, avrà la possibilità di ottenere l’effetto giuridico auspicato, che è, per così dire, a sua portata di mano, ma, di contro, il venditore, a fronte del comportamento inadempiente della controparte, tornerà libero dal vincolo contrattuale.
Sotto questo profilo, il termine garantisce senz’altro un congruo risparmio di energie processuali e soprattutto risponde al principio costituzionale della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. Se, infatti, mancasse la fissazione del termine di pendenza l’esito della vicenda traslativa sarebbe senz’altro improntato – come meglio vedremo – ad una maggiore incertezza. Se poi dovesse valere l’orientamento giurisprudenziale qui criticato, che richiede comunque (ovvero anche in presenza del termine) la risoluzione del contratto, si imporrebbe addirittura la necessità per il venditore insoddisfatto di dar vita ad una seconda vicenda giudiziale costitutiva per liberarsi dal vincolo contrattuale (v. la critica di Ferri, op. cit., p. 1396), senza peraltro potersi avvantaggiare dell’efficacia reale della condizione sotto il profilo dell’opponibilità del mancato avveramento nei confronti dei terzi acquirenti in pendenza della condizione (Gazzoni, Il contratto, cit., p. 715). La fattispecie condizionale comprensiva del termine di pendenza, realizza – invece – un automatismo giuridico in grado di produrre gli effetti che l’ordinamento desidera si producano – cioè dare oramai rilievo giuridico all’interesse del promittente venditore a svincolarsi dal contratto – senza un inutile spreco di energie processuali.
Continuando a svolgere la linea di riflessione ora intrapresa, emerge – allora – nitida la fondamentale funzione di certezza giuridica che la fissazione del termine assolve sia nella prospettiva sostanziale che in quella giurisdizionale.
Sotto il primo profilo il termine ha la funzione di eliminare lo stato di incertezza determinata dalla pendenza della condizione sospensiva. Lo sfavore del sistema verso relazioni giuridiche di durata indeterminata è noto ed, infatti, la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di trovare adeguate soluzioni che riuscissero a porre rimedio alla mancata fissazione del termine di pendenza all’interno della regolamentazione contrattuale. Così, si è ammessa l’applicazione analogica dell’art. 1183 c.c. nella parte in cui è prevista la possibilità di richiedere al giudice la fissazione del termine di adempimento quando a tale previsione non avessero già provveduto le parti. Ma la giurisprudenza ha anche ammesso «la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva […] senza che ricorra l’esigenza di previa fissazione di un termine da parte del giudice, quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare» (Cass., 9 febbraio 2006, n. 2863.; Id., 26 agosto 1998, n. 8493; Id., 27 dicembre 1994, n. 11195; Id., 16 dicembre 1991, n. 13519; Id., 20 ottobre 1984, n. 5314; Id., 7 giugno 1974, n. 1713). E la dottrina ha avallato questo orientamento alla luce di un’interpretazione del contratto conforme ai principi di ordine pubblico, nonché in ragione del giudizio di scarsa utilità delle situazioni di aspettativa protratte a lungo nel tempo e in definitiva di loro immeritevolezza alla luce dei principi ispiratori dell’ordinamento (Bianca, cit., p. 540 s.; Carusi, cit., p. 338; Galdi, Avveramento della condizione risolutiva e certezza dei rapporti giuridici, in Dir. e giur., 2006, p. 90 ss.; Galgano, cit., p. 260).
