Cultura dell'altro e diritto pen...

Parisi, Francesco

Francesco Parisi
Cultura dell’“altro” e diritto penale
Giappichelli Editore
 2010
pagg. VII -176

 

 



Fedele alla regola per cui nasce prima il fenomeno sociale e poi la norma tesa a disciplinarlo, il diritto penale deve confrontarsi con il multiculturalismo della società moderna. La particolarità delle posizioni soggettive, le discontinuità culturali nei valori di determinati beni giuridici mettono in crisi il concetto tradizionale di “fattispecie astratta”, chiedendo uno sforzo che va oltre la mera interpretazione letterale.

In questo contesto, nasce il fenomeno della c.d. “glocalizzazione”, in cui due spinte contrapposte raggiungono il punto di sintesi: da una parte, la strada già abbondantemente percorsa verso la “società orizzontale”, con l’omogeneizzazione culturale causata dalla globalizzazione; dall’altra, un’inesorabile – anche se a volte ignorata – controspinta alla localizzazione dei fenomeni sociali che si concretizza nelle rivendicazioni di identità culturali geograficamente circoscritte.

Il diritto penale deve comporre questo conflitto in un difficile equilibrio che tenga conto dei condizionamenti sociali e dei conseguenti conflitti normativi, da cui, però, non si può sfuggire perché la giurisdizione non può sottrarsi al compito naturale di rendere imparziale giustizia con le norme positive vigenti, “caso per caso”, “situazione per situazione”, assicurando ad un tempo: tutela alle vittime, garanzie per gli accusati nella ricerca della verità e nell’applicazione delle norme e personalizzazione dell’eventuale condanna (Corte Cost. n. 253/2003), con una sanzione individuata nel rispetto del principio di “legalità delle pene” di cui all’art. 25, comma 2, Cost., atteso che tale norma costituzionale ha dato forma ad un sistema che esige la differenziazione più che l’uniformità (Corte Cost. nn. 50/1980, 299/1992).

Vanno in proposito richiamati i principi costituzionali: l’art. 2, attinente alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali; l’art. 3, relativo alla pari dignità sociale, alla eguaglianza senza distinzione di sesso e al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Tali principi costituiscono, infatti, uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come “antistorici” a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l’affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero.

Ricostruire questo equilibrio è il compito perseguito dall’Autore, il quale, con ricchezza di richiami e di osservazioni socio-culturali, parte dall’analisi dei reati culturalmente orientati e, passando per i profili soggettivi del reato, traccia le linee di un quadro in continua evoluzione per cui gli strumenti interpretativi tradizionali rischiano di non essere più efficaci.


Prof. Giorgio Spangher