Sotto il secondo profilo, invece, ovvero nella prospettiva della tutela giurisdizionale, va in primo luogo rimarcata la funzione di «accertamento» che appartiene in generale alla tutela di cognizione e, come sua species, anche a quella costitutiva; è evidente, infatti, che la giurisdizionalizzazione della vicenda negoziale comporta un ulteriore ed inevitabile rafforzamento della funzione di accertamento in senso ampio che come visto appartiene al termine di pendenza. Muovendosi in quest’ottica – poi – il discorso punta dritto agli effetti esecutivi del provvedimento, i quali – come visto – possono essere anch’essi condizionati al pagamento. Va anzi nuovamente ricordato che in generale la giurisprudenza ammette la sentenza condizionale solo quando «non sia subordinata al verificarsi di un evento […] il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito» (Cass., 23 marzo 2004, n. 5719); e questa osservazione ben si comprende nell’ottica del grado minimo-inesistente di cognizione che l’ufficiale giudiziario compie nel momento in cui va a porre in esecuzione la sentenza. In questa prospettiva il giudice che trasferisce la proprietà del bene e contestualmente condanna al rilascio condizionando l’efficacia (anche) esecutiva del provvedimento al verificarsi dell’evento condizionale entro un certo termine ben risponde al principio giurisprudenziale ora indicato. Diversamente, se mancasse il termine o se, aderendo all’orientamento qui oggetto di critica, si ritenesse tale ulteriore statuizione sostanzialmente irrilevante o comunque inidonea a sollevare l’altra parte dall’onere di richiedere la risoluzione giudiziale per svincolarsi dagli effetti negoziali del provvedimento, serii dubbi dovrebbero essere sollevati sulla stessa ammissibilità della sentenza condizionale in questa specifica fattispecie.

3.5. La fissazione del termine come «statuizione opportuna» doverosa.
La considerazione appena avanzata si aggiunge alle altre non solo per negare la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che richiede la risoluzione della sentenza-contratto a fronte del mancato adempimento entro il termine fissato nella clausola condizionale, ma anche per tornare a riflettere più nello specifico sui vincoli che il giudice incontra nell’esercizio del suo potere determinativo.
Se, infatti, la fissazione del termine, una volta che questa sia inquadrata nell’ottica del condizionamento e del regime di efficacia della sentenza, rappresenta lo strumento idoneo a rispondere alle diverse esigenze sottese al fenomeno giuridico in esame in piena rispondenza con i principi sostanziali e processuali che in generale governano la fattispecie e che abbiamo in queste pagine indicato analiticamente, allora occorre chiedersi se il giudice che emette la sentenza condizionale ex art. 2932 c.c. debba o più semplicemente possa determinare anche il termine entro cui l’evento «adempimento» deve realizzarsi.
La doverosità del (solo) condizionamento ci sembra un principio giurisprudenziale implicito all’ampio numero di pronunce che lo ammettono in sede di pronuncia ex art. 2932 c.c. quando il prezzo doveva essere versato al momento della conclusione del definitivo.
In solo una pronuncia la Cassazione ha parlato di «facoltà» e non di obbligo di subordinazione e peraltro l’ha fatto – anche menzionando l’inserimento del termine – principalmente per sostenere la validità ed efficacia della sentenza priva della condizione (Cass., 9 febbraio 1993, n. 1588). Ma sotto quest’ultimo profilo occorre più semplicemente capirsi. Il ritenere che il giudice, al ricorrere dei relativi presupposti, debba condizionare l’efficacia della sentenza al pagamento sta solo a significare che la pronuncia che disattende tale principio è censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e che le parti potranno rilevare tale vizio sino al passaggio in giudicato, che, determinando la definitiva stabilizzazione del provvedimento, sancisce anche la sua piena validità ed efficacia.
Ma a parte questo profilo, ovvero mettendo da parte gli eventuali dubbi riguardanti l’obbligatorietà del condizionamento, più sicura pare la necessità di fissazione di un termine di pendenza della condizione (Cass., 27 novembre 2007, n. 24655): i principi giurisprudenziali appena richiamati in riferimento all’ammissibilità della sentenza condizionale e quelli sottesi alle pronunce favorevoli alla dichiarazione di inefficacia del contratto condizionale dopo la decorrenza di un tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare, nonché anche le pronunce che ammettono l’applicazione analogica dell’art. 1183 c.c. allorquando le parti non abbiano accompagnato la clausola condizionale con l’inserimento del termine non sembrano lasciare dubbi in proposito.
In altri termini, muovendo dall’indubbia incertezza che il condizionamento sospensivo comporta sul piano della produzione degli effetti, la fissazione del termine costituisce un’attività che si impone per compensare e neutralizzare le conseguenze dell’incertezza stessa.

3.6. La rinuncia alla condizione.
Quesito diverso è il chiedersi se la parte a favore della quale viene operato il condizionamento in sentenza, ovvero il promissario venditore, possa rinunciare alla condizione ed in particolare se tale rinuncia sia opponibile ai terzi secondo la regola prevista dall’art. 1357 c.c.
La Cassazione, nella sentenza n. 19484/2008, salvo il contraddittorio richiamo dell’istituto della risoluzione, ha comunque inquadrato il problema nell’ottica del contratto condizionato e più in particolare della condizione unilaterale, ritenendo implicitamente che tale istituto di origine giurisprudenziale e i correlati profili applicativi possano riguardare anche un condizionamento che trova la sua fonte in una determinazione giudiziale. A tal proposito va in primo luogo ricordato che la facoltà di rinuncia ha l’effetto di aumentare il grado di incertezza che già appartiene al fenomeno del condizionamento. Autorevole dottrina, infatti, ha osservato che «le asperità e le incertezze assumono dimensioni quadratiche se l’incertezza della condizione si moltiplica per l’incertezza della possibile rinuncia» (Sacco, R., cit., p. 143). Se questo è vero, quindi, la funzione di accertamento e il rilievo pubblicistico che appartiene alla determinazione giurisdizionale potrebbe indurre a negare la facoltà di rinuncia. D’altro canto, volendo essere coerenti, anche su questo piano non può non operare il principio dell’equipollenza del provvedimento giudiziale ex art. 2932 c.c. ed il contratto, ovvero, più precisamente, la piena applicabilità alla sentenza-contratto delle regole generali che avrebbero disciplinato il definitivo; sicché, su un piano di riflessione generale, ha fatto bene la Corte a ritenere che, come ai contraenti, anche alle parti spetti tale prerogativa in riferimento alla sentenza-contratto.
Muovendo da tale implicita premessa, la Cassazione ha aderito all’orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass., 12 gennaio 2006, n. 419; Id., 5 giugno 2008, n. 14938), secondo cui la rinuncia può avvenire non solo durante il periodo di pendenza della condizione, ma anche dopo l’avveramento o il non avveramento della condizione; l’esercizio della facoltà non comporta il rispetto di particolari formalità ed è opponibile ai terzi.
D’altro canto la piana adesione all’orientamento ora indicato avrebbe dovuto tener conto di una circostanza particolarmente significativa, ovvero del fatto che il disinvolto approccio giurisprudenziale riguardo alle forme, ai tempi e agli effetti della rinuncia è stato favorito dalle specifiche connotazioni appartenenti alle controversie decise nei diversi precedenti, nei quali – cioè – non era dato registrare l’esistenza di possibili conflitti con terzi da risolversi sulla base delle regole della condizione (Carbone, I tanti volti della c.d. condizione unilaterale, in Contr. e impr., 2002, p. 247 ss.).
Nel caso risolto dalla sentenza qui commentata, invece, la questione era decisiva; ragion per cui la Corte avrebbe dovuto tener presente le diverse osservazioni critiche che la dottrina ha sollevato riguardo a tale orientamento non solo sotto il profilo dogmatico, ma soprattutto in relazione alla garanzia dei terzi.
Senza entrare nell’esame specifico delle diverse e note opzioni ricostruttive avanzate in dottrina, a chi scrive pare indubbio che la cornice sistematica entro cui muoversi per risolvere la questione in esame sia quella tracciata dalla disciplina prevista dall’art. 1357 c.c., ovvero dalla scelta del legislatore di dettare una specifica regola di risoluzione del conflitto tra titolare del diritto sotto condizione ed il titolare dell’aspettativa all’acquisto (o al riaquisto del bene); regola fondata sull’efficacia reale della condizione (diversamente dalla tutela obbligatoria prevista per il diritto di opzione, di recesso o di revoca) e giustificata dalla predeterminazione dell’efficacia dell’atto ad opera delle parti con piena conoscibilità della stessa da parte dei terzi in ragione del disposto dell’art. 2659, ultimo comma, c.c.; questione, quella ora indicata, che giustifica la deroga al principio generale previsto dall’art. 1372 c.c. che vuole gli effetti del contratto limitati alle parti contraenti.
Orientandosi in questo senso una possibile ricostruzione potrebbe essere quella proposta dalla tesi del doppio condizionamento (Dogliotti, Condizione unilaterale: un importante revirement della Suprema Corte, in Riv. not., 1993, p. 1235 ss.), o, ancor meglio, dalla tesi che ritiene che il condizionamento unilaterale dia luogo alla sussistenza di due fatti alternativamente dedotti in una unica condizione, sicché il realizzarsi del fatto «volontario» priverebbe di rilievo quello causale (Gazzoni, Condizione unilaterale e conflitti con i terzi, in Riv. not., 1994, p. 1195 ss.; Carbone, op. cit., pp. 247, 258 s., 280 ss.). D’altro canto, la dottrina che avanza tale ricostruzione giustamente richiede che il contratto preveda espressamente il riconoscimento della facoltà di rinuncia in capo ad una delle parti ai fini della menzione ex art. 2659, ultimo comma, c.c. e che l’esercizio della facoltà debba aver luogo solo durante la pendenza della condizione e non oltre.
Il problema della tutela dei terzi sarebbe, poi, sostanzialmente superato se addirittura si ricostruisse la casistica giurisprudenziale nei termini di una fattispecie negoziale complessa, ovvero un contratto bilateralmente condizionato ed un patto di opzione a vantaggio della parte favorita avente ad oggetto un futuro contratto incondizionato di contenuto identico al primo. Seguendo questa lettura la rinuncia darebbe vita ad un nuovo contratto soggetto agli stessi requisiti di forma e pubblicità del contratto condizionato ma con efficacia ex nunc (Villani, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, in Riv. dir. civ., 1975, I, p. 556 ss.).
Indipendentemente dalla specifica opzione ricostruttiva seguita, va comunque detto che la dottrina, al fine di ridurre l’incertezza che il condizionamento unilaterale produce tanto sul piano dei rapporti tra le parti quanto rispetto ai terzi, ha indicato diversi rimedi per limitare lo spatium deliberandi riservato alla parte c.d. favorita. Così, oltre alle opinioni che hanno ritenuto possibile la rinuncia solo durante la pendenza, altre, muovendo da un’interpretazione analogica dell’art. 1457 c.c., hanno richiesto che l’esercizio della facoltà avvenga al massimo entro tre giorni dall’avveramento o dal mancato avveramento della condizione. Altri ancora hanno osservato che la rinuncia dovrebbe giungere a conoscenza dell’altro contraente prima che questi abbia avuto notizia del mancato avveramento della condizione sospensiva o dell’avveramento della risolutiva, oppure, ancora, che la facoltà dovrebbe essere esercitata entro un termine determinato dalle parti o comunque ragionevole o eventualmente stabilito dal giudice ex art. 1331, secondo comma, c.c..
Indipendentemente dalla specifica soluzione ritenuta preferibile, quindi, l’apodittica adesione all’orientamento giurisprudenziale maggioritario da parte della sentenza qui in commento appare senz’altro insoddisfacente sotto il profilo della tutela dei terzi.
Sembra esterno ai confini dogmatici dell’istituto della condizione, infatti, il ritenere che, a fronte di una determinazione giudiziale condizionata comprensiva della fissazione del termine di pendenza, le parti possano privare di rilievo il mancato avveramento della condizione sospensiva conferendo efficacia al contratto ed avvalendosi della regola di conflitto prevista dall’art. 1357 c.c. Le parti potranno senz’altro porre in essere un atto di recupero tardivo volto alla realizzazione dello scambio prefissato, ma ciò non potrà realizzarsi se non con efficacia inter partes, cioè senza pregiudicare i diritti acquistati dai terzi.

4. Precisazioni sul contrasto giurisprudenziale in materia e sistemazione delle fattispecie affini.
Le osservazioni avanzate sinora chiariscono definitivamente quale sia il corretto inquadramento della sentenza-contratto condizionale ex art. 2932 c.c. e quale sia il regime di efficacia che gli appartiene allorquando sia decorso inutilmente il termine di pendenza della condizione.
Per completare il nostro discorso, peraltro, può essere opportuno chiarire le motivazioni che, anche accidentalmente, hanno giustificato l’origine dell’orientamento giurisprudenziale qui criticato, ovvero dell’orientamento che in questo ambito richiama l’istituto della risoluzione.
Così procedendo, un primo dato fondamentale a cui prestare la dovuta attenzione è il seguente: la premessa di principio che consente alla giurisprudenza il richiamo anzidetto è quella – ormai nota – che ritiene applicabile alla sentenza-contratto le regole generali in materia contrattuale in ragione del fatto che la sentenza tiene luogo del contratto non concluso.
Questa deduzione è di per sé ineccepibile (chiarissima Cass., 2 dicembre 2005, n. 26233) e quindi si può correttamente dire sul piano generale che «alla sentenza emessa ex art. 2932 c.c. è applicabile l’istituto della risoluzione».
D’altro canto – ecco il problema – tale massima ha trovato applicazione indifferenziata all’interno di fattispecie in concreto assai disomogenee, ovvero quando la sentenza ex art. 2932 c.c. era stata pronunciata: a) senza condizione sospensiva di pagamento (Cass., 9 febbraio 1993, n. 1588; Id., 16 gennaio 2006, nn. 690 e 691); b) con la condizione sospensiva di pagamento ma senza termine (Cass., 16 maggio 1990, n. 4232, cit.; cfr. anche Id., 29 novembre 1992, n. 11756; Id., 7 aprile 2006, n. 8212); c) con la condizione sospensiva di pagamento accompagnata dalla fissazione del termine (Cass., 6 agosto 2001, n. 10827).
Questa semplice osservazione dovrebbe far riflettere: se il contenuto del dispositivo e le parole che lo determinano hanno un loro preciso senso lessicale e giuridico, come è possibile applicare indifferenziatamente il principio di diritto ora indicato senza dare rilevanza ai caratteri specifici che appartengono alla controversia da decidere? Come è possibile ignorare il fatto che in talune sentenze emesse ex art. 2932 c.c. – cioè in quelle condizionali – parte del dispositivo è precipuamente indirizzata a dettare una specifica disciplina del regime di efficacia della regolamentazione contrattuale apprestata?
Le incertezze che venano il quadro giurisprudenziale in materia sono ben rappresentate dalla sentenza in commento, che, da un lato, ha ricostruito correttamente la complessiva vicenda traslativa interrogandosi sull’efficacia della clausola condizionale e sulla sua eventuale rinunziabilità, e, dall’altro, contraddicendo questa impostazione, non ha evitato di richiamare il principio poc’anzi indicato secondo cui alla sentenza ex art. 2932 c.c. si applica l’istituto della risoluzione.
Forse le ragioni di tale incertezza vanno ricercate nell’unico precedente in cui la Corte ha richiesto la risoluzione della sentenza-contratto in relazione ad una fattispecie condizionale comprensiva del termine di pendenza (Cass., 6 agosto 2001, n. 10827).
In questa decisione la Cassazione ha ritenuto che «tutte» le pronunce già emesse in materia si orientassero in questo senso; se, però, si presta adeguata attenzione ai precedenti richiamati in sentenza ci si avvede, in primo luogo, che non sono menzionate – e né esaminate – le pronunce che hanno risolto la questione in termini difformi e, in secondo luogo, che quelle specificamente citate non si riferiscono a fattispecie concrete in cui la clausola condizionale comprendeva anche la fissazione del termine di pendenza e, cosa ancor più sconcertante, talora nemmeno esprimono il principio appena indicato, ma quello opposto.
Nella decisione n. 4232/90, ad esempio, la Corte ha ritenuto che le parti potessero svincolarsi dal contratto facendo valere la gravità dell’inadempimento ai fini risolutori in assenza di un termine posto a limite temporale per il verificarsi della condizione.
In Cass. n. 11195/94, ancora a fronte di un condizionamento privo di termine, si è addirittura negata la via della risoluzione e, facendo leva sulla natura di condizione in senso proprio appartenente al pagamento del prezzo, si è giunti ad affermare che «la carenza di un termine entro il quale la condizione debba verificarsi o mancare non comporta necessariamente un vincolo a tempo indeterminato delle parti, ben potendosi tale termine ritenere implicitamente desumibile dalle esigenze di tutela degli opposti interessi delle parti»; sicché «il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione – senza che ricorra l’esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice – dal momento in cui sia decorso un lasso di tempo congruo entro il quale la condizione avrebbe dovuto avverarsi».
Alla luce di queste considerazioni si chiarisce meglio come l’origine dell’orientamento criticato sia – praticamente – l’effetto di una deformante crasi tra massime tratte da decisioni relative a fattispecie disomogenee.
Cercando, quindi, di fare chiarezza, le fattispecie emerse dall’applicazione giurisprudenziale sono tre.
La prima è rappresentata dall’ipotesi in cui il giudice trasferisca la proprietà del bene senza condizionamento. In questo caso, la natura sostitutiva della sentenza-contratto autorizzerà senz’altro l’applicazione degli artt. 1453 ss., rimettendo al contraente insoddisfatto la scelta tra la tutela esecutiva satisfattiva e la tutela risolutoria.
Il secondo caso – quello che qui maggiormente interessa – si differenzia dal primo perché il giudice subordina il trasferimento al pagamento del prezzo e tale pagamento deve verificarsi entro il termine stabilito in sentenza. Abbiamo una fattispecie più complessa rispetto alla precedente in quanto nella sentenza è presente una specifica statuizione che condiziona sospensivamente l’efficacia della pronucia al verificarsi dell’evento condizionale entro un termine fissato dal giudice. Scaduto inutilmente il termine le parti potranno, se lo riterranno opportuno, domandare l’accertamento del mancato avveramento della condizione (Cass., 15 novembre 1994, n. 9638; in dottrina, v. Visalli, op. cit., 190; Gazzoni, Il contratto, cit., p. 153). In questo caso non si potrà parlare di risoluzione della sentenza-contratto: non prima della scadenza del termine, per l’impossibilità di rilevare un’inadempimento, non dopo la scadenza, perché il contratto non sarà già più vincolante a causa del mancato avveramento della condizione. Il condizionamento realizza un automatismo giuridico che regola a priori, in positivo e in negativo, il regime di efficacia della sentenza. In positivo, ovvero in senso favorevole alla produzione degli effetti, se si verifica l’evento condizionante; in negativo, ovvero in senso ostativo alla produzione degli effetti, se l’evento condizionante non si verifica entro il termine stabilito. In questa fattispecie parlare di risoluzione per mancato pagamento entro il termine di pendenza della condizione non solo non è corretto ma è anche contraddittorio (come rileva Gazzoni, Il contratto, cit., p. 153; più in generale, sull’incompatibilità che sussiste tra condizione di adempimento e risoluzione, v. Amadio, op. cit., cit., p. 248 ss.; Petrelli, op. cit., p. 106).
La terza fattispecie è, infine, rappresentata dal caso in cui il giudice condizioni il trasferimento al pagamento del prezzo, ma senza fissare un termine di pendenza.
Ricordiamo che a nostro giudizio la fissazione del termine costituisce un’attività decisoria-determinativa doverosa per il giudice che dispone il condizionamento. Così deve essere per osservanza del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr. retro, § 3.4.) e per rispetto dei principi che la giurisprudenza ha elaborato in ordine all’ammissibilità della sentenza condizionale (cfr. retro, § 3.4.), nonché di quelli che possono trarsi dalla disciplina del contratto in generale e che ancora la giurisprudenza vuole che il giudice osservi nella determinazione del contenuto del regolamento negoziale ex art. 2932 c.c. (cfr. retro, § 1.).
Se però così non avviene e se le parti, eventualmente anche dopo il passaggio in giudicato, non richiedono la fissazione di un termine in applicazione analogica dell’art. 1183 c.c., la questione si fa delicata. A tal proposito si potrebbe richiamare il costante orientamento giurisprudenziale dapprima ricordato (cfr. retro), che, in materia di contratto condizionale, ritiene possibile una dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione quando sia decorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare.
Si potrebbe di contro obiettare che questa soluzione viene privata della sua ragion d’essere quando l’evento condizionante sia costituito proprio dall’adempimento. In questo caso le parti potrebbero mettere fine all’incertezza facendo leva sull’istituto della risoluzione. D’altra parte è stata la stessa Cassazione ad affermare, in relazione ad un pagamento avvenuto a distanza di otto anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata ex art. 2932 c.c., che il principio ora riportato «conserva la sua validità anche quando la condizione è quella dell’adempimento dell’obbligazione principale di una parte, la cui mora, al di fuori di ogni automatismo, si traduce nel mancato avveramento della condizione sin dal momento in cui abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza e non possa essere efficacemente adempiuta contro la volontà del creditore».
Questa soluzione, avallata dalla dottrina maggioritaria (Bianca, op. cit., p. 541 nota 18; Sacco, in op. cit., p. 147 nota 7; contra, Visalli, op. cit., p. 48 ss.), va senz’altro privilegiata.
La premessa da cui partire è proprio il principio giurisprudenziale che ammette la dichiarazione di inefficacia del contratto condizionale quando l’evento non si sia verificato entro un congruo lasso di tempo. Se, infatti, questo principio può ritenersi corretto, allora l’interrogativo da porsi non riguarda la sua possibile applicazione anche in riferimento alla condizione di adempimento, ma piuttosto – e a monte – la stessa possibilità di dedurre l’adempimento come condizione. Ma come abbiamo visto tale interrogativo trova risposta positiva, sicché il principio in questione deve senz’altro applicarsi anche a tale fattispecie. Ciò significa che la funzione del condizionamento, anche in questo caso, è quella di garantire il venditore mediante la predeterminazione delle conseguenze che l’inattuazione dello scambio produce sul rapporto stesso, escludendo l’operatività di un rimedio – la risoluzione – che è viceversa volto a consentire alle parti una nuova valutazione, opposta a quella originaria, circa la convenienza del negozio.
Va poi ricordato che, mentre il mancato avveramento della condizione ha effetto retroattivo tra le parti ed anche nei confronti dei terzi, secondo quanto dispone l’art. 1357 c.c., così non accade con la pronuncia di risoluzione. Potrebbe, ad esempio, avvenire che l’acquirente sotto condizione sospensiva di adempimento, prima disponga del bene a favore di un terzo e poi proceda al pagamento tardivo del prezzo magari con le forme previste dall’art. 1209 c.c. Aderendo alla tesi che richiede la risoluzione della sentenza-contratto, il venditore potrebbe sì rifiutare l’adempimento con contestuale domanda di risoluzione del contratto, ma non potrebbe comunque trattenere la proprietà del bene stante il disposto dell’art. 1458, comma II, c.c.
Anche in questa particolare fattispecie, quindi, ovvero quando il condizionamento non comprende la fissazione del termine di pendenza della condizione, la scelta tecnica adottata dal giudice e il raggiungimento della finalità a cui questa è indirizzata, ovvero la garanzia della parte venditrice a fronte del fallimento dello scambio, inducono a ritenere che il mancato adempimento non dia luogo alla risoluzione, ma all’inefficacia del contratto secondo quanto previsto dall’orientamento giurisprudenziale più volte richiamato, che fa perno sulla decorrenza di un tempo sufficiente entro cui l’evento condizionante si sarebbe potuto e dovuto verificare.

*Ricercatore di diritto processuale civile

Università di Roma «La Sapienza»

Pubblicato il 15/07/2009

